Pagine

Visualizzazione post con etichetta Provvigioni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Provvigioni. Mostra tutti i post

giovedì 22 gennaio 2009

FIRR: Indennità di Risoluzione Rapporto

Le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia

(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)



Con il presente articolo, e con quelli che seguiranno, vengono affrontate le complesse problematiche in ordine alla spettanza e quantificazione delle indennità di fine rapporto competenti all’agente, nonché al trattamento fiscale delle stesse.
Trattasi di una materia di particolare interesse per l’operatore pratico di diritto, vertendo gran
parte del contenzioso giudiziario al riguardo sul riconoscimento del an, e sulla determinazione del
quantum, debeatur in base alle disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e da quella prevista dagli accordi collettivi vigenti nel settore (AEC).
Si rende, quindi, preliminarmente opportuno ricostruire il dato positivo distinguendo tra regole
poste dal nostro codice civile e quelle venutesi a formare con gli AEC stipulati tra le organizzazioni sindacali delle case mandanti e quelle rappresentative della categoria
degli agenti.

lunedì 20 ottobre 2008

L'indennità per cessazione del rapporto di agenzia deve essere determinata secondo la Normativa Europea

Sentenza Corte di Cassazione – art. 1751 c.c.
"In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della Direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art. 17, n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione. Pertanto l'art.1751c.c. (anche nel testo successivo al D.Lgs. n.65 del 1999) va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.
Tale conclusione non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per l'art. 17 della direttiva gli stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente".
clicca qui per il testo integrale della sentenza

giovedì 21 febbraio 2008

FISCO E PREVIDENZA: La compentenza delle provvigioni


(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)

Con la risposta data all’interpello di un contribuente (n. 954-87316 del 22/6/2006), l’Agenzia delle Entrate ritorna sulla “vexata quaestio” dell’esercizio di competenza delle provvigioni, rivedendo, ancora una volta, la propria linea per ultimo espressa con la Risoluzione n. 115/E dell’8/8/2005, la quale ha innescato una notevole serie di discussioni e reazioni.
Come si ricorderà, la posizione ufficiale del Fisco, a livello interpretativo, in ordine a tale problema, vedeva la partecipazione delle provvigioni all’esercizio in cui si era “ultimata” la prestazione del rapporto di agenzia. Tale momento dell’ultimazione della prestazione, sempre secondo l’Agenzia, era collegato alla “conclusione”, da parte della mandante e del “terzo-cliente, del contratto promosso dall’agente”.

clicca quì per leggere l'intero articolo