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martedì 3 agosto 2010

Nuovo Codice della strada: Notifica multe entro 90 giorni

RIDUZIONE DEI TEMPI DI NOTIFICA DA 150 A 90 GIORNI

Drastica riduzione dei tempi di notifica dei verbali che segnerà il destino dei tradizionali preavvisi di accertamento per divieto di sosta. Diversa ripartizione dei proventi dell'autovelox con nuove regole per l'uso dei misuratori. Limiti all'ingerenza dei privati negli accertamenti strumentali delle infrazioni e via libera a nuove telecamere per accertare gli accessi alle aree pedonali e altre importanti violazioni. Sono queste alcune delle importanti novità di diretto impatto sugli enti locali introdotte dalla legge di riforma del codice della strada (legge n.120/2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010).
Notificazione dei verbali e preavvisi di sosta. Viene ridotto da 150 a 90 giorni il periodo concesso agli organi accertatori per la notificazione postale delle multe stradali (in caso di mancata contestazione immediata della violazione). Qualora invece l'infrazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, diventa obbligatorio notificare il verbale anche al proprietario del veicolo o ai responsabili in solido entro cento giorni dall'accertamento. Queste nuove regole, che peraltro saranno valide solo per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della riforma, metteranno in forte discussione l'utilizzo da parte dei comandi di polizia municipale dei cosiddetti preavvisi di accertamento che tradizionalmente vengono lasciati sul parabrezza dei veicoli in divieto di sosta. Tali preavvisi, non disciplinati dal codice della strada né dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, sono utilizzati per semplificare il procedimento sanzionatorio, agevolando il pagamento in misura ridotta (che generalmente può essere effettuato entro 10-20 giorni) e, conseguentemente, evitando l'attività e le spese relative alla notificazione. Con la drastica riduzione del periodo utile per notificare i verbali di contestazione diventa certamente più difficile includere nell'iter temporalmente ristretto anche i preavvisi. Infatti, questi atti di accertamento delle infrazioni stradali costringono l'organo accertatore ad attendere molti giorni prima di poter conoscere se il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta. Un'attesa che, ora, con le nuove regole, mette a forte rischio il rispetto dei tempi più ridotti per la notificazione dei verbali.
Proventi autovelox e nuove regole. Per le violazioni dei limiti di velocità accertate dalla polizia municipale mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento oppure con l'utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002, i relativi proventi dovranno essere ripartiti in misura uguale fra il comune e l'ente proprietario della strada o gli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del decreto del presidente della repubblica n. 381 del 22 marzo 1974, restando escluse le strade in concessione. Questa importante novità, tuttavia, non entrerà in vigore subito, ma soltanto dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto ministeriale, con il quale dovranno essere definite le modalità di trasmissione in via informatica di una relazione sui proventi delle infrazioni accertate con l'autovelox. Tale relazione, che dovrà essere inviata ogni anno entro il 31 maggio al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'interno, dovrà indicare, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza del comune, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati sfruttando queste risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza della segnaletica, delle barriere e delle altre infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle infrazioni stradali con le connesse spese relative al personale di polizia municipale. Peraltro, queste spese del personale finanziate con la quota dei proventi ripartiti non potranno superare i limiti e i vincoli imposti dalla norme sul patto di stabilità interno e sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. La percentuale dei proventi oggetto della ripartizione e spettanti al comune sarà ridotta del 30% annuo se l'ente li utilizzerà in modo non conforme o se non trasmetterà la prescritta relazione. Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi ripartiti, verranno definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser, che fuori dei centri abitati non potranno essere installati, fin da subito, ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Ingerenza dei privati. Gli enti locali potranno accertare strumentalmente le violazioni del Codice della strada soltanto con apparecchiature di loro proprietà o acquisite con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. Tali apparecchiature, inoltre, dovranno essere utilizzate esclusivamente con l'impiego del personale di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del dpr 250 del 22 giugno 1999, recante le norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Nuove telecamere e strumenti tecnologici. L'uso delle telecamere viene esteso anche al controllo degli accessi non autorizzati ad aree pedonali e centri storici e della circolazione sulle strade riservate. Inoltre, mediante apparecchiature o dispositivi omologati potranno essere rilevate anche le violazioni relative alla velocità pericolosa, alla guida contromano, all'uso del casco protettivo, al trasporto sui mezzi a due ruote e alla circolazione con veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. Gli strumenti, però, fuori dal centro abitato, potranno essere installati solo su tratti di strada espressamente individuati dai prefetti. Verranno legalizzate alcune tecnologie applicate ai semafori. Infatti, con un apposito decreto ministeriale saranno definite le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione degli impianti per regolare la velocità, degli impianti che si attivano al rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo e dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. Via libera anche all'utilizzo dei tabelloni luminosi frequentemente installati ai margini delle strade per evidenziare la velocità degli utenti: con la riforma questi display vengono inclusi fra i segnali luminosi elencati dall'art. 41 del Codice stradale.
Impianti pubblicitari. All'interno dei centri abitati, su qualunque tipo di strada e non più soltanto limitatamente alle strade urbane di quartiere e locali, i comuni potranno concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e nel rispetto dei divieti previsti dall'art. 23, comma 1, del Codice della strada; viene meno anche la condizione delle «ragioni di interesse generale o di ordine tecnico». Novità importanti per la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi. In presenza di mezzi pubblicitari non regolamentari o installati senza autorizzazione, decorso inutilmente il termine della diffida, gli organi di vigilanza stradale possono accedere sul fondo privato per effettuare la rimozione. Inoltre, se sono decorsi sessanta giorni dalla rimozione (per gli impianti su area pubblica) o dalla diffida (per gli impianti su area privata) senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno abbiano richiesto la restituzione dei mezzi pubblicitari rimossi, l'ente proprietario può disporne liberamente.
fonte: Italia Oggi

giovedì 29 luglio 2010

Nuovo Codice della Strada: le modifiche

Dalle multe ai limiti di velocità

Il Senato ha approvato ieri con 145 voti a favore e 122 astenuti il nuovo Codice della Strada, in vigore da venerdì 30 luglio. Le modifiche introdotte permettono approcciarsi alla guida non appena compiuti i 17 anni, rateizzare il pagamento di una multa e guidare con la patente sospesa per alcune ore “bonus”. D’altro canto si inaspriscono le norme contro l’abuso di alcolici (specie per i neo-patentati) e contro i “multati seriali”: alla terza infrazione grave commessa in un biennio scatterà la revisione della patente. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha plaudito per l’approvazione auspicando che il nuovo Codice della Strada aiuti a ridurre «ulteriormente il numero degli incidenti e la mortalità sulle strade». A seguire le principali novità introdotte.

ALCOL ZERO PER I MINORI DI 21 ANNI
I giovani automobilisti patentati da meno di tre anni non potranno bere alcol prima di guidare. Obbligo esteso anche ai professionisti del volante (autisti, tassisti, camionisti), che rischiano il licenziamento per giusta causa qualora vengano sorpresi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si inaspriscono le sanzioni per chi verrà pizzicato a guidare con una percentuale di alcol nel sangue (immutata a 0,5g/l) superiore rispetto a quanto stabilito, compresi i minorenni: le procedure per il conseguimento della patente B verranno posticipate in forma punitiva fino a 19 o - nei casi più gravi - 21 anni.

PER I NEO-PATENTATI TORNA IL LIMITE DI POTENZA
Il nuovo Codice della Strada rende effettivo il limite di potenza massima, già previsto ma mai entrato in vigore. L’anno successivo al conseguimento della patente un neo-patentato non potrà guidare auto con potenza specifica superiore a 55 kW/t - in precedenza erano 50 - e comunque non maggiore di 70 kW.

GIRO DI VITE PER LA VENDITA DI ALCOLICI NEI LOCALI
Dalle tre di notte fino alle sei locali ed esercizi commerciali non potranno servire alcolici. Le uniche deroghe sono previste per le notti di Capodanno e Ferragosto. Il divieto riguarda anche gli Autogrill: dalle 22 per i superalcolici e dalle 2 del mattino per birra e vino. Tutti i locali che proseguono l’attività oltre mezzanotte dovranno mettere a disposizione dei clienti un etilometro.

PATENTE: TRE ORE BONUS E REVISIONE DOPO TRE INFRAZIONI. NESSUN LIMITE D’ANZIANITA’
L’automobilista con patente sospesa potrà chiedere al Prefetto un bonus di tre ore quotidiane per recarsi al lavoro o svolgere attività indispensabili. In compenso verrà allungata la durata della sospensione e negata la possibilità di avanzare ricorso. Dopo tre infrazioni gravi (con perdita per ciascuna di almeno 5 punti) commesse nel biennio si dovrà ripetere la procedura per conseguire la licenza di guida senza poter nemmeno “tutelarsi” con il patentino per i ciclomotori, vietato anch’esso. E’ inoltre prevista una visita medica biennale per gli automobilisti ultra 80enni, mentre i professionisti potranno guidare senza limiti d’anzianità purché si sottopongano ad un controllo annuale una volta compiuti 68 anni.

MULTE: SARA’ POSSIBILE RATEIZZARE IL PAGAMENTO
In base all’ultima dichiarazione dei redditi chi ha un reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro può richiedere il pagamento dilazionato delle multe, purché queste (singole o cumulate) abbiano importo superiore a 200 euro. Il termine per la notifica delle contravvenzioni è ridotto da 150 a 90 giorni.

LIMITI DI VELOCITA’: ADDIO AI 150 KM/H
In aggiunta alle norme attuali sarà obbligatoria la presenza di Tutor perché un’autostrada venga “certificata” per i 150 km/h. Diminuiscono quindi le tratte conformi. Il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni inferiori per chi venisse pizzicato a superare i limiti di velocità di 10 km/h: tre punti invece di cinque e multa invariata a 155 euro. Le pene sono invece più severe - specie a livello economico - per l’intervallo compreso fra 40 e 60 km/h, con una sanzione pecuniaria di 500 euro (+130), la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di dieci punti; rimosso il divieto di guida tra le ore 22 e le 7 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente. Chi superasse il limite di oltre 60 km/h dovrà pagare 779 euro (+229), rinunciare a 10 punti ed alla patente per una durata compresa fra sei e dodici mesi.

DECUPLICATE LE SANZIONI PER LE MICRO-CAR E MOTORINI
Le azienda produttrici di micro-car e motorini dalle prestazioni alterate (velocità massima superiore a 45 km/h) dovranno pagare 1.000 euro di multa, 779 euro le officine che compiono la manomissione e 389 i proprietari. I conducenti di micro vetture avranno l’obbligo di indossare sempre le cinture di sicurezza e tenere i fari accessi.

TARGA PERSONALE
Al momento di vendere o rottamare un’auto il proprietario dovrà smontare la targa e destinarla alla nuova vettura, senza la possibilità di abbinarla a più di un mezzo.

fonte: www.autoblog.it

giovedì 13 maggio 2010

CODICE DELLA STRADA: L'USARCI E' PER LA PATENTE PROFESSIONALE

L'istituzione della patente professionale è uno strumento dovuto
(AGI) - Roma, 4 mag - “L’istituzione di una patente professionale e’ uno strumento dovuto a chi, ogni giorno, professionalmente intermedia per conto del tessuto produttivo e commerciale qualsivoglia tipologia di prodotto o servizio”.

L’ USARCI - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, scende in campo a proposito dell’emendamento del senatore Cosimo Gallo (Pdl) che prevede che sia rilasciata agli autisti di “veicoli in disponibilita’ di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di Regione, dei presidenti di Provincia e dei sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia un’apposita patente di servizio per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza”.

“E’ facile comprendere che chi fa un uso professionale del mezzo di trasporto come gli agenti di commercio - sottolinea Antonello Marzolla, segretario della Federazione Nazionale Usarci - non possa essere paragonato al privato cittadino, ne’ in termini di percorrenza annua, ne’ in termini di assiduita’ di utilizzo e soprattutto nemmeno in termini di esposizione al rischio. E’ questo il punto sul quale il legislatore, secondo noi, ha posto scarsa attenzione e ha omologato ad un’unica fattispecie tutti coloro che ‘guidano’ (indipendente dal mezzo e dal modo)”.

La ‘doppia patente’? “La proponiamo da quando e’ stata istituita la stessa patente a punti”. Lo dice Umberto Mirizzi, presidente dell’Usarci, che afferma ancora: “L’introduzione della ‘patente a punti’ e’ stata accolta anche dagli agenti di commercio come un provvedimento teso a garantire una maggior sicurezza sulla strada e si e’ rivelato uno strumento utile, ma nel contempo per talune categorie professionali si e’ rivelato uno strumento ‘restrittivo’ nell’esercizio del diritto costituzionale al lavoro, e ove abusato anche vessatorio” (AGI) Red/Mao

lunedì 30 novembre 2009

CON AUTO IN LEASING PATENTI PIU' SICURE

Macchina in leasing? No alla decurtazione punti patente se l’agente di polizia non ha accertato l’identità del conducente

Con la sentenza n.20611/2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente nei confronti di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente : «in caso di violazione delle norma sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo connesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario conducente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 del nuovo Codice della Strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione».

martedì 1 settembre 2009

Nuovo codice della strada del Ddl: tutte le novità

Dalle multe ai limiti a 150 km/h

Il nuovo codice della strada, approvato pochi giorni fa dalla Camera, è pronto per l'ultimo via libera sulle nuove norme su limiti di velocità, guida per i giovani, introiti delle multe e gestione dei punti della patente.
Punto primo: multe decisamente più pesanti per chi guida troppo veloce. Chi supererà di oltre 40 chilometri orari i limiti, avrà una multa alzata da 370 a 500 euro mentre per chi supererà di 60 all'ora oltre il limite, arriverà a 779 euro (ora è di 500). I primi, poi, perderanno sei punti invece di dieci, ma avranno la patente sospesa per un periodo doppio rispetto a oggi.
Tre punti in meno, invece, di cinque, per chi supera di poco i limiti. In autostrada, nei tratti sorvegliati dal Tutor, il limite si potrà alzare a 150 km/h. Niente più autovelox ‘all’ultimo minuto sulle strade’: l'apparecchio nelle strade extraurbane non potrà essere distante più di un chilometro dal segnale con il limite di velocità.
Niente più possibilità di noleggiare autovelox e apparecchi per infrazioni semaforiche, ripagando il noleggio con una quota degli introiti; i comuni potranno usare solo strumenti di loro proprietà o in leasing. Previsto anche un taglio del 3% nei trasferimenti statali ai comuni che non dedicheranno al miglioramento della rete stradale almeno il 50% dei soldi degli automobilisti.
Sarà possibile dilazionare fino a 60 rate se la multa supera i 400 euro e colpisce chi ha un reddito annuo inferiore a 10.628 euro. Per quanto riguarda i neo patentati, nei primi tre anni da patentati, però, si sarà soggetti a sospensioni della patente più lunghe di un terzo (alla prima infrazione) o della metà (dalle infrazioni successive) rispetto a quelle previste per gli altri automobilisti.
Tolleranza zero, invece, per chi guida in stato di ebrezza, con una multa da 155 euro (che raddoppia se si provoca un incidente) per chi nei primi tre anni di patente viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Le stesse regole sono previste per chi guida per professione, mentre per tutti gli altri rimane il limite europeo dello 0,5, con multe a partire da 500 euro e sospensione della patente fino a due anni. Sanzioni più gravi in caso di incidente.

venerdì 8 maggio 2009

Auto: comprarla in un altro Stato europeo ora è più semplice. Ecco il motivo

Piccola rivoluzione nel mercato dell’auto: da oggi comprare un auto o un qualsivoglia autoveicolo all’estero, nell’ambito dei Paesi membri della UE, è diventato più facile.
E’ infatti entrato in vigore il nuovo regolamento della Commissione UE che permetterà all’acquirente di ottenere immediatamente dal concessionario che vende l’auto o il veicolo, un certificato di conformità – richiesto fino ad oggi da tutte le Motorizzazioni nazionali per immatricolare un veicolo acquistato all'estero - che gli consentirà di oltrepassare molto più facilmente tutte le controversie amministrative vigenti fino ad oggi.
Da oggi ci sarà dunque meno burocrazia e meno procedure da seguire per i cittadini che vogliono acquistare un veicolo nuovo in un altro Stato membro dell'Ue. Tale regolamento varrà per tutti quei veicoli che avranno ottenuto la Certificazione della UE dopo il 29 aprile 2008 e riguarderà esclusivamente gli autoveicoli nuovi.
Il possesso del certificato di conformità diventerà obbligatorio per l’immatricolazione di tutti i nuovi veicoli ed in tutti gli Stati Sarà il costruttore del veicolo a rilasciare il certificato, attestando che il veicolo è conforme alle disposizioni tecniche in vigore nell'Unione Europea e che può dunque circolare liberamente in tutti gli Stati membri. dell’Ue.
Per fare un esempio, sarà possibile acquistare, un’auto nuova in Germania immatricolandola in Italia, dove si risiede, presentando semplicemente il certificato di conformità europeo all'autorità responsabile dell'immatricolazione del proprio Paese di residenza.
Il certificato di conformità include anche dati relativi ai requisiti ambientali del veicolo, che sono indispensabili per i regimi fiscali applicati al veicolo.
fonte: finanzautile.org

martedì 31 marzo 2009

Semaforo rosso: la multa è nulla se non c'è il vigile

Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso non basta per fare una contravvenzione. Ci deve essere anche il vigile. Parola di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n.7388/2009 ha infatti stabilito che per fare la multa è necessaria la presenza di un agente sia perchè questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perchè, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci. D'ora in avanti dunque gli apparecchi fotografici di rilevamento automatico istallati nei pressi degli incroci potrebbero servire a poco a meno di non garantire per ognuno di essi la presenza di chi è abilitato a fare contravvenzioni. In un primo momento il caso era stato preso in esame dal Giudice di Pace che però aveva dato torto all'automobilista. Di diverso avviso la Corte che ha accolto in pieno il ricorso ribadendo la necessità della presenza in loco degli agenti.

Fonte: Roberto Cataldi

sabato 7 febbraio 2009

Auto: dal Governo via agli incentivi

Ecco in dettaglio i bonus approvati
Finalmente è arrivato il via libera del Cdm al decreto legge per il rilancio del settore auto e dei consumi.
La manovra si attesta tra 1,8 e 2 mld di euro e riguarderà le auto, veicoli commerciali, motorini, elettrodomestici e mobili. Il bonus rottamazione sia per i i veicoli commerciali che per le auto e i motorini durerà fino a dicembre.

AUTO
Gli incentivi varieranno a seconda delle caratteristiche dell'autovettura e delle emissioni di Co2.
Bonus di 1.500 euro per chi rottama una vecchia Euro 0-2 immatricolate entro il 1999 e acquista una Euro 4-5 con emissioni inferiori a 140 G/Km se a benzina e a 130 G/Km se diesel.
Bonus fino a 5.000 euro per i veicoli verdi, cioè quelli a Gpl, metano, idrogeno ed elettriche con emissioni di co2 inferiori a 120 grammi per Km e contemporaneamente rottama un veicolo vecchio.
Per chi acquista auto ecologiche senza rottamazione:
l'incentivo è di 1500 euro per auto alimentate a metano, elettricità e a idrogeno con emissioni maggiori di 120 g/Km di CO2.
3500 euro per auto alimentate a metano, elettricità e, idrogeno con emissioni inferiori a 120 g/Km di CO2
1500 euro per auto alimentate a Gpl con emissioni maggiori di 120 g/Km di CO2.
2000 euro per auto alimentate a Gpl con emissioni minori di 120 g/Km di CO2.
Per le auto ecologiche l'incentivo in caso di acquisto con rottamazione si cumula con i 1.500 euro previsti per la rottamazione.

VEICOLI COMMERCIALI
Incentivo di 2.500 euro anche per i veicoli commerciali leggeri a fronte di rottamazione di veicoli euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 31/12/1999.
Il bonus sale fino a 4.000 euro per acquisto (senza rottamazione) di veicoli nuovi innovativi alimentati a metano, Gpl o idrogeno.
In caso di rottamazione l'incentivo l'importo complessivo sale 6.500 euro.
Previsto anche un incentivo di 500 euro per trasformare le auto a benzina in Gpl e 600 euro per trasformare i veicoli da benzina a metano.

MOTO
Per le 2 ruote sono previsti incentivi pari a 500 euro per l'acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria Euro O, oppure Euro 1.
Salta sia per le auto che per i motorini l'ipotesi del bollo gratis.

ELETTRODOMESTICI E MOBILI
Per chi ristruttura casa e cambia il mobilio o acquista elettrodomestici nuovi (frigo e lavatrici) c'è un bonus fiscale che può arrivare fino a 2.000 euro.
In pratica il Dl introduce una detrazione Irpef del 20% per chi acquista elttrodomestici o mobili ed ha effettuato lavori di ristrutturazione dell'immobile.
La spesa complessiva su cui si potrà calcolare il bonus fiscale è fissata in 10.000 euro.
(fonte finanzautile.org)

lunedì 15 settembre 2008

MULTE CON TUTOR

Il sistema ne fa scattare troppe e viene momentaneamente bloccato

Se n'è sempre parlato benissimo. E in effetti il Tutor, il sistema in grado di rilevare anche le velocità medie, ha avuto un ruolo fondamentale nel ridurre fino al 66% il numero di incidenti mortali sulle autostrade in cui è stato attivato (da quasi tre anni a questa parte). Senza contare che, essendo del tutto automatico, aiuta a fronteggiare le croniche carenze di organico della Polizia stradale. Ma non sono solo rose e fiori: ci sono tratti in cui la mortalità cala di meno e una parte degli agenti dev'essere sottratta alla vigilanza stradale per far fronte al gran numero di multe da notificare.La differenza tra i benefici del Tutor è evidente sul primo lungo tratto dove il sistema è stato attivato, due anni fa: la A14 tra Pescara e Cerignola (Foggia). Qui, nei suoi primi 22 mesi di funzionamento, il Tutor ha contribuito a ridurre gli incidenti del 16,92% rispetto ai 22 mesi precedenti. Ma questa è solo una media di Trilussa, perché somma una parte abruzzese e molisana di autostrada con molte curve, salite e discese e un'altra, quella pugliese, che è praticamente un rettilineo deserto. Spulciando nelle statistiche, si vede che nella prima parte il calo è arrivato al 19,4% per i sinistri totali e all'80% per quelli mortali, nella seconda si è limitato rispettivamente al 7,8% e al 28,6%. Forse perché gli incidenti evitati dal controllo della velocità sono stati in parte controbilanciati dai colpi di sonno che il dover rispettare i limiti di velocità ha provocato. Quanto agli organici della Stradale, un anno fa era stato stimato un risparmio potenziale di circa 4mila pattuglie prima addette ad Autovelox e Telelaser e ora "liberate" per altri scopi nelle zone in cui la velocità è controllata dal Tutor. Ma questo controllo ha fatto aumentare le multe, che vanno pur sempre notificate. Quasi tutto il lavoro necessario lo fa il Tutor stesso, che legge le targhe, cerca a chi è intestato il veicolo e precompila il verbale. Ma il controllo finale e la spedizione richiedono pur sempre l'intervento umano. E – nonostante gli orari di attivazione del sistema siano scaglionati per evitare ingolfamenti – alcune sezioni provinciali della Polstrada, di fronte a un centinaio di verbali in più da gestire ogni giorno, hanno fatto rientrare in ufficio qualche agente. Perdendo parte del vantaggio apportato dal nuovo sistema.

fonte: il sole 24 ore

martedì 26 febbraio 2008

FISCO E PREVIDENZA: Costi autovettura

L'attuale regime di detraibilità dei costi dell'autovettura

(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)


Uno dei frequenti quesiti che vengono posti al Centro Tributario della LANARC è quello relativo alla deducibilità dei costi dell’autovettura da parte dell’agente e rappresentante di commercio.
Riteniamo, pertanto, opportuno sintetizzare lo stato attuale delle disposizioni relative, soprattutto dopo l’emanazione dell’art. 15-bis commi 7-10 del D.L. 2/7/2007 convertito dalla L. 3 agosto 2007 n. 127, in relazione al diverso utilizzo di tale bene che nell’ambito dell’agenzia ha una particolare rilevanza.

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