(a cura del Centro Tribuario)
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).
PRIMA DOMANDA: Esiste una autonoma organizzazione?
Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.
Se la risposta è:
SI: si continua ad essere soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dell’IRES o IRPEF pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma telematica a partire dal 14 settembre 2009 (l’avvio della procedura, originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).
NO: si può passare alla domanda successiva
NO: si può passare alla domanda successiva
SECONDA DOMANDA: Si sono già presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?
Se la risposta è:
NO: occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.
PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
Le strade possibili sono:
IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze della Cassazione. In questo caso ci si continuerà
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.
IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti sentenze e non versare l’IRAP. E’ possibile seguire questa strada utilizzando tre diverse modalità:
- Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
- Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell’anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.
- Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l’anno precedente andranno chiesti a rimborso.
Si ricorda che l’assenza di autonoma organizzazione e la strada da percorrere va attentamente valutata caso per caso e anno per anno.
Clicca qui per leggere la circolare del Centro Tributario

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