Il Centro tributario ci segnala una novità nel settore fiscale riguardante il ravvedimento operoso, ossia la possibilità per il contribuente di provvedere autonomamente, senza che sia intervenuto accertamento da parte dell’Amministrazione tributaria a regolare il mancato o insufficiente pagamento di un’imposta, con l’applicazione di una sanzione e di un interesse ridotti rispetto a quanto sarebbe liquidato in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.Al fine di agevolare la ripresa economica, il legislatore ha inteso venire incontro alle esigenze delle imprese disponendo la riduzione della sanzione:
• Qualora la violazione venga sanata entro un mese dalla scadenza del tributo, la sanzione prevista passa dal 3,75 % al 2,50%;
• Qualora invece il contribuente provveda a versare il tributo in data successiva ai trenta giorni dalla scadenza e comunque entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è avvenuta la violazione, la sanzione applicata sarà del 3% anziché del 6%
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