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martedì 20 ottobre 2009

L'Avvocato risponde: "Rassegna del Merito"

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

La Corte di Appello di Napoli rigetta le doglianze del ricorrente, agente monomandatario, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità, per insussistenza di giusta causa, del recesso dal contratto di agenzia intimatogli dalla società committente.
In particolare, la controversia verte sulla possibilità di qualificare uno specifico contegno dell’agente, consistente nella contestuale conduzione di due distinti contratti di agenzia con imprese tra loro non concorrenti, quale gravissimo inadempimento contrattuale, tale da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.).
Non trovano fondamento, nel convincimento dei giudici del gravame, le due principali argomentazioni avanzate a sostegno della tesi di parte attorea e dirette, da un lato, a dimostrare l’accondiscendenza della società recedente alla summenzionata situazione; dall’altro, a conferire particolare rilevanza al mancato inserimento del contestato contegno tra quelli espressamente annoverati, dal contratto individuale, quali cause di risoluzione dello stesso.
clicca quì per leggere l'intero articolo (pubblicato su Guida al Lavoro - Il sole 24 ore)

venerdì 16 ottobre 2009

IL PERICOLO DELLA CONCILIAZIONE

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

Con l'AEC settore commercio del marzo 2009, è stato inserito il diritto della mandante a PRETENDERE la conciliazione per pagare l'indennità suppletiva di clientela. Il rischio, non remoto, anzi certo, è che insieme alla indennità suppletiva di clientela la mandante furbescamente inserisca per l'ignaro e spesso ignorante agente, la clausola generale:” LE PARTI DICHIARANO DI NON AVER NULL'ALTRO A PRETENDEREPER IL RIPASSATO RAPPORTO DI AGENZIA” . Così facendo, anche se l'agente dovesse scoprire che la mandante non gli ha liquidato alcune provvigioni, gli ha sottaciuto consegne o altro, non può più rivendicare alcunchè, pertanto la conciliazione rappresenterebbe un vantaggio esclusivo per la sola mandante.
(continua...)

martedì 13 ottobre 2009

Mutui: via alle rinegoziazioni. Guida alla scelta

Tre mesi di tempo: è questo il limite a disposizione di tutti i mutuatari che hanno ricevuto la lettera dagli istituti di credito in cui si comunicano i termini della Convenzione tra le banche e il ministero del Tesoro sulla rinegoziazione dei mutui.
Ora chi ha sottoscritto un finanziamento a tasso variabile - prima del 29 maggio 2008 - può decidere se aderire alla proposta “Tremonti”, ma attenzione, l’opzione proposta non è l’unica strada percorribile per “modificare” il proprio mutuo.
Ci sono infatti altre possibilità per il mutuatario: la rinegoziazione "Bersani" (senza spese per il cliente), la portabilità gratuita del mutuo o l'estinzione del mutuo e la contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.

Ecco una piccola guida

RINEGOZIAZIONE (ABI-GOVERNO)
Con la rinegoziazione "imposta" il mutuo viene trasformato da tasso variabile al tasso fisso del 2006 e la durata si allunga: la differenza rispetto alla rata originaria viene accumulata su un conto di finanziamento accessorio sul quale grava il tasso Irs a 10 anni (maggiorabile fino allo 0,5%) e che dovrà essere restituito alla fine del periodo di ammortamento.
Nell'immediato i mutuatari pagheranno di meno, ma considerando l'allungamento della durata del mutuo e la variabilità del tasso del conto accessorio, il rischio è quello di trovarsi a pagare più di quanto previsto.
In pratica si tratta di un allungamento del piano di ammortamento del mutuo, e non di un risparmio, o uno sconto per il cliente.
La scelta sembra più adatta per chi si trova in effettiva e contingente difficoltà nel pagare le rate del mutuo o per chi è moroso e non può ottenere condizioni più vantaggiose né dalla propria né da altra banca.

RINEGOZIAZIONE BERSANI
E’ un atto unilaterale della banca (che può quindi rifiutarsi di concederla) attraverso il quale è possibile modificare lo spread applicato, il tipo di tasso (variabile, fisso o misto) o anche la durata del finanziamento.
Non è necessario stipulare un nuovo contratto, ha il pregio di essere gratuita, non comporta la perdita dei benefici fiscali e interessa potenzialmente tutte le tipologie di mutuo.

SURROGA
Con questa scelta si possono cambiare tutti i parametri del prestito (tasso, durata) e i costi sono in genere ridotti e inferiori a mille euro, dato che viene richiesto l'atto scritto (le cui spese vengono spesso rimborsate dalla banca che subentra) e la perizia sull'immobile.
Non è però possibile variare il debito residuo, una complicazione che rende inadatta questa soluzione a chi è alla ricerca di ulteriore liquidità o ha intenzione di consolidare altri debiti in corso.

NUOVO MUTUO
Questa è la possibilità più onerosa, poiché comporta il pagamento della penale di estinzione, ove prevista (e solo per i mutui stipulati anteriormente al febbraio 2007), la cancellazione dell'ipoteca e la stipula di un nuovo atto di mutuo dal notaio, una nuova perizia, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva (0,25% sull'erogato): spese che possono complessivamente arrivare anche a qualche migliaio di euro.

(fonte: finanzautile.org)