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mercoledì 13 gennaio 2010

WORK EXPERIENCE: IL BONUS REGIONALE PER DIPLOMATI E LAUREATI

La Regione Campania, con provvedimento del D.G.R. 1262 del 15 luglio 2009, riconosce un bonus formativo per 12 mesi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni con almeno 6 mesi di disoccupazione per un importo di euro 400,00 mensili (diplomati) ed euro 500,00 mensili (laureati) per lo svolgimento di esperienze di lavoro presso aziende della Campania.
Possono presentare richiesta di attivazione di work experience unicamente le imprese, di qualsiasi dimensione, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e aventi le unità produttive ospitanti i borsisti ubicate nel territorio della Regione Campania.
L'Agente di Commercio, svolgendo un'attività di impresa, rientra nella casistica dei possibili richiedenti.
Il Work experience rappresenta pertanto:
- per il borsista, una interessante esperienza formativa remunerata;
- per l'impresa, un concreto esperimento per l'inserimento di una potenziale unità nell'azienda a costi zero.

Lo stage, che non costituisce rapporto di lavoro dipendente, consentirà inoltre, in caso di successiva assunzione del borsista al termine del periodo previsto, l'ottenimento di una indennità massima di euro 12.000,00 in caso di contratto full time e riproporzionato nel caso di part time.

La CED IMPRESA, fiduciaria L.a.n.a.r.c. è a disposizione per i relativi dettagli informativi e per la predisposizione delle relative domande.



Per informazioni e contatti:

CED IMPRESA SAS
Via G. Jannelli 64 - 80131 Napoli
Tel.: 081.5604006 - 081.3778188
Fax: 081.5604007
email:
info@cedimpresa.it

martedì 12 gennaio 2010

FONDAZIONE ENASARCO - ASSISTENZA ONLINE

La Fondazione Enasarco informa che è terminata con successo la fase sperimentale di un nuovo canale di assistenza agli iscritti.
Gli agenti di commercio registrati ed abilitati ai servizi riservati del portale istituzionale possono quindi usufruire a pieno regime del sistema “Live Help Chat”, un canale per chiedere informazioni direttamente on line al contact center della Fondazione.
Il servizio è operativo dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì festività escluse.
Per accedervi occorre entrare nell'area riservata (agenti in attività o pensionati ed aziende) e cliccare la voce Live Help Chat sotto al menu Contatti, situato in alto a destra.
Per evitare code d'attesa e garantire agli utenti un numero congruo di operatori disponibili la Fondazione ha stabilito che una conversazione possa durare al massimo per 10 minuti.
Non vi è, invece, alcun limite al numero di sessioni di chat che ciascun utente può attivare durante la stessa giornata.
Quanto prima verificheremo con la Fondazione se sarà possibile istituire un canale “chat” riservato alle sole Associazioni sindacali, come è stato fatto in passato con la creazione di una casella di posta elettronica ad uso esclusivo delle stesse.

venerdì 4 dicembre 2009

ENASARCO: CESSIONE DEL QUINTO

PROGETTO DI CONVENZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha recentemente deliberato di dar via alle procedure affinché i propri pensionati possano contrarre prestiti secondo le modalità della cessione del quinto pensionistico (Legge n.80 del 14/05/05).
La Fondazione stipulerà al riguardo un’apposita convenzione con gli Istituti erogatori iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del D. Lgs n.385/93, perchè sia garantita la qualità del servizio e la possibilità di ottenere condizioni contrattuali favorevoli rispetto a quelle medie del mercato.
Riteniamo che il nuovo servizio sarà operativo nei primi mesi del prossimo anno e comunque non prima che la Fondazione abbia dato corso alle procedure necessarie per la stipula delle convenzioni con i migliori istituti eroganti; e sia inoltre stato realizzato all’interno del portale internet (www.enasarco.it) uno spazio dedicato al simultaneo raffronto di tutte le offerte disponibili.


lunedì 30 novembre 2009

CON AUTO IN LEASING PATENTI PIU' SICURE

Macchina in leasing? No alla decurtazione punti patente se l’agente di polizia non ha accertato l’identità del conducente

Con la sentenza n.20611/2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente nei confronti di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente : «in caso di violazione delle norma sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo connesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario conducente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 del nuovo Codice della Strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione».

venerdì 27 novembre 2009

USARCI: Rivendicazioni sindacali a carattere fiscale

Le organizzazioni sindacali nazionali degli agenti e rappresentanti di commercio presenteranno il giorno 3 dicembre 2009, a Roma presso l’Hotel Nazionale a Piazza Montecitorio, un documento unitario per chiedere a Governo e Parlamento l’introduzione di correttivi.


L’U.S.A.R.C.I. insieme a F.N.A.A.R.C., FIARC, UILTUCS – UIL, FISASCAT – CISL e UGL presenterà a Roma, nel corso di una conferenza stampa, un documento unitario riguardante le rivendicazioni fiscali degli agenti e rappresentanti di commercio.

La generale situazione di crisi economica si riflette con pesanti conseguenze sulla Categoria ed a questo si aggiunge il fatto che gli agenti non fruiscono di ammortizzatori sociali o di interventi di sostegno al reddito, come altre categorie lavorative.

La recessione economica del 2009 ha comportato per gli Agenti, che intermediano quasi il 70% del Pil una pesante diminuzione degli ordini, pari al 25%. E le stime sul 2010 non sono certo favorevoli!

Ecco perché le Organizzazioni sindacali nazionali hanno deciso di unire le loro voci.
Quella che preoccupa gli agenti di commercio è una situazione fiscale gravosa: per i sindacati occorrono interventi urgenti e la soluzione ai problemi non può essere ulteriormente procrastinata.

Gli interventi richiesti riguardano l’introduzione di diversi correttivi: dalla deducibilità della spesa di acquisto delle autovetture alla “sterilizzazione” degli studi di settore, dalla riduzione dei contributi di previdenza Inps all’inizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio alla definizione di “autonoma organizzazione” ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’Irap.

martedì 17 novembre 2009

RIMBORSO IRAP

Istanza di rimborso e contenzioso tributario

L'Agente di Commercio privo di autonoma organizzazione può presentare istanza di rimborso IRAP all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (clicca qui per verificare la propria posizione).

Il termine per presentare istanza di rimborso dell'IRAP non dovuta per mancanza del presupposto impositivo è di 48 mesi e decorre dalla data del versamento del saldo o dell'acconto.

Affrettati a presentare l’istanza per non perdere la possibilità del rimborso delle imposte non dovute e già pagate per le quali si prescrive il diritto.
(Esempio: il 30 novembre p.v. scade il termine per poter presentare istanza di rimborso relativa ai pagamenti Irap effettuati il 30/11/2005).

A fronte dell'istanza, l'Amministrazione finanziaria può:

negare esplicitamente il diritto al rimborso e in tal caso occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di diniego espresso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria;

negare il diritto al rimborso implicitamente con silenzio rifiuto della competente Agenzia, in tale caso occorre presentare ricorso dopo il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione dell'IRAP non dovuta non si prescriva.

La Lanarc Usarci, attraverso la fiduciaria CED IMPRESA, fornisce supporto per la predisposizione e presentazione dell'istanza per il rimborso IRAP eventualmente spettante ed, occorrendo, attraverso professionisti abilitati, l'instaurazione del relativo contenzioso tributario presso la Commissione Provinciale competente in caso di silenzio/diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il compenso per l'opera prestata sarà dovuto, nella misura preconcordata con l'interessato, unicamente al deposito della sentenza di primo grado favorevole all’agente salvo il rimborso delle spese vive (marche da bollo, raccomandate, ecc.) sostenute per l'avvio e l'istruttoria della pratica da corrispondersi all'atto della presentazione dell'istanza.

Per maggiori informazioni
contatta la Segreteria Lanarc Usarci

giovedì 12 novembre 2009

ENASARCO: POLIZZA ASSICURATIVA

Polizza Cumulativa di Assicurazione a favore degli Agenti di Commercio

La Fondazione Enasarco ha stipulato una polizza con la compagnia Assitalia per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio o malattia.
La copertura è in vigore dal 01 novembre 2009 al 30 aprile 2010.
Gli Uffici della segreteria Lanarc sono a Vs disposizione per fornirVi l'estratto completo della polizza e il supporto nella compilazione.


clicca qui per visualizzare la pagina dedicata Enasarco

lunedì 9 novembre 2009

L'USARCI in TV - Seconda puntata

Puntata del 15 ottobre 2009

2° Appuntamento televisivo della trasmissione dedicata agli Agenti di Commercio andata in onda su Carpediem Sat (canale SKY 932) e Telecittà il 15/10/2009.

Ospiti di questa puntata l'On. Prof. Iles Braghetto già Parlamentare Europeo, il Presidente Apindustria di Padova Tito Alleva, il docente "qualità agenti e rappresentanti" Ottavio Baia, l'Avvocato Alberto Clo ed il Dottore Commercialista Fabrizio Tagliabracci.
Conduce in studio il Presidente Usarci di Padova e Rovigo Claudio Bilato.

Vi ricordiamo che il prossimo incontro andrà in onda giovedi 12 novembre alle ore 21.30.

La trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso internet sul sito www.telecitta.tv.

Sono ben accetti commenti o consigli sulle tematiche da affrontare in trasmissione.


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martedì 20 ottobre 2009

L'Avvocato risponde: "Rassegna del Merito"

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

La Corte di Appello di Napoli rigetta le doglianze del ricorrente, agente monomandatario, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità, per insussistenza di giusta causa, del recesso dal contratto di agenzia intimatogli dalla società committente.
In particolare, la controversia verte sulla possibilità di qualificare uno specifico contegno dell’agente, consistente nella contestuale conduzione di due distinti contratti di agenzia con imprese tra loro non concorrenti, quale gravissimo inadempimento contrattuale, tale da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.).
Non trovano fondamento, nel convincimento dei giudici del gravame, le due principali argomentazioni avanzate a sostegno della tesi di parte attorea e dirette, da un lato, a dimostrare l’accondiscendenza della società recedente alla summenzionata situazione; dall’altro, a conferire particolare rilevanza al mancato inserimento del contestato contegno tra quelli espressamente annoverati, dal contratto individuale, quali cause di risoluzione dello stesso.
clicca quì per leggere l'intero articolo (pubblicato su Guida al Lavoro - Il sole 24 ore)

venerdì 16 ottobre 2009

IL PERICOLO DELLA CONCILIAZIONE

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

Con l'AEC settore commercio del marzo 2009, è stato inserito il diritto della mandante a PRETENDERE la conciliazione per pagare l'indennità suppletiva di clientela. Il rischio, non remoto, anzi certo, è che insieme alla indennità suppletiva di clientela la mandante furbescamente inserisca per l'ignaro e spesso ignorante agente, la clausola generale:” LE PARTI DICHIARANO DI NON AVER NULL'ALTRO A PRETENDEREPER IL RIPASSATO RAPPORTO DI AGENZIA” . Così facendo, anche se l'agente dovesse scoprire che la mandante non gli ha liquidato alcune provvigioni, gli ha sottaciuto consegne o altro, non può più rivendicare alcunchè, pertanto la conciliazione rappresenterebbe un vantaggio esclusivo per la sola mandante.
(continua...)

martedì 13 ottobre 2009

Mutui: via alle rinegoziazioni. Guida alla scelta

Tre mesi di tempo: è questo il limite a disposizione di tutti i mutuatari che hanno ricevuto la lettera dagli istituti di credito in cui si comunicano i termini della Convenzione tra le banche e il ministero del Tesoro sulla rinegoziazione dei mutui.
Ora chi ha sottoscritto un finanziamento a tasso variabile - prima del 29 maggio 2008 - può decidere se aderire alla proposta “Tremonti”, ma attenzione, l’opzione proposta non è l’unica strada percorribile per “modificare” il proprio mutuo.
Ci sono infatti altre possibilità per il mutuatario: la rinegoziazione "Bersani" (senza spese per il cliente), la portabilità gratuita del mutuo o l'estinzione del mutuo e la contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.

Ecco una piccola guida

RINEGOZIAZIONE (ABI-GOVERNO)
Con la rinegoziazione "imposta" il mutuo viene trasformato da tasso variabile al tasso fisso del 2006 e la durata si allunga: la differenza rispetto alla rata originaria viene accumulata su un conto di finanziamento accessorio sul quale grava il tasso Irs a 10 anni (maggiorabile fino allo 0,5%) e che dovrà essere restituito alla fine del periodo di ammortamento.
Nell'immediato i mutuatari pagheranno di meno, ma considerando l'allungamento della durata del mutuo e la variabilità del tasso del conto accessorio, il rischio è quello di trovarsi a pagare più di quanto previsto.
In pratica si tratta di un allungamento del piano di ammortamento del mutuo, e non di un risparmio, o uno sconto per il cliente.
La scelta sembra più adatta per chi si trova in effettiva e contingente difficoltà nel pagare le rate del mutuo o per chi è moroso e non può ottenere condizioni più vantaggiose né dalla propria né da altra banca.

RINEGOZIAZIONE BERSANI
E’ un atto unilaterale della banca (che può quindi rifiutarsi di concederla) attraverso il quale è possibile modificare lo spread applicato, il tipo di tasso (variabile, fisso o misto) o anche la durata del finanziamento.
Non è necessario stipulare un nuovo contratto, ha il pregio di essere gratuita, non comporta la perdita dei benefici fiscali e interessa potenzialmente tutte le tipologie di mutuo.

SURROGA
Con questa scelta si possono cambiare tutti i parametri del prestito (tasso, durata) e i costi sono in genere ridotti e inferiori a mille euro, dato che viene richiesto l'atto scritto (le cui spese vengono spesso rimborsate dalla banca che subentra) e la perizia sull'immobile.
Non è però possibile variare il debito residuo, una complicazione che rende inadatta questa soluzione a chi è alla ricerca di ulteriore liquidità o ha intenzione di consolidare altri debiti in corso.

NUOVO MUTUO
Questa è la possibilità più onerosa, poiché comporta il pagamento della penale di estinzione, ove prevista (e solo per i mutui stipulati anteriormente al febbraio 2007), la cancellazione dell'ipoteca e la stipula di un nuovo atto di mutuo dal notaio, una nuova perizia, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva (0,25% sull'erogato): spese che possono complessivamente arrivare anche a qualche migliaio di euro.

(fonte: finanzautile.org)

martedì 29 settembre 2009

L'USARCI in TV - Prima puntata

Puntata del 10 settembre 2009



Puntata inaugurale della nuova trasmissione televisiva dedicata agli Agenti di Commercio andata in onda su Telecittà il 10/09/2009.
Ospiti della trasmissione il Presidente Nazionale Federazione Usarci Umberto Mirizzi, il Presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco, il Presidente della Camera di Commercio di Padova Roberto Furlan, il Presidente Apindustria di Padova Tito Alleva e il docente "qualità agenti e rappresentanti" Ottavio Baia.
Conduce in studio il Presidente Usarci di Padova e Rovigo Claudio Bilato.
Vi ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda giovedi 15 ottobre alle ore 21.30.
La trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso internet sul sito www.telecitta.tv
Sono ben accetti commenti o consigli sulle tematiche da affrontare in trasmissione

giovedì 17 settembre 2009

L'Avvocato risponde: Il “merito” dell’agenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

Il presente contributo intende ripercorrere l’iter argomentativo seguito da alcuni giudici di merito campani all’atto della risoluzione di taluni dei più rilevanti e, talvolta, spigolosi aspetti della disciplina del contratto di agenzia. Le sentenze cui si fa rispettivamente riferimento, in ordine di trattazione, sono quella del Tribunale di Napoli, dott. RobertoPellecchia in funzione di Giudice del lavoro, del 4 giugno 2008, nonché quella del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Pasquale Serrao d’Aquino, del 12 luglio 2007.

Video-intervista a Roberto Giannecchini

"La crisi si farà ancora sentire": le ricette Usarci

Video-intervista a Roberto Giannecchini, vice presidente nazionale Usarci e presidente della sede Usarci di Savona.

Il sindacato autonomo degli agenti di commercio parla di una professione fondamentale per il nostro sistema produttivo. "Servono meno tasse e più sostegno al credito"...

giovedì 10 settembre 2009

Agenti di commercio e crisi economica

Il quadro della situazione del Segretario Nazionale Antonello Marzolla in un'intervista rilasciata a "il Sole 24 ore".

Stiamo vivendo una crisi molto profonda. A dirlo è Antonello Marzolla, segretario nazionale dell'Usarci e responsabile della omologa associazione piemontese Aparc.

"Assistiamo ad una ripresa a livello industriale, ma per la piccola e media impresa il percorso è ancora lungo e di riflesso anche per il nostro mondo, che è a metà tra i produttori e i venditori rimane la sofferenza.
(...continua)

Clicca qui per leggere l'intero articolo

martedì 8 settembre 2009

Trasmissione televisiva “Usarci”

L'Usarci in TV

L’Associazione di Padova e Rovigo ha raggiunto un importante accordo con l’emittente regionale “Telecittà”.
L’accordo permetterà di essere in onda ogni mese, a partire dal mese di settembre, con una propria trasmissione dedicata agli agenti di commercio.
Il programma verrà condotto dal Presidente di Padova e Rovigo Claudio Bilato e vi potranno partecipare avvocati, commercialisti e professionisti che collaborano con l’Usarci, oltre che i componenti della nostra Organizzazione.
Le trasmissioni potranno anche essere viste sull’emittente satellitare “Carpediem” (canale 932 di Sky) o in alternativa in streaming attraverso internet sui rispettivi siti www.telecitta.tv e www.carpediemsat.eu .
La nostra Federazione ha assicurato la presenza nella trasmissione inaugurale, in onda il 10 settembre p.v. alle ore 21:30, del Presidente Nazionale Umberto Mirizzi e del Presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco.

martedì 1 settembre 2009

Nuovo codice della strada del Ddl: tutte le novità

Dalle multe ai limiti a 150 km/h

Il nuovo codice della strada, approvato pochi giorni fa dalla Camera, è pronto per l'ultimo via libera sulle nuove norme su limiti di velocità, guida per i giovani, introiti delle multe e gestione dei punti della patente.
Punto primo: multe decisamente più pesanti per chi guida troppo veloce. Chi supererà di oltre 40 chilometri orari i limiti, avrà una multa alzata da 370 a 500 euro mentre per chi supererà di 60 all'ora oltre il limite, arriverà a 779 euro (ora è di 500). I primi, poi, perderanno sei punti invece di dieci, ma avranno la patente sospesa per un periodo doppio rispetto a oggi.
Tre punti in meno, invece, di cinque, per chi supera di poco i limiti. In autostrada, nei tratti sorvegliati dal Tutor, il limite si potrà alzare a 150 km/h. Niente più autovelox ‘all’ultimo minuto sulle strade’: l'apparecchio nelle strade extraurbane non potrà essere distante più di un chilometro dal segnale con il limite di velocità.
Niente più possibilità di noleggiare autovelox e apparecchi per infrazioni semaforiche, ripagando il noleggio con una quota degli introiti; i comuni potranno usare solo strumenti di loro proprietà o in leasing. Previsto anche un taglio del 3% nei trasferimenti statali ai comuni che non dedicheranno al miglioramento della rete stradale almeno il 50% dei soldi degli automobilisti.
Sarà possibile dilazionare fino a 60 rate se la multa supera i 400 euro e colpisce chi ha un reddito annuo inferiore a 10.628 euro. Per quanto riguarda i neo patentati, nei primi tre anni da patentati, però, si sarà soggetti a sospensioni della patente più lunghe di un terzo (alla prima infrazione) o della metà (dalle infrazioni successive) rispetto a quelle previste per gli altri automobilisti.
Tolleranza zero, invece, per chi guida in stato di ebrezza, con una multa da 155 euro (che raddoppia se si provoca un incidente) per chi nei primi tre anni di patente viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Le stesse regole sono previste per chi guida per professione, mentre per tutti gli altri rimane il limite europeo dello 0,5, con multe a partire da 500 euro e sospensione della patente fino a due anni. Sanzioni più gravi in caso di incidente.

giovedì 23 luglio 2009

SONO MERAVIGLIATO: Considerazione semiseria delle mandanti

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

E' sufficiente che un agente si rivolga al proprio sindacato o al proprio legale per vedersi riconosciuti i propri crediti, che immancabilmente arriva la telefonata del titolare o amministratore, per lo più di medie o piccole imprese, che con toni paternalistici, e di rimprovero esordiscono:
"Giovanni, sono meravigliato nel leggere la lettera che mi hai fatto scrivere dal legale. Come, il nostro rapporto è stato così lineare, corretto, quasi fraterno, ed ora ti rivolgi al sindacato? Potevi telefonarmi e ci saremmo accordati, e poi cosa sono tutte quelle somme che mi chiedi?"
(continua...)

martedì 30 giugno 2009

l’Usarci ha ottenuto la vittoria sull’IRAP!

IRAP NON DOVUTA SE NON SUSSISTE AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Nei giorni scorsi è stata depositata una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 12110) a favore degli Agenti di Commercio sul tema IRAP. E’ questo l’ultimo tassello del lungo tira e molla tra contribuenti, la nostra Organizzazione e l’Amministrazione Finanziaria, che ha visto per lungo tempo avvicendamenti di fronte sull’assoggettabilità degli Agenti di Commercio a questa imposta. Tutti i gradi di giudizio sono stati interessati e dopo la sentenza del febbraio 2008 (n. 2702), questa ultima della Cassazione esamina la questione entrando nel dettaglio ed esprimendo un parere che riteniamo di condividere pienamente.
In questi anni abbiamo suggerito di proporre richiesta di rimborso dell’imposta pagata al fine di poter vantare il titolo, ove si fosse modificato il presupposto dell’assoggettabilità.
Ebbene, ora ciò è avvenuto e citando la sentenza ultima della Cassazione possiamo dire:“Pertanto, anche con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario (quest'ultimo per l'ipotesi che lo stesso non sia un "lavoratore dipendente", come è possibile che egli sia alla luce dell'art.31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:«In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all'art. art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni».
Ove quindi ricada in queste fattispecie l’imposta NON risulta più dovuta.
Clicca qui per verificare la propria posizione e valutare quale azione intraprendere per l’IRAP degli anni passati ed in particolare per il 2009.

mercoledì 17 giugno 2009

Recupero IRAP: Cosa fare

LE STRATEGIE DA ADOTTARE PER IL RECUPERO IRAP
(a cura del Centro Tribuario)

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).

PRIMA DOMANDA: Esiste una autonoma organizzazione?

Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.

Se la risposta è:

SI: si continua ad essere soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dell’IRES o IRPEF pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma telematica a partire dal 14 settembre 2009 (l’avvio della procedura, originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).
NO: si può passare alla domanda successiva


SECONDA DOMANDA: Si sono già presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?

Se la risposta è:

NO:
occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.


PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
Le strade possibili sono:

IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze della Cassazione. In questo caso ci si continuerà
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti sentenze e non versare l’IRAP. E’ possibile seguire questa strada utilizzando tre diverse modalità:
  1. Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
  2. Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell’anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.
  3. Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l’anno precedente andranno chiesti a rimborso.

Si ricorda che l’assenza di autonoma organizzazione e la strada da percorrere va attentamente valutata caso per caso e anno per anno.

Clicca qui per leggere la circolare del Centro Tributario