Relazioni alla mandante(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)
Sovente ci si chiede se l’agente sia obbligato ad inviare relazioni periodiche alla mandante e se,
per questa attività, abbia diritto ad un compenso aggiuntivo.
Per poter rispondere al quesito è necessario individuare gli obblighi dell’agente, i relativi limiti ed
i suoi corrispondenti diritti. Al riguardo è bene premettere che, ex art. 1746 c.c. e art 1, AEC 20 marzo 2002 e 26 febbraio 2002, l’agente deve, tra l’altro, fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Se questo è l’obbligo gravante sull’agente, può affermarsi che illegittimo è il comportamento di quelle case mandanti che pretendono l’invio di rapporti giornalieri oppure settimanali sulle visite effettuate alla clientela, sulle somme incassate e su tutte le eventuali ulteriori attività richieste.
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