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mercoledì 30 aprile 2008

ENASARCO - LIQUIDAZIONE FIRR SOCIETA' DI CAPITALE

La Fondazione Enasarco dal 28 aprile scorso ha attivato la procedura di autoliquidazione del Firr.
Richiedere la liquidazione del Firr per gli agenti operanti in forma di società di capitali sarà molto semplice, infatti tale domanda sarà inoltrata automaticamente dopo che un mandato verrà cessato on line. Inoltre sarà possibile richiedere la liquidazione del Firr on line per mandati precedentemente cessati.
L’agente non dovrà più quindi preoccuparsi di compilare la richiesta (mod. cartaceo 7005) e potrà seguire l’iter della sua domanda sul portale della Fondazione – “sez. consultazione pratiche” all’interno dell’aerea riservata agli agenti di commercio.
Le aziende che utilizzeranno la cessazione del mandato on line non avranno più l’obbligo di inviare alla Fondazione Enasarco il mod. cartaceo 7003. Le società di agenzia non più attive possono comunicare la cessazione del mandato e richiedere la liquidazione del Firr usando il nuovo modello 7007.

giovedì 24 aprile 2008

30 APRILE - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Entreranno in vigore il prossimo 30 aprile le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 231/07 in merito alla normativa Antiriciclaggio per quanto riguarda assegni bancari e circolari. "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ": è il titolo del Decreto, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2007, che si compone di 69 articoli più un Allegato tecnico. Di seguito elenchiamo solo alcune delle principali novità introdotte dal decreto che disciplina la materia “Antiriciclaggio”.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
(vale anche per assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari)
Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno non può essere pagato.
(L'unica eccezione riguarda chi pone all'incasso l'assegno, che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo).
È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.
DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
(compresi i libretti di deposito al portatore)
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
(vale anche per i libretti di deposito postale al portatore)
Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni:
- Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
- I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
- In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.

lunedì 21 aprile 2008

UNICO 2008: LA SCELTA DEL 5 E DELL'8 PER MILLE

È tempo di dichiarazione dei redditi. Anche per il 2008 il contribuente italiano potrà effettuare una scelta in merito all'8 per mille del gettito Irpef e del 5 per mille che consente di destinare una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a enti non profit che rientrino in specifiche categorie. Va sempre ricordato che il 5 per mille non è alternativo all'8 per mille. È possibile, infatti, operare entrambe le scelte in maniera autonoma.
Una novità: da quest'anno entra in vigore un provvedimento contenuto nel decreto Milleproroghe. La normativa prevede delle integrazioni nei modelli Cud 2008, modello 730 e modello Unico Persone Fisiche 2008 che consentono la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille anche ad associazioni sportive dilettantistiche e alle fondazioni nazionali di carattere culturale. In particolare, i contribuenti che non presentano né il 730, né l'Unico possono sottoscrivere l'8 e il 5 per mille, utilizzando i moduli allegati al Cud o comunque chiedendoli ai vari Patronati.
Andiamo a vedere in particolare come fare la compilazione.

Il 5 per mille. È la destinazione di una parte dell'imposta sul reddito. Non comporta infatti nessun aggravio economico per il contribuente. Il 5 per mille è un decreto collegato alla legge Finanziaria e istituito nel 2006 che vede come beneficiari le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e le fondazioni nazionali di carattere culturale; gli enti di ricerca scientifica e università; gli enti di ricerca sanitaria; le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
L'idea di inserire il 5 per mille fu dell'allora ministro Giulio Tremonti. Nel suo primo anno, quello sperimentale, vi furono ben 15 milioni di contribuenti che l'utilizzarono. Anche la Finanziaria 2008 ha confermato la possibilità di devolvere il 5 per mille di quanto dovuto per l'Irpef, al sostegno di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; al finanziamento della ricerca scientifica e delle università; al finanziamento della ricerca sanitaria; al finanziamento di associazioni sportive dilettantistiche. È possibile consultare l'elenco dei soggetti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Quest'anno i settori indicati nei moduli sono quattro: 1) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le associazioni di promozione sociale; 2) enti di ricerca scientifica; 3) enti di ricerca sanitaria; 4) associazioni sportive dilettantistiche.
Il contribuente può destinare il 5 per mille dell'imposta sul reddito, apponendo la propria firma in uno degli appositi riquadri che figurano nei modelli - corrispondenti alle finalità di sostegno previste dalla normativa - e scrivendo il numero del codice fiscale di quell'associazione.

L'8 per mille. L'otto per mille è invece un meccanismo attraverso il quale lo Stato, seguendo l'indicazione dei contribuenti, decide di devolvere una quota (pari all'8 per mille del gettito fiscale Irpef) a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (la fame nel mondo, le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati o la conservazione di beni culturali) e, in parte, a destinazioni di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. In particolare si tratta dell'Unione Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Per effettuare la scelta il contribuente deve apporre una firma sul modello di dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell'Istituzione prescelta. In caso di non scelta, la quota verrà devoluta in base alla totalità delle scelte di tutti i contribuenti e agli accordi con le comunità religiose. Il contribuente, inoltre, apponendo la propria firma in una delle aree previste, può scegliere un particolare organizzazione, ente e associazione, indicandone il codice fiscale.

domenica 20 aprile 2008

IRAP: IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Dalla Corte di Cassazione del 10 gennaio 2008 n.2702/08: l`Agente commerciale non struttuato verrebbe consideratao lavoratore autonomo indi non soggetto ad IRAP.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7734 del 21 marzo 2008 ha ribadito che per la categoria degli agenti di commercio, coerentemente con l’orientamento consolidato a favore del mondo libero-professionale, l’IRAP può non essere applicata se non si riscontra un significativo impiego di beni strumentali e un ricorso al lavoro di dipendenti ed altri collaboratori oltre a quello del titolare. Questa sentenza assume particolare rilevanza.

Si sottolinea comunque che ad oggi, e fino a quando non interverranno sulla materia modificazioni legislative, l’IRAP deve essere pagata, salvo proporre successivamente istanza di rimborso.