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giovedì 17 giugno 2010

Spese per vitto ed alloggio: fatture facoltative

Trasferta più leggera

Possono non essere richieste le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione - semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa - qualora i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.

È prassi sufficientemente normale che il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella contrattualmente stabilita, corrispondendo a fronte di questo spostamento una indennità e/o il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in questa occasione.

Fiscalmente si hanno criteri diversi di imposizione delle indennità e dei rimborsi a seconda che si tratti di trasferte effettuate nell'ambito del comune dove si trova la sede di lavoro o che si tratti di trasferte effettuate al di fuori da detto comune. Solo in quest'ultimo caso le indennità e i rimborsi spese godono di un regime di particolare favore, disciplinato dal comma 5 dell'articolo 51 del D.P.R. 917/86 (Tuir).

Per le indennità inerenti a trasferte fuori del comune sede di lavoro è stabilito che esse siano imponibili per la parte che eccede euro 46,48. al giorno elevate a euro 77,47 se la trasferta si svolge all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Sono espressamente escluse non solo le spese di viaggio bere e proprie, ma anche quelle di trasporto (Taxi, autobus,...) con ciò uniformando la disciplina a quella delle trasferte nell'ambito del territorio comunale ove trovasi la sede di lavoro.

Il comma 5 dell'articolo stabilisce ancora che, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio ovvero di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite della esenzione è ridotto di un terzo. Detto limite è ridotto di due terzi nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o se, entrambi, sono forniti gratuitamente.

Si è, di fatto, inteso disciplinare il caso di rimborso misto che si verifica quando al dipendente, oltre alla indennità sia riconosciuto anche il rimborso analitico delle spese di vitto e di alloggio sostenute per la trasferta. In tal caso si verificherà:

• la riduzione di un terzo nel caso di rimborso solo di una delle due tipologie di spese – alloggio o vitto- o, in quei casi in cui l'alloggio o il vitto sono forniti gratuitamente;
• la riduzione di due terzi nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che delle spese di vitto,o, in quei casi in cui le spese sia di vitto che di alloggio sono fornite gratuitamente.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferta o missione fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro non concorrono alla formazione del reddito:

• i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fermo restando che fra le spese di viaggio sono comprese anche quelle erogate sotto forma di indennità chilometrica;
• i rimborsi di altre spese, sostenute dal dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di euro 15,49 su territorio nazionale elevate a euro 25,82 per le trasferte all'estero. Sono da includere in questa voce spese quali quelle riferite al telefono, la lavanderia, le mance, i parcheggi.Con la circolare n.25/E del 19 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce una interessante precisazione sulle modalità di documentazione delle spese per vitto ed alloggio sostenute, dal lavoratore, in occasione della trasferta.

Modificando il precedente orientamento espresso con la circolare del 3 marzo 2009, n.6/E, l'Agenzia riconosce che possono non essere richieste le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa – qualora i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile. In tal caso, poiché la scelta dell'operatore configura la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e ammetterne, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Con la precedente circolare, invece, l'Agenzia aveva sostenuto la indetraibilità del costo relativo all'IVA nel caso in cui, il beneficiario del servizio di ristorazione o alberghiero, avendo diritto al rilascio della fattura non l'avesse richiesta.

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa

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