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martedì 20 ottobre 2009

L'Avvocato risponde: "Rassegna del Merito"

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

La Corte di Appello di Napoli rigetta le doglianze del ricorrente, agente monomandatario, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità, per insussistenza di giusta causa, del recesso dal contratto di agenzia intimatogli dalla società committente.
In particolare, la controversia verte sulla possibilità di qualificare uno specifico contegno dell’agente, consistente nella contestuale conduzione di due distinti contratti di agenzia con imprese tra loro non concorrenti, quale gravissimo inadempimento contrattuale, tale da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.).
Non trovano fondamento, nel convincimento dei giudici del gravame, le due principali argomentazioni avanzate a sostegno della tesi di parte attorea e dirette, da un lato, a dimostrare l’accondiscendenza della società recedente alla summenzionata situazione; dall’altro, a conferire particolare rilevanza al mancato inserimento del contestato contegno tra quelli espressamente annoverati, dal contratto individuale, quali cause di risoluzione dello stesso.
clicca quì per leggere l'intero articolo (pubblicato su Guida al Lavoro - Il sole 24 ore)

venerdì 16 ottobre 2009

IL PERICOLO DELLA CONCILIAZIONE

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

Con l'AEC settore commercio del marzo 2009, è stato inserito il diritto della mandante a PRETENDERE la conciliazione per pagare l'indennità suppletiva di clientela. Il rischio, non remoto, anzi certo, è che insieme alla indennità suppletiva di clientela la mandante furbescamente inserisca per l'ignaro e spesso ignorante agente, la clausola generale:” LE PARTI DICHIARANO DI NON AVER NULL'ALTRO A PRETENDEREPER IL RIPASSATO RAPPORTO DI AGENZIA” . Così facendo, anche se l'agente dovesse scoprire che la mandante non gli ha liquidato alcune provvigioni, gli ha sottaciuto consegne o altro, non può più rivendicare alcunchè, pertanto la conciliazione rappresenterebbe un vantaggio esclusivo per la sola mandante.
(continua...)

martedì 13 ottobre 2009

Mutui: via alle rinegoziazioni. Guida alla scelta

Tre mesi di tempo: è questo il limite a disposizione di tutti i mutuatari che hanno ricevuto la lettera dagli istituti di credito in cui si comunicano i termini della Convenzione tra le banche e il ministero del Tesoro sulla rinegoziazione dei mutui.
Ora chi ha sottoscritto un finanziamento a tasso variabile - prima del 29 maggio 2008 - può decidere se aderire alla proposta “Tremonti”, ma attenzione, l’opzione proposta non è l’unica strada percorribile per “modificare” il proprio mutuo.
Ci sono infatti altre possibilità per il mutuatario: la rinegoziazione "Bersani" (senza spese per il cliente), la portabilità gratuita del mutuo o l'estinzione del mutuo e la contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.

Ecco una piccola guida

RINEGOZIAZIONE (ABI-GOVERNO)
Con la rinegoziazione "imposta" il mutuo viene trasformato da tasso variabile al tasso fisso del 2006 e la durata si allunga: la differenza rispetto alla rata originaria viene accumulata su un conto di finanziamento accessorio sul quale grava il tasso Irs a 10 anni (maggiorabile fino allo 0,5%) e che dovrà essere restituito alla fine del periodo di ammortamento.
Nell'immediato i mutuatari pagheranno di meno, ma considerando l'allungamento della durata del mutuo e la variabilità del tasso del conto accessorio, il rischio è quello di trovarsi a pagare più di quanto previsto.
In pratica si tratta di un allungamento del piano di ammortamento del mutuo, e non di un risparmio, o uno sconto per il cliente.
La scelta sembra più adatta per chi si trova in effettiva e contingente difficoltà nel pagare le rate del mutuo o per chi è moroso e non può ottenere condizioni più vantaggiose né dalla propria né da altra banca.

RINEGOZIAZIONE BERSANI
E’ un atto unilaterale della banca (che può quindi rifiutarsi di concederla) attraverso il quale è possibile modificare lo spread applicato, il tipo di tasso (variabile, fisso o misto) o anche la durata del finanziamento.
Non è necessario stipulare un nuovo contratto, ha il pregio di essere gratuita, non comporta la perdita dei benefici fiscali e interessa potenzialmente tutte le tipologie di mutuo.

SURROGA
Con questa scelta si possono cambiare tutti i parametri del prestito (tasso, durata) e i costi sono in genere ridotti e inferiori a mille euro, dato che viene richiesto l'atto scritto (le cui spese vengono spesso rimborsate dalla banca che subentra) e la perizia sull'immobile.
Non è però possibile variare il debito residuo, una complicazione che rende inadatta questa soluzione a chi è alla ricerca di ulteriore liquidità o ha intenzione di consolidare altri debiti in corso.

NUOVO MUTUO
Questa è la possibilità più onerosa, poiché comporta il pagamento della penale di estinzione, ove prevista (e solo per i mutui stipulati anteriormente al febbraio 2007), la cancellazione dell'ipoteca e la stipula di un nuovo atto di mutuo dal notaio, una nuova perizia, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva (0,25% sull'erogato): spese che possono complessivamente arrivare anche a qualche migliaio di euro.

(fonte: finanzautile.org)

martedì 29 settembre 2009

L'USARCI in TV - Prima puntata

Puntata del 10 settembre 2009



Puntata inaugurale della nuova trasmissione televisiva dedicata agli Agenti di Commercio andata in onda su Telecittà il 10/09/2009.
Ospiti della trasmissione il Presidente Nazionale Federazione Usarci Umberto Mirizzi, il Presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco, il Presidente della Camera di Commercio di Padova Roberto Furlan, il Presidente Apindustria di Padova Tito Alleva e il docente "qualità agenti e rappresentanti" Ottavio Baia.
Conduce in studio il Presidente Usarci di Padova e Rovigo Claudio Bilato.
Vi ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda giovedi 15 ottobre alle ore 21.30.
La trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso internet sul sito www.telecitta.tv
Sono ben accetti commenti o consigli sulle tematiche da affrontare in trasmissione

giovedì 17 settembre 2009

L'Avvocato risponde: Il “merito” dell’agenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

Il presente contributo intende ripercorrere l’iter argomentativo seguito da alcuni giudici di merito campani all’atto della risoluzione di taluni dei più rilevanti e, talvolta, spigolosi aspetti della disciplina del contratto di agenzia. Le sentenze cui si fa rispettivamente riferimento, in ordine di trattazione, sono quella del Tribunale di Napoli, dott. RobertoPellecchia in funzione di Giudice del lavoro, del 4 giugno 2008, nonché quella del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Pasquale Serrao d’Aquino, del 12 luglio 2007.

Video-intervista a Roberto Giannecchini

"La crisi si farà ancora sentire": le ricette Usarci

Video-intervista a Roberto Giannecchini, vice presidente nazionale Usarci e presidente della sede Usarci di Savona.

Il sindacato autonomo degli agenti di commercio parla di una professione fondamentale per il nostro sistema produttivo. "Servono meno tasse e più sostegno al credito"...

giovedì 10 settembre 2009

Agenti di commercio e crisi economica

Il quadro della situazione del Segretario Nazionale Antonello Marzolla in un'intervista rilasciata a "il Sole 24 ore".

Stiamo vivendo una crisi molto profonda. A dirlo è Antonello Marzolla, segretario nazionale dell'Usarci e responsabile della omologa associazione piemontese Aparc.

"Assistiamo ad una ripresa a livello industriale, ma per la piccola e media impresa il percorso è ancora lungo e di riflesso anche per il nostro mondo, che è a metà tra i produttori e i venditori rimane la sofferenza.
(...continua)

Clicca qui per leggere l'intero articolo

martedì 8 settembre 2009

Trasmissione televisiva “Usarci”

L'Usarci in TV

L’Associazione di Padova e Rovigo ha raggiunto un importante accordo con l’emittente regionale “Telecittà”.
L’accordo permetterà di essere in onda ogni mese, a partire dal mese di settembre, con una propria trasmissione dedicata agli agenti di commercio.
Il programma verrà condotto dal Presidente di Padova e Rovigo Claudio Bilato e vi potranno partecipare avvocati, commercialisti e professionisti che collaborano con l’Usarci, oltre che i componenti della nostra Organizzazione.
Le trasmissioni potranno anche essere viste sull’emittente satellitare “Carpediem” (canale 932 di Sky) o in alternativa in streaming attraverso internet sui rispettivi siti www.telecitta.tv e www.carpediemsat.eu .
La nostra Federazione ha assicurato la presenza nella trasmissione inaugurale, in onda il 10 settembre p.v. alle ore 21:30, del Presidente Nazionale Umberto Mirizzi e del Presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco.

martedì 1 settembre 2009

Nuovo codice della strada del Ddl: tutte le novità

Dalle multe ai limiti a 150 km/h

Il nuovo codice della strada, approvato pochi giorni fa dalla Camera, è pronto per l'ultimo via libera sulle nuove norme su limiti di velocità, guida per i giovani, introiti delle multe e gestione dei punti della patente.
Punto primo: multe decisamente più pesanti per chi guida troppo veloce. Chi supererà di oltre 40 chilometri orari i limiti, avrà una multa alzata da 370 a 500 euro mentre per chi supererà di 60 all'ora oltre il limite, arriverà a 779 euro (ora è di 500). I primi, poi, perderanno sei punti invece di dieci, ma avranno la patente sospesa per un periodo doppio rispetto a oggi.
Tre punti in meno, invece, di cinque, per chi supera di poco i limiti. In autostrada, nei tratti sorvegliati dal Tutor, il limite si potrà alzare a 150 km/h. Niente più autovelox ‘all’ultimo minuto sulle strade’: l'apparecchio nelle strade extraurbane non potrà essere distante più di un chilometro dal segnale con il limite di velocità.
Niente più possibilità di noleggiare autovelox e apparecchi per infrazioni semaforiche, ripagando il noleggio con una quota degli introiti; i comuni potranno usare solo strumenti di loro proprietà o in leasing. Previsto anche un taglio del 3% nei trasferimenti statali ai comuni che non dedicheranno al miglioramento della rete stradale almeno il 50% dei soldi degli automobilisti.
Sarà possibile dilazionare fino a 60 rate se la multa supera i 400 euro e colpisce chi ha un reddito annuo inferiore a 10.628 euro. Per quanto riguarda i neo patentati, nei primi tre anni da patentati, però, si sarà soggetti a sospensioni della patente più lunghe di un terzo (alla prima infrazione) o della metà (dalle infrazioni successive) rispetto a quelle previste per gli altri automobilisti.
Tolleranza zero, invece, per chi guida in stato di ebrezza, con una multa da 155 euro (che raddoppia se si provoca un incidente) per chi nei primi tre anni di patente viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Le stesse regole sono previste per chi guida per professione, mentre per tutti gli altri rimane il limite europeo dello 0,5, con multe a partire da 500 euro e sospensione della patente fino a due anni. Sanzioni più gravi in caso di incidente.

giovedì 23 luglio 2009

SONO MERAVIGLIATO: Considerazione semiseria delle mandanti

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

E' sufficiente che un agente si rivolga al proprio sindacato o al proprio legale per vedersi riconosciuti i propri crediti, che immancabilmente arriva la telefonata del titolare o amministratore, per lo più di medie o piccole imprese, che con toni paternalistici, e di rimprovero esordiscono:
"Giovanni, sono meravigliato nel leggere la lettera che mi hai fatto scrivere dal legale. Come, il nostro rapporto è stato così lineare, corretto, quasi fraterno, ed ora ti rivolgi al sindacato? Potevi telefonarmi e ci saremmo accordati, e poi cosa sono tutte quelle somme che mi chiedi?"
(continua...)

martedì 30 giugno 2009

l’Usarci ha ottenuto la vittoria sull’IRAP!

IRAP NON DOVUTA SE NON SUSSISTE AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Nei giorni scorsi è stata depositata una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 12110) a favore degli Agenti di Commercio sul tema IRAP. E’ questo l’ultimo tassello del lungo tira e molla tra contribuenti, la nostra Organizzazione e l’Amministrazione Finanziaria, che ha visto per lungo tempo avvicendamenti di fronte sull’assoggettabilità degli Agenti di Commercio a questa imposta. Tutti i gradi di giudizio sono stati interessati e dopo la sentenza del febbraio 2008 (n. 2702), questa ultima della Cassazione esamina la questione entrando nel dettaglio ed esprimendo un parere che riteniamo di condividere pienamente.
In questi anni abbiamo suggerito di proporre richiesta di rimborso dell’imposta pagata al fine di poter vantare il titolo, ove si fosse modificato il presupposto dell’assoggettabilità.
Ebbene, ora ciò è avvenuto e citando la sentenza ultima della Cassazione possiamo dire:“Pertanto, anche con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario (quest'ultimo per l'ipotesi che lo stesso non sia un "lavoratore dipendente", come è possibile che egli sia alla luce dell'art.31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:«In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all'art. art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni».
Ove quindi ricada in queste fattispecie l’imposta NON risulta più dovuta.
Clicca qui per verificare la propria posizione e valutare quale azione intraprendere per l’IRAP degli anni passati ed in particolare per il 2009.

mercoledì 17 giugno 2009

Recupero IRAP: Cosa fare

LE STRATEGIE DA ADOTTARE PER IL RECUPERO IRAP
(a cura del Centro Tribuario)

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).

PRIMA DOMANDA: Esiste una autonoma organizzazione?

Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.

Se la risposta è:

SI: si continua ad essere soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dell’IRES o IRPEF pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma telematica a partire dal 14 settembre 2009 (l’avvio della procedura, originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).
NO: si può passare alla domanda successiva


SECONDA DOMANDA: Si sono già presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?

Se la risposta è:

NO:
occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.


PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
Le strade possibili sono:

IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze della Cassazione. In questo caso ci si continuerà
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti sentenze e non versare l’IRAP. E’ possibile seguire questa strada utilizzando tre diverse modalità:
  1. Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
  2. Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell’anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.
  3. Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l’anno precedente andranno chiesti a rimborso.

Si ricorda che l’assenza di autonoma organizzazione e la strada da percorrere va attentamente valutata caso per caso e anno per anno.

Clicca qui per leggere la circolare del Centro Tributario

giovedì 28 maggio 2009

L'Avvocato risponde: Opportunità per gli agenti dal "nuovo" codice civile

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

Capita di frequente che la preponente ometta di inviare, specie dopo la risoluzione del rapporto, l’estratto conto delle vendite concluse con i clienti della zona fino alla cessazione del contratto e di quelle concluse dopo tale momento, semprechè relative ad affari trattati dall’agente prima di cessare la propria attività; capita, inoltre, che, ad insaputa dell’agente esclusivo, concluda affari con i clienti della sua zona senza dargliene comunicazione e soprattutto senza pagargli le relative provvigioni.

Da cui, visto il recente favorevole orientamento della Corte di Cassazione in tema d’indennità ex art. 1751 c.c., l’opportunità di acquisire la prova preventiva in ordine al procacciamento di nuovi clienti da parte dell’agente e/o allo sviluppo degli affari con quelli esistenti, come quella relativa
alla percezione di sostanziali vantaggi da parte della preponente.

venerdì 15 maggio 2009

Iniziative a favore agenti della regione Abruzzo

La Federazione, vicina al momento di profondo sconforto della gente abruzzese, sta vagliando tutte le ipotesi per dare un concreto sostegno ai nostri colleghi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso.
Crediamo nel nostro spirito associativo e siamo intenzionati a promuovere un’azione simile a quella comunicata dalla Fondazione Enasarco, andando a devolvere le somme raccolte a quegli iscritti che le Sedi Usarci sul territorio vorranno presentarci.

Al momento abbiamo provveduto ad aprire un conto corrente bancario apposito ove voler confluire tutte le donazioni:
USARCI "Emergenza terremoto Abruzzo"
Iban IT06 IOS41862 340113S7 0324 021

Vi comunichiamo sin da ora, nella fortunata ipotesi che nessuno dei nostri iscritti sia stato colpito da questa tragedia, che l’intero importo raccolto sarà devoluto ad un Ente governativo per l’acquisto di materiale/beni o mezzi per la ricostruzione di infrastrutture ad uso pubblico attraverso una donazione.

venerdì 8 maggio 2009

Auto: comprarla in un altro Stato europeo ora è più semplice. Ecco il motivo

Piccola rivoluzione nel mercato dell’auto: da oggi comprare un auto o un qualsivoglia autoveicolo all’estero, nell’ambito dei Paesi membri della UE, è diventato più facile.
E’ infatti entrato in vigore il nuovo regolamento della Commissione UE che permetterà all’acquirente di ottenere immediatamente dal concessionario che vende l’auto o il veicolo, un certificato di conformità – richiesto fino ad oggi da tutte le Motorizzazioni nazionali per immatricolare un veicolo acquistato all'estero - che gli consentirà di oltrepassare molto più facilmente tutte le controversie amministrative vigenti fino ad oggi.
Da oggi ci sarà dunque meno burocrazia e meno procedure da seguire per i cittadini che vogliono acquistare un veicolo nuovo in un altro Stato membro dell'Ue. Tale regolamento varrà per tutti quei veicoli che avranno ottenuto la Certificazione della UE dopo il 29 aprile 2008 e riguarderà esclusivamente gli autoveicoli nuovi.
Il possesso del certificato di conformità diventerà obbligatorio per l’immatricolazione di tutti i nuovi veicoli ed in tutti gli Stati Sarà il costruttore del veicolo a rilasciare il certificato, attestando che il veicolo è conforme alle disposizioni tecniche in vigore nell'Unione Europea e che può dunque circolare liberamente in tutti gli Stati membri. dell’Ue.
Per fare un esempio, sarà possibile acquistare, un’auto nuova in Germania immatricolandola in Italia, dove si risiede, presentando semplicemente il certificato di conformità europeo all'autorità responsabile dell'immatricolazione del proprio Paese di residenza.
Il certificato di conformità include anche dati relativi ai requisiti ambientali del veicolo, che sono indispensabili per i regimi fiscali applicati al veicolo.
fonte: finanzautile.org

mercoledì 29 aprile 2009

NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 del decreto del ministro dell’Economia del 26 marzo 2008, entra in vigore il nuovo regime dell’IVA per cassa. Da oggi i soggetti che hanno realizzato nel 2008 o prevedono di realizzare nel 2009 in caso di avvio dell’attività un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 (e non hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive) possono decidere di emettere fatture a clienti (salvo quelli che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge) con IVA ad esigibilità differita.
Ciò significa che l’esigibilità dell’IVA non avviene più al momento dell’emissione della fattura, ma viene differita al momento del pagamento della stessa. Tale differimento non può comunque superare l’anno, trascorso il quale senza che il pagamento sia avvenuto, l’imposta diviene esigibile.
L’applicazione del regine prevede l’indicazione in fattura, a pena di decadenza dell’agevolazione, della dicitura “Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2”. Si rende noto infine che al differimento dell’esigibilità dell’IVA si accompagna il differimento della detraibilità dell’IVA per i soggetti che ricevono fatture con applicazione del nuovo regime. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: chi applica il regime deve essere consapevole che a fronte del beneficio che ricade sull’agente che emette la fattura ad esigibilità differita vi sarà un costo sulla casa mandante, che si vedrà costretta a procrastinare la detrazione dell’IVA.
Si sottolinea come l’applicazione del regime, studiato per sostenere la posizione finanziaria delle piccole imprese, comporterà la necessità di monitorare attentamente i movimenti finanziari connessi alle operazioni attive ad esigibilità differita. Si rende noto, infine, che il regime non deve necessariamente essere applicato a tutte le operazioni: è possibile selezionare quelle da sottoporre all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA con l’indicazione in fattura delle
indicazioni legislative sopra riportate.

giovedì 23 aprile 2009

Riunione Commissione degli Esperti sugli studi dei settore

Con la riunione del 4 aprile 2009, la Commissione degli Esperti sugli studi di settore ha formalizzato la presa di coscienza da parte dell’Amministrazione finanziaria dello stato di crisi in cui versa l’economia e della conseguente necessità di adottare provvedimenti restrittivi in relazione all’applicazione degli studi di settore nel periodo in questione.
Per quanto concerne la categoria degli agenti di commercio, la Commissione ha deciso un abbassamento del parametro relativo alle spese per carburante che dunque peseranno meno, rispetto al passato, nel calcolo dei ricavi
puntuali. Tale rettifica è giustificata dal fatto che le maggiori spese per carburanti sostenute nel 2008 rispetto al passato sono molto spesso non il frutto di una più intensa attività ma, più semplicemente, della crescita del costo del carburante.
L’operazione trova dunque giustificazione e non può che essere apprezzata. Come fatto notare tuttavia dall’ Usarci alla Commissione, un peso più rilevante ed altrettanto fondato avrebbe avuto, sul calcolo dei ricavi puntuali, anche una correzione del parametro legato al volume intermediato. E’ infatti di tutta evidenza come il periodo di crisi non comporterà solo una diminuzione dei volumi intermediati (elemento colto dallo studio di settore), ma anche una diminuzione delle provvigioni su questi percepite (elemento non colto dagli studi di settore).
Nondimeno, in sede di Commissione, l’Amministrazione pubblica ha promesso, nell’applicazione dello studio di settore per il periodo di crisi, una certa flessibilità di utilizzo in sede di accertamento ed un costante monitoraggio dell’andamento della situazione economica.

martedì 14 aprile 2009

L'Avvocato risponde: I soggetti del contratto di agenzia

I soggetti del contratto di agenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)


L’attività di agenzia, consistente nella promozione stabile di affari per conto del preponente in una zona determinata (art. 1742 c.c.), è in concreto espletabile nelle forme più svariate, e non necessariamente secondo canoni rigidi e prestabiliti: ciò perché le situazioni e le esigenze che si pongono sono diverse da settore a settore, nonché da caso a caso.
Da cui il possibile rifluire nell’alveo contrattuale tanto dell’agente che espleti l’attività avvalendosi di una organizzazione e di mezzi, quanto di quello che impieghi esclusivamente il proprio lavoro.

martedì 31 marzo 2009

Semaforo rosso: la multa è nulla se non c'è il vigile

Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso non basta per fare una contravvenzione. Ci deve essere anche il vigile. Parola di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n.7388/2009 ha infatti stabilito che per fare la multa è necessaria la presenza di un agente sia perchè questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perchè, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci. D'ora in avanti dunque gli apparecchi fotografici di rilevamento automatico istallati nei pressi degli incroci potrebbero servire a poco a meno di non garantire per ognuno di essi la presenza di chi è abilitato a fare contravvenzioni. In un primo momento il caso era stato preso in esame dal Giudice di Pace che però aveva dato torto all'automobilista. Di diverso avviso la Corte che ha accolto in pieno il ricorso ribadendo la necessità della presenza in loco degli agenti.

Fonte: Roberto Cataldi

Da Pirelli incentivi per sostituire i pneumatici

Buona iniziativa del Gruppo Pirelli che lancia un programma di incentivi per la sostituzione dei pneumatici.
L’iniziativa, totalmente autofinanziata, prevede un contributo per l'acquisto di carburante a chi deciderà di sostituire le proprie gomme con prodotti eco-compatibili Pirelli.
La misura, come ha spiegato l’azienda "è finalizzata a sostenere la domanda in un difficile momento di congiuntura economica e a stimolare l'adozione di prodotti a basso impatto ambientale per ogni segmento del mercato dell'auto".
Il programma di incentivi prevede, in collaborazione con Eni e per i soci del programma You&Agip, un contributo per l’acquisto di carburante che può arrivare fino a 60 euro a seconda del tipo di pneumatico della famiglia Cinturato acquistato da fine maggio a fine luglio.

clicca qui per maggiori dettagli sul sito pirelli