La manovra Monti riduce a 1.000 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'utilizzo di assegni trasferibili (o liberi) e al saldo dei libretti al portatore mercoledì 21 dicembre 2011
NUOVI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
La manovra Monti riduce a 1.000 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'utilizzo di assegni trasferibili (o liberi) e al saldo dei libretti al portatore venerdì 16 settembre 2011
VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%
Dal 17/09/2011 l’aliquota IVA ordinaria del 20% passa al 21% e si applicherà alle operazioni effettuate a partire da tale data a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138.E’ quindi opportuno dal 17/09/2011 attivare tutte le necessarie modifiche informatiche per poter procedere alla fatturazione con la corretta aliquota Iva di Legge.
Di seguito si richiamano le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota.
1) Cessione di beni mobili
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16/09/2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%; per i beni consegnati dal 17/09/2011 si applica invece quella del 21%.
La fattura differita, per i beni consegnati fino al 16/09/2011, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 20%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui applicare l'aliquota al 20%, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota al 21%.
In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 17/09/2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (17/09/2011) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 20%;
2) Cessione di beni immobili
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 16/09/2011 sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le fatture di saldo emesse dalla data del 17/09/2011 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.
La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.
3) Le prestazioni di servizio
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
- le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 20%;
- le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 21%.
4) Operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa
In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa entro il 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
5) Fatture emesse verso enti pubblici
Anche per le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l’importo dell’aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente. Per questo vale la regola seguente:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
6) Scorporo corrispettivi
Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 DPR 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno, perciò interessati all’aliquota del 21% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17/09/2011. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota.
Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.
A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.
I divisori previsti sono rispettivamente:
- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.
7) Note di variazione
Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.
Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:
- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.
giovedì 15 settembre 2011
NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E DENARO CONTANTE
Clausola Non Trasferibile e trasferimenti di denaroE' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.
Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
◦Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".
E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
◦assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.
giovedì 17 giugno 2010
Spese per vitto ed alloggio: fatture facoltative
Trasferta più leggeraÈ prassi sufficientemente normale che il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella contrattualmente stabilita, corrispondendo a fronte di questo spostamento una indennità e/o il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in questa occasione.
Fiscalmente si hanno criteri diversi di imposizione delle indennità e dei rimborsi a seconda che si tratti di trasferte effettuate nell'ambito del comune dove si trova la sede di lavoro o che si tratti di trasferte effettuate al di fuori da detto comune. Solo in quest'ultimo caso le indennità e i rimborsi spese godono di un regime di particolare favore, disciplinato dal comma 5 dell'articolo 51 del D.P.R. 917/86 (Tuir).
Per le indennità inerenti a trasferte fuori del comune sede di lavoro è stabilito che esse siano imponibili per la parte che eccede euro 46,48. al giorno elevate a euro 77,47 se la trasferta si svolge all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Sono espressamente escluse non solo le spese di viaggio bere e proprie, ma anche quelle di trasporto (Taxi, autobus,...) con ciò uniformando la disciplina a quella delle trasferte nell'ambito del territorio comunale ove trovasi la sede di lavoro.
Il comma 5 dell'articolo stabilisce ancora che, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio ovvero di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite della esenzione è ridotto di un terzo. Detto limite è ridotto di due terzi nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o se, entrambi, sono forniti gratuitamente.
Si è, di fatto, inteso disciplinare il caso di rimborso misto che si verifica quando al dipendente, oltre alla indennità sia riconosciuto anche il rimborso analitico delle spese di vitto e di alloggio sostenute per la trasferta. In tal caso si verificherà:
• la riduzione di un terzo nel caso di rimborso solo di una delle due tipologie di spese – alloggio o vitto- o, in quei casi in cui l'alloggio o il vitto sono forniti gratuitamente;
• la riduzione di due terzi nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che delle spese di vitto,o, in quei casi in cui le spese sia di vitto che di alloggio sono fornite gratuitamente.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferta o missione fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro non concorrono alla formazione del reddito:
• i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fermo restando che fra le spese di viaggio sono comprese anche quelle erogate sotto forma di indennità chilometrica;
• i rimborsi di altre spese, sostenute dal dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di euro 15,49 su territorio nazionale elevate a euro 25,82 per le trasferte all'estero. Sono da includere in questa voce spese quali quelle riferite al telefono, la lavanderia, le mance, i parcheggi.Con la circolare n.25/E del 19 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce una interessante precisazione sulle modalità di documentazione delle spese per vitto ed alloggio sostenute, dal lavoratore, in occasione della trasferta.
Modificando il precedente orientamento espresso con la circolare del 3 marzo 2009, n.6/E, l'Agenzia riconosce che possono non essere richieste le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa – qualora i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile. In tal caso, poiché la scelta dell'operatore configura la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e ammetterne, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Con la precedente circolare, invece, l'Agenzia aveva sostenuto la indetraibilità del costo relativo all'IVA nel caso in cui, il beneficiario del servizio di ristorazione o alberghiero, avendo diritto al rilascio della fattura non l'avesse richiesta.
Fonte: Il Quotidiano Ipsoa
UNICO 2010: slitta al 6 luglio la scadenza per i versamenti
Ecco cosa cambiaLa proroga, si legge in una nota del Tesoro, e' stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.
Il decreto prevede la possibilita' di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
Lo stesso decreto stabilisce anche a favore dei Caf e dei professionisti abilitati un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2010 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.
Il differimento e' stato concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei Cud/2010 da parte dei sostituti d'imposta.
È il terzo anno che viene concessa la proroga (la prima nel 2007, ma si saltò il 2008), sfruttando una possibilità concessa dalla legge. Negli ultimi due anni, in particolare, la ragione dello slittamento è stata determinata dal ritardo del rilascio della versione definitiva di Gerico, fatto a sua volta dovuto alla necessità di elaborare i correttivi per adeguare gli studi di settore alla crisi economica e finanziaria in atto. Utilizzando il tempo fissato dalla legge, lo slittamento dei termini fissato dal Dpcm è quindi di 20 giorni.
Riepilogando, quindi, la scadenza del 16 giugno si sposta al 6 luglio 2010, mentre quella del 16 luglio 2010 – che comporta l'obbligo del pagamento dello 0,40% in più, si sposta dal 7 luglio al 5 agosto 2010.
La mini-proroga di 20 giorni dei versamenti riguarda, come detto, i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, partecipanti compresi.
Per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, rimane invece fermo il termine del 16 giugno 2010 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2009, nonché a titolo di acconto della prima rata 2010, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Aumento che è invece dovuto per i contribuenti estranei agli studi di settore che pagano dal 17 giugno al 16 luglio 2010. Sono "estranei" agli studi di settore anche i contribuenti che applicano il regime dei minimi e quindi anche per costoro rimangono fermi gli ordinari termini per i versamenti.
Il differimento a favore dei contribuenti "interessati" dagli studi di settore si estende a tutti i versamenti "legati" al termine per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Unico compreso.
Ad esempio, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore, così come per tutti gli altri versamenti che i contribuenti "interessati" dagli studi di settore devono effettuare entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Con la mini-proroga dei versamenti si modificano anche gli importi dovuti dai contribuenti interessati dagli studi di settore che pagano a rate le imposte di Unico 2010.
Al riguardo, si ricorda che sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula: "C" per "i" per "t" diviso 36mila, in cui "C" è l'importo, "i" è l'interesse del 4% annuo, e "t" è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il "metodo commerciale", intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.
In proposito, va tenuto conto che, applicando il "metodo commerciale", si considerano 360 giorni annui e, per coerenza, tutti i mesi vengono considerati di 30 giorni.
La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima si determina quindi considerando che: tutti i mesi sono di 30 giorni; gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.
A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.
(tratto da finanzautile.org)
giovedì 3 giugno 2010
IRAP - Circolare n. 28 E del 28 maggio 2010
Notizie positive per gli Agenti di Commercio dall'Agenzia delle EntrateCon la Circolare n. 28 E del 28 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate fa esplicito riferimento agli agenti di commercio e ai promotori finanziari per quanto concerne l’assoggettamento IRAP.
In estrema sintesi vengono ripresi gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e viene aperta la strada alla valutazione caso per caso della mancanza di autonoma organizzazione che è il presupposto indispensabile per il non assoggettamento all’Irap.
In sostanza viene abbandonata la tesi rigida espressa dalla precedente circolare n. 45/E del 2008 per la quale l’agente di commercio solo perchè incluso nel reddito di impresa è automaticamente soggetto Irap.
E’ con tutta evidenza che l’attività di pressione svolta dall’USARCI, con le altre organizzazioni sindacali, ha prodotto risultati concreti, ottenuti con una attività incessante ed impegnativa (e poi ancora ci sono agenti che sostengono che il sindacato non serve!!).
clicca qui per scaricare la circolare
giovedì 6 maggio 2010
Incontro con il Presidente Comm. Finanze Senato

L'Usarci incontra al Senato il Sen. Mario Baldassarri
Gli interventi riguardano: La deducibilita' dell'auto; gli studi di settore; l'Irap; l'estensione dei contributi per l'aggregazione; la riduzione dei contributi Inps per le nuove attività.
La nostra Organizzazione nel marzo 2010 sollecita ulteriormente l'intervento del Governo e con un nuovo documento inviato sl Sen. Baldassarri e all'On. Giorgetti (Presidenti delle Commissioni Finanza e Tesoro e Bilancio) reitera la richiesta di attenzione.
Il giorno martedì 20 aprile scorso il Presidente della Commissione Finanze Prof. Mario Baldassarri ha ricevuto le Organizzazioni esaudendo richiesta di incontro presentata dalle stesse con lettera del 4 marzo scorso che alleghiamo alla presente.
Si è proceduto a dettagliare gli argomenti che furono oggetto della
conferenza stampa dello scorso 3 dicembre 2009.
In particolare le questioni relative a:
Irap e concetto di autonoma organizzazione;
Studi di settore e contenzioso;
Incentivi all’avvio attività;
Detrazione dell’auto.
In merito a quest’ultimo punto la scrivente organizzazione, in accordo con le consorelle, ha precisato e richiesto la deduzione al 100% dell’autovettura.
La maggior parte dell’incontro è stato speso per analizzare questo aspetto, e l’importanza che riveste per la Categoria, anche con domande specifiche del Sen. Baldassarri e del funzionario della Commissione – anch’esso presente – Dott. Bronchi.
Le Organizzazioni presenteranno a breve un ulteriore documento al Presidente della Commissione che ha dato la propria disponibilità ad appoggiare quanto evidenziato.
Non appena avremo redatto il documento in parola sarà nostra premura provvedere ad inoltrarlo.
martedì 19 gennaio 2010
Fisco e Previdenza: Trattamento fiscale degli Omaggi
(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)
Ogni anno, soprattutto in occasione delle Festività natalizie, ci si pone il problema del trattamento fiscale degli omaggi alla clientela (dai classici vini, dolci e spumanti ai più moderni e sofisticati gadget o prodotti dell’elettronica).
Si rende innanzitutto opportuna una preliminare precisazione riguardante la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza.
Entrambe rientrano nel novero delle spese “promozionali” di cui rappresentano delle sub-categorie ma si differenziano per la diversa ratio del loro sostenimento e per il diverso trattamento contabile e fiscale cui sono sottoposte. Le spese di pubblicità mirano essenzialmente a far conoscere in modo diretto l’esistenza o la qualità di un determinato prodotto o servizio con un fine immediato: l’incremento dei volumi di vendita.
Le spese di rappresentanza tendono invece a far pervenire al destinatario un’immagine prestigiosa o di decoro dell’impresa che le sostiene. In questo caso il fine commerciale è più mediato o indiretto.
clicca quì per leggere l'intero articolo
martedì 17 novembre 2009
RIMBORSO IRAP
Istanza di rimborso e contenzioso tributarioL'Agente di Commercio privo di autonoma organizzazione può presentare istanza di rimborso IRAP all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (clicca qui per verificare la propria posizione).
Il termine per presentare istanza di rimborso dell'IRAP non dovuta per mancanza del presupposto impositivo è di 48 mesi e decorre dalla data del versamento del saldo o dell'acconto.
Affrettati a presentare l’istanza per non perdere la possibilità del rimborso delle imposte non dovute e già pagate per le quali si prescrive il diritto.
(Esempio: il 30 novembre p.v. scade il termine per poter presentare istanza di rimborso relativa ai pagamenti Irap effettuati il 30/11/2005).
A fronte dell'istanza, l'Amministrazione finanziaria può:
• negare esplicitamente il diritto al rimborso e in tal caso occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di diniego espresso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria;
• negare il diritto al rimborso implicitamente con silenzio rifiuto della competente Agenzia, in tale caso occorre presentare ricorso dopo il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione dell'IRAP non dovuta non si prescriva.
La Lanarc Usarci, attraverso la fiduciaria CED IMPRESA, fornisce supporto per la predisposizione e presentazione dell'istanza per il rimborso IRAP eventualmente spettante ed, occorrendo, attraverso professionisti abilitati, l'instaurazione del relativo contenzioso tributario presso la Commissione Provinciale competente in caso di silenzio/diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il compenso per l'opera prestata sarà dovuto, nella misura preconcordata con l'interessato, unicamente al deposito della sentenza di primo grado favorevole all’agente salvo il rimborso delle spese vive (marche da bollo, raccomandate, ecc.) sostenute per l'avvio e l'istruttoria della pratica da corrispondersi all'atto della presentazione dell'istanza.
Per maggiori informazioni
contatta la Segreteria Lanarc Usarci
martedì 30 giugno 2009
l’Usarci ha ottenuto la vittoria sull’IRAP!
Nei giorni scorsi è stata depositata una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 12110) a favore degli Agenti di Commercio sul tema IRAP. E’ questo l’ultimo tassello del lungo tira e molla tra contribuenti, la nostra Organizzazione e l’Amministrazione Finanziaria, che ha visto per lungo tempo avvicendamenti di fronte sull’assoggettabilità degli Agenti di Commercio a questa imposta. Tutti i gradi di giudizio sono stati interessati e dopo la sentenza del febbraio 2008 (n. 2702), questa ultima della Cassazione esamina la questione entrando nel dettaglio ed esprimendo un parere che riteniamo di condividere pienamente.
Ove quindi ricada in queste fattispecie l’imposta NON risulta più dovuta.
mercoledì 17 giugno 2009
Recupero IRAP: Cosa fare
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).
Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.
NO: si può passare alla domanda successiva
NO: occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.
PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.
- Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
- Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell’anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.
- Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l’anno precedente andranno chiesti a rimborso.
Si ricorda che l’assenza di autonoma organizzazione e la strada da percorrere va attentamente valutata caso per caso e anno per anno.
Clicca qui per leggere la circolare del Centro Tributario
mercoledì 29 aprile 2009
NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA
Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 del decreto del ministro dell’Economia del 26 marzo 2008, entra in vigore il nuovo regime dell’IVA per cassa. Da oggi i soggetti che hanno realizzato nel 2008 o prevedono di realizzare nel 2009 in caso di avvio dell’attività un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 (e non hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive) possono decidere di emettere fatture a clienti (salvo quelli che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge) con IVA ad esigibilità differita.Ciò significa che l’esigibilità dell’IVA non avviene più al momento dell’emissione della fattura, ma viene differita al momento del pagamento della stessa. Tale differimento non può comunque superare l’anno, trascorso il quale senza che il pagamento sia avvenuto, l’imposta diviene esigibile.
L’applicazione del regine prevede l’indicazione in fattura, a pena di decadenza dell’agevolazione, della dicitura “Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2”. Si rende noto infine che al differimento dell’esigibilità dell’IVA si accompagna il differimento della detraibilità dell’IVA per i soggetti che ricevono fatture con applicazione del nuovo regime. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: chi applica il regime deve essere consapevole che a fronte del beneficio che ricade sull’agente che emette la fattura ad esigibilità differita vi sarà un costo sulla casa mandante, che si vedrà costretta a procrastinare la detrazione dell’IVA.
Si sottolinea come l’applicazione del regime, studiato per sostenere la posizione finanziaria delle piccole imprese, comporterà la necessità di monitorare attentamente i movimenti finanziari connessi alle operazioni attive ad esigibilità differita. Si rende noto, infine, che il regime non deve necessariamente essere applicato a tutte le operazioni: è possibile selezionare quelle da sottoporre all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA con l’indicazione in fattura delle
indicazioni legislative sopra riportate.
giovedì 23 aprile 2009
Riunione Commissione degli Esperti sugli studi dei settore
Con la riunione del 4 aprile 2009, la Commissione degli Esperti sugli studi di settore ha formalizzato la presa di coscienza da parte dell’Amministrazione finanziaria dello stato di crisi in cui versa l’economia e della conseguente necessità di adottare provvedimenti restrittivi in relazione all’applicazione degli studi di settore nel periodo in questione.Per quanto concerne la categoria degli agenti di commercio, la Commissione ha deciso un abbassamento del parametro relativo alle spese per carburante che dunque peseranno meno, rispetto al passato, nel calcolo dei ricavi
puntuali. Tale rettifica è giustificata dal fatto che le maggiori spese per carburanti sostenute nel 2008 rispetto al passato sono molto spesso non il frutto di una più intensa attività ma, più semplicemente, della crescita del costo del carburante.
L’operazione trova dunque giustificazione e non può che essere apprezzata. Come fatto notare tuttavia dall’ Usarci alla Commissione, un peso più rilevante ed altrettanto fondato avrebbe avuto, sul calcolo dei ricavi puntuali, anche una correzione del parametro legato al volume intermediato. E’ infatti di tutta evidenza come il periodo di crisi non comporterà solo una diminuzione dei volumi intermediati (elemento colto dallo studio di settore), ma anche una diminuzione delle provvigioni su questi percepite (elemento non colto dagli studi di settore).
Nondimeno, in sede di Commissione, l’Amministrazione pubblica ha promesso, nell’applicazione dello studio di settore per il periodo di crisi, una certa flessibilità di utilizzo in sede di accertamento ed un costante monitoraggio dell’andamento della situazione economica.
sabato 7 febbraio 2009
Auto: dal Governo via agli incentivi
Ecco in dettaglio i bonus approvatiFinalmente è arrivato il via libera del Cdm al decreto legge per il rilancio del settore auto e dei consumi.
La manovra si attesta tra 1,8 e 2 mld di euro e riguarderà le auto, veicoli commerciali, motorini, elettrodomestici e mobili. Il bonus rottamazione sia per i i veicoli commerciali che per le auto e i motorini durerà fino a dicembre.
Gli incentivi varieranno a seconda delle caratteristiche dell'autovettura e delle emissioni di Co2.
Bonus di 1.500 euro per chi rottama una vecchia Euro 0-2 immatricolate entro il 1999 e acquista una Euro 4-5 con emissioni inferiori a 140 G/Km se a benzina e a 130 G/Km se diesel.
Bonus fino a 5.000 euro per i veicoli verdi, cioè quelli a Gpl, metano, idrogeno ed elettriche con emissioni di co2 inferiori a 120 grammi per Km e contemporaneamente rottama un veicolo vecchio.
Per chi acquista auto ecologiche senza rottamazione:
l'incentivo è di 1500 euro per auto alimentate a metano, elettricità e a idrogeno con emissioni maggiori di 120 g/Km di CO2.
3500 euro per auto alimentate a metano, elettricità e, idrogeno con emissioni inferiori a 120 g/Km di CO2
1500 euro per auto alimentate a Gpl con emissioni maggiori di 120 g/Km di CO2.
2000 euro per auto alimentate a Gpl con emissioni minori di 120 g/Km di CO2.
Per le auto ecologiche l'incentivo in caso di acquisto con rottamazione si cumula con i 1.500 euro previsti per la rottamazione.
Incentivo di 2.500 euro anche per i veicoli commerciali leggeri a fronte di rottamazione di veicoli euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 31/12/1999.
Il bonus sale fino a 4.000 euro per acquisto (senza rottamazione) di veicoli nuovi innovativi alimentati a metano, Gpl o idrogeno.
In caso di rottamazione l'incentivo l'importo complessivo sale 6.500 euro.
Previsto anche un incentivo di 500 euro per trasformare le auto a benzina in Gpl e 600 euro per trasformare i veicoli da benzina a metano.
Per le 2 ruote sono previsti incentivi pari a 500 euro per l'acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria Euro O, oppure Euro 1.
Salta sia per le auto che per i motorini l'ipotesi del bollo gratis.
Per chi ristruttura casa e cambia il mobilio o acquista elettrodomestici nuovi (frigo e lavatrici) c'è un bonus fiscale che può arrivare fino a 2.000 euro.
In pratica il Dl introduce una detrazione Irpef del 20% per chi acquista elttrodomestici o mobili ed ha effettuato lavori di ristrutturazione dell'immobile.
La spesa complessiva su cui si potrà calcolare il bonus fiscale è fissata in 10.000 euro.
mercoledì 4 febbraio 2009
Decreto Anticrisi - Indennizzo aziende commerciali
Circolare n° 09/09Riceviamo pronta e precisa informazione dal nostro rappresentante al Comitato amministratore della Gest. Contributi e Prestazioni prev. degli esercenti attività commerciali presso l’Inps, Federico Rossetto, dell’avvenuta proroga del dispositivo di cui all’oggetto che di seguito riportiamo.
Nel DDL 1315 “Anticrisi” recentemente approvato, all’art. 19-quater, è stata introdotta la proroga per gli anni 2009/2011 dell’Indennizzo per la Cessazione Anticipata dell’attività previsto dal precedente D.L. n. 207 del 28.3.1996
Inoltre è stato stabilito che l’indennizzo, ora, verrà corrisposto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. E’ stato posto rimedio al vuoto che si era creato, dopo l’introduzione delle “finestre” per la pensione di vecchiaia, fra il momento del compimento dei 65 anni (60 se donna) e la decorrenza della pensione.
Il decreto legge, soprannominato della “Rottamazione delle licenze”, interessa, come in passato, anche gli Agenti di Commercio.
(...continua)
clicca qui per leggere l'intera circolare
giovedì 22 gennaio 2009
FIRR: Indennità di Risoluzione Rapporto
(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)
Con il presente articolo, e con quelli che seguiranno, vengono affrontate le complesse problematiche in ordine alla spettanza e quantificazione delle indennità di fine rapporto competenti all’agente, nonché al trattamento fiscale delle stesse.
Trattasi di una materia di particolare interesse per l’operatore pratico di diritto, vertendo gran
parte del contenzioso giudiziario al riguardo sul riconoscimento del an, e sulla determinazione del
quantum, debeatur in base alle disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e da quella prevista dagli accordi collettivi vigenti nel settore (AEC).
Si rende, quindi, preliminarmente opportuno ricostruire il dato positivo distinguendo tra regole
poste dal nostro codice civile e quelle venutesi a formare con gli AEC stipulati tra le organizzazioni sindacali delle case mandanti e quelle rappresentative della categoria
degli agenti.
martedì 20 gennaio 2009
Modifiche alla normativa tributaria riguardante il ravvedimento operoso
Il Centro tributario ci segnala una novità nel settore fiscale riguardante il ravvedimento operoso, ossia la possibilità per il contribuente di provvedere autonomamente, senza che sia intervenuto accertamento da parte dell’Amministrazione tributaria a regolare il mancato o insufficiente pagamento di un’imposta, con l’applicazione di una sanzione e di un interesse ridotti rispetto a quanto sarebbe liquidato in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.Al fine di agevolare la ripresa economica, il legislatore ha inteso venire incontro alle esigenze delle imprese disponendo la riduzione della sanzione:
• Qualora la violazione venga sanata entro un mese dalla scadenza del tributo, la sanzione prevista passa dal 3,75 % al 2,50%;
• Qualora invece il contribuente provveda a versare il tributo in data successiva ai trenta giorni dalla scadenza e comunque entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è avvenuta la violazione, la sanzione applicata sarà del 3% anziché del 6%
leggi il comunicato Usarci
mercoledì 14 gennaio 2009
Dl anticrisi: le principali misure per le famiglie
Novità per mutui, affitti e bolletteNel 2009 arriverà un bonus da un minimo di 200 euro fino a 1.000 euro per famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un reddito fra i 15 e i 22 mila euro.
Il tetto sale a 35 mila euro per i nuclei familiari con un portatore di handicap a carico. Il beneficio verrà modulato in base al numero dei figli e al reddito e il termine per la domanda e' fissato al 28 febbraio. L'operazione costa 2,4 miliardi.
Lo Stato si accollerà parte delle rate sui mutui per la prima casa. Pagherà di tasca propria la parte eccedente della rata di un mutuo a tassa variabile quando il tasso di riferimento supererà il 4 per cento.
In arrivo 20 milioni per l'anno 2009 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Arriva un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale per i figli da 0 a 3 mesi. L'aiuto è riservato alla platea che ha gia' diritto alla social card.
Le tutele vengono estese anche ai lavoratori che finora ne erano esclusi, come gli atipici. Potrà variare il mix di contributi regionali e statali ma non il tetto massimo del sostegno.
Le risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione potranno essere usate per il sostegno al reddito, ma occorrerà prima il sì della conferenza unificata e della Ue.
Torna l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5 anni.
Le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica, avranno diritto anche allo sconto sulla bolletta del gas.
Gli adeguamenti delle tariffe autostradali restano congelati fino al 30 aprile, pur restando validi "i contratti di concessione e le relative previsioni tariffarie.
Arriva il blocco delle tariffe ferroviarie sulle tratte regionali per aiutare i pendolari.
Viene prorogata la detassazione dei premi di produttività, ma non varrà per gli straordinari. Aumenta inoltre il tetto di reddito da 30 a 35 mila euro e sale anche la quota dei premi detassabili da 3 mila a 6 mila euro.
sabato 10 gennaio 2009
Fisco e Previdenza: Spese per Ristoranti e Alberghi
(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)
La manovra estiva di recente applicazione (D.L. 25 giugno 2008 n. 112) ha apportato delle modifiche al regime dell’IVA per le spese di ristoranti ed alberghi. Oggi l’IVA su tali prestazioni è divenuta pienamente detraibile se il servizio è inerente ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto e, quindi, nel rispetto del principio dell’ ”inerenza” sancito dall’art. 19 commi 1 e 2 del richiamato decreto IVA per cui a detraibilità è ammessa per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività dai titolari dell’impresa e dai loro collaboratori e dipendenti.
clicca quì per leggere l'intero articolo
giovedì 18 dicembre 2008
Dl anticrisi del Governo: ecco i punti principali
È costituito da 36 articoli il decreto anticrisi, entrato in vigore il 29 novembre 2008. Il provvedimento, decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, contiene un pacchetto di misure per famiglie e imprese varato dall'Esecutivo nel corso del Consiglio dei ministri del 28 novembre.Varia da 200 a 1.000 euro e sarà destinato alle famiglie a basso reddito, con un reddito annuo di 22 mila euro o di 35 mila in caso di componenti portatori di handicap.
Il termine per la presentazione della domanda è stato fissato per il 31 gennaio prossimo. Costo: 2,4 miliardi.
Le rate a tasso variabile non potranno superare il 4%. Per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito da quello Bce. Vengono interessati i mutui contratti fino al 31 ottobre.
TARIFFE
Quelle autostradali vengono bloccate fino al 31 dicembre 2009. Entro il mese di febbraio, in arrivo sgravi anche sulle bollette di gas e luce per le famiglie dei ceti più disagiati.
PREMI PRODUTTIVITA'
Vengono detassati per tutto il 2009, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi e per i dipendenti con reddito fino a 35 mila euro.
IRAP
In arrivo una deduzione dall'Ires della quota di imposta che grava sul costo del lavoro e degli interessi. Stanziati 100 mln per il 2009, 500 mln per il 2010 e 400 mln per il 2011.
IVA DI CASSA
L'imposta viene esigibile dopo il docorso di un anno dal momento in cui viene effettuata l'operazione.
STUDI DI SETTORE
Verranno tenuti in conto gli effetti della crisi economica e dei mercati. PAGAMENTO PA Garantite procedure di velocizzazione.
IRES E IRAP
Ridotto l'acconto di 3 punti percentuali dovuto a fine novembre. Chi ha già pagato, si vedrà assegnare un credito di imposta.
CONFIDI
Potenziato il finanziamento fino ad un limite di 450 mln.
BOND BANCHE
Previsto il finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Potranno essere bond convertibili in azioni ordinarie. Destinati solo alle banche quotate.
OPA
Meno stringenti i vincoli imposti dalla passivity rule. In pratica, sparisce il minimo del 30% di quote azionarie da parte delle assemblee dei soci per esprimersi.
E-MAIL PER IMPRESE
Le società, al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, dovranno comunicare la loro e-mail. Vale anche per i liberi professionisti.
COSTI AMMINISTRATIVI
Ridotti quelli a carico delle imprese
CERVELLI ALL'ESTERO
Viene esteso il credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia su incarico di committente estero. Questo per evitare la cosiddetta fuga.
SCUOLE
Dopo la tragedia di Torino, il Governo ha inserito maggiori fondi ad interventi infrastrutturale, con priorità alla messa in sicurezza degli istituti scolastici e anche carcerari.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Previsti 289 mln per il 2009, 304 mln per il 2010 e altrettanti nel 2011. Salgono così a 1-1,2 miliardi le risorse disponibili.
BONUS PRECARI
Sarà pari al 5% del reddito percepito l'anno precedente, e indirizzato a coloro che abbiano versato i contributi per almeno 3 mesi, e svolgano attivita' in settori dichiarati in crisi.
OPERATORI TURISTICI
Arriva la Cig anche per i dipendenti di agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e anche per le imprese commerciali. La misura vale per il 2009.
FERROVIE
Arriva un fondo da 960 milioni per il 2009, destinato agli investimenti. Per i servizi ferroviari, c’è la dote di 480 mln per ciascuno degli anni 2009. 2010 e 2011.
TIRRENIA
Per avviare la privatizzazione della società è autorizzata la spesa di 65 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
MINI-SANZIONE PER CHI RISPONDE AL FISCO
Coloro che, di fronte all'invito dell'amministrazione fiscale a comparire per un accertamento, decidono di pagare la prima o un'unica rata, 15 giorni prima, si vedranno la sanzione ridotta a metà.
PORNO TAX
Viene applicata anche al cinema e alla letteratura. Si tratta di un’addizionale proporzionata all'ammontare dei ricavi.
CIRCOLI PRIVATI
Più stringenti i controlli per verificare se sono in possesso dei requisiti necessari. La norma interessa anche le società sportive dilettantistiche.
AGENTI RISCOSSIONE
La loro attività viene remunerata con un aggio, pari al 10% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore (in misura del 4,65% delle somme, in caso di pagamento entro il 60esimo giorno dalla notifica).
STATALI
L'indennità di vacanza contrattuale viene corrisposta sulla busta paga di dicembre ed è riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009.

