(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)
Capita di frequente che la preponente ometta di inviare, specie dopo la risoluzione del rapporto, l’estratto conto delle vendite concluse con i clienti della zona fino alla cessazione del contratto e di quelle concluse dopo tale momento, semprechè relative ad affari trattati dall’agente prima di cessare la propria attività; capita, inoltre, che, ad insaputa dell’agente esclusivo, concluda affari con i clienti della sua zona senza dargliene comunicazione e soprattutto senza pagargli le relative provvigioni.
Da cui, visto il recente favorevole orientamento della Corte di Cassazione in tema d’indennità ex art. 1751 c.c., l’opportunità di acquisire la prova preventiva in ordine al procacciamento di nuovi clienti da parte dell’agente e/o allo sviluppo degli affari con quelli esistenti, come quella relativa
alla percezione di sostanziali vantaggi da parte della preponente.