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sabato 5 giugno 2010

INDENNIZZO INPS PER CESSAZIONE ANTICIPATA ATTIVITA'

E' utile ricordare a tutti i colleghi che nel DDL n. 1315 "Anticrisi" è stato reintrodotta la possibilità di richiedere all'INPS per gli anni 2009/2011 l'indennizzo per la cessazione anticipata dell'attività.

Il decreto legge, soprannominato della "Rottamazione delle Licenze", interessa, come in passato, anche gli Agenti di Commercio, ed è particolarmente interessante in questo momento in cui molti colleghi sono costretti a cessare l'attività in conseguenza della grave crisi economica.


Chi ha diritto "all'indennizzo" quando e quanto:

- chi ha compiuto i 62 anni (57 se donna)

- e che ha almeno 5 anni di versamenti nella Gestione Commercianti INPS

- deve cessare l'attività fra 1/1/2009 e il 31/12/2011

- deve cancellarsi dal Registro Imprese

- deve cancellarsi anche dal Ruolo Agenti di Commercio

- non deve prestare altra attività lavorativa

- l'assegno viene erogato anche a chi percepisce già pensione INPS o Enasarco

- l'indennizzo ammonta a € 443,12 (nel 2008)(2010 non ancora noto)

- viene pagato dal mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS

- fino al raggiungimento di 65 anni se uomo, 60 se donna

Per una vacatio legis, nessuna possibilità di ottenere l'indennizzo è riconosciuta a coloro che hanno cessato l'attività durante il 2008. Tutte le domande presentate vengono regolarmente respinte dall'INPS.

CLICCA QUI PER IL MODULO DA PRESENTARE ALL'INPS

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