Dalla Corte di Cassazione del 10 gennaio 2008 n.2702/08: l`Agente commerciale non struttuato verrebbe consideratao lavoratore autonomo indi non soggetto ad IRAP.La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7734 del 21 marzo 2008 ha ribadito che per la categoria degli agenti di commercio, coerentemente con l’orientamento consolidato a favore del mondo libero-professionale, l’IRAP può non essere applicata se non si riscontra un significativo impiego di beni strumentali e un ricorso al lavoro di dipendenti ed altri collaboratori oltre a quello del titolare. Questa sentenza assume particolare rilevanza.
Si sottolinea comunque che ad oggi, e fino a quando non interverranno sulla materia modificazioni legislative, l’IRAP deve essere pagata, salvo proporre successivamente istanza di rimborso.
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