Il contratto di Subagenzia (rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)
La subagenzia costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato (alla stregua del subappalto, della sublocazione, del sub trasporto ecc.), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (Cass. n. 15190/2004; Cass. n. 17992/2002).
Ne consegue che l’invalidità o scioglimento di quest’ultimo comporta l’invalidità o scioglimento del contratto di subagenzia, senza necessità di un’apposita manifestazione di volontà a opera delle parti.
Il subagente è quindi un agente a tutti gli effetti, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1742-1753 c.c., nonché alle previsioni degli AEC erga omnes (30 giugno 1938 per il commercio e 20 giugno 1956 per l’industria), e, se richiamate, a quelle degli AEC di diritto comune, pena altrimenti la loro non applicabilità (sempre che l’agente non risulti iscritto all’associazione imprenditoriale firmataria: Cass. n. 5557/1999).
Ne consegue che l’invalidità o scioglimento di quest’ultimo comporta l’invalidità o scioglimento del contratto di subagenzia, senza necessità di un’apposita manifestazione di volontà a opera delle parti.
Il subagente è quindi un agente a tutti gli effetti, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1742-1753 c.c., nonché alle previsioni degli AEC erga omnes (30 giugno 1938 per il commercio e 20 giugno 1956 per l’industria), e, se richiamate, a quelle degli AEC di diritto comune, pena altrimenti la loro non applicabilità (sempre che l’agente non risulti iscritto all’associazione imprenditoriale firmataria: Cass. n. 5557/1999).
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