(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)
L’art. 1742 c.c. individua nella promozione di affari – tal’è l’invito al cliente a formulare una determinata proposta – l’obbligazione fondamentale dell’agente, rispetto alla quale altre attività (come, a esempio, il prendere contatto con i clienti, l’esibire e comparare campionari e listini, il dare inizio a trattative, il trasmettere al preponente l’eventuale ordine), assumono una veste del
tutto secondaria.
È lecito chiedersi se tale prestazione si sostanzi in una obbligazione di risultato o piuttosto di mezzi.
L’art. 1742 c.c. individua nella promozione di affari – tal’è l’invito al cliente a formulare una determinata proposta – l’obbligazione fondamentale dell’agente, rispetto alla quale altre attività (come, a esempio, il prendere contatto con i clienti, l’esibire e comparare campionari e listini, il dare inizio a trattative, il trasmettere al preponente l’eventuale ordine), assumono una veste del
tutto secondaria.
È lecito chiedersi se tale prestazione si sostanzi in una obbligazione di risultato o piuttosto di mezzi.

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