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giovedì 29 gennaio 2009

L'Avvocato risponde: Obbligo d’invio relazioni periodiche alla mandante

Relazioni alla mandante

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)



Sovente ci si chiede se l’agente sia obbligato ad inviare relazioni periodiche alla mandante e se,
per questa attività, abbia diritto ad un compenso aggiuntivo.
Per poter rispondere al quesito è necessario individuare gli obblighi dell’agente, i relativi limiti ed
i suoi corrispondenti diritti. Al riguardo è bene premettere che, ex art. 1746 c.c. e art 1, AEC 20 marzo 2002 e 26 febbraio 2002, l’agente deve, tra l’altro, fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Se questo è l’obbligo gravante sull’agente, può affermarsi che illegittimo è il comportamento di quelle case mandanti che pretendono l’invio di rapporti giornalieri oppure settimanali sulle visite effettuate alla clientela, sulle somme incassate e su tutte le eventuali ulteriori attività richieste.

mercoledì 28 gennaio 2009

60 anni di Usarci: Buon Compleanno!

Buon Compleanno USARCI!

Al termine della seconda guerra mondiale, tutte le categorie professionali tentarono di affrancarsi dal sistema corporativo e tra queste anche quella degli Agenti e Rappresentanti di Commercio che in varie parti d’Italia iniziarono ad organizzarsi.
A Venezia un gruppo di Agenti, guidati da Ernesto Borella e Vittorio Todesco, promosse la costituzione di un’Associazione territoriale per essere svincolati dalla Confederazione del Commercio. Questa associazione operò per due anni, per fare proselitismo, senza norme statutarie ma con le regole della democrazia.
Il 6 marzo 1948 il Sindacato di Venezia formalizzò la sua costituzione.
L’anno precedente, il 1947, i veneti cominciarono a prendere contatti con un’analoga organizzazione esistente a Bari, fondata il 9 gennaio 1945 e denominata “Sarci”, e cominciarono a porsi l’obiettivo di creare una Unione Nazionale dei Sindacati di Categoria.
Fu nell’incontro del maggio 1948 che i sindacati di Venezia e di Bari, concordarono la costituzione di quella che è oggi la Federazione Nazionale Usarci e così nominato un Comitato promotore, finalmente, il 1949, dinanzi al notaio dott. Vico di Bologna, nacque formalmente al quale partecipò anche il neo costituito Sindacato di Parma.
La sede della Federazione fu collocata a Venezia; medesima città del primo Presidente Nazionale Ernesto Borella. L’ubicazione della sede nazionale nella città del Presidente eletto è stata consuetudine durata sino al 1990 quando la Federazione Nazionale fu definitivamente stabilita in Roma.
Successe al dimissionario Borella, nel 1952, l’allora Vicepresidente Enrico Martucci di Bari e nel frattempo ai tre Sindacati originari se ne erano aggiunti altri quattordici .
L’Usarci, assunse pertanto quella configurazione di rappresentatività che le consentì di ottenere il riconoscimento da parte delle Autorità Governative e fu chiamata ad esprimere un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Enasarco.
Conquista storica fu poi il riconoscimento conferito negli stessi anni dalle Organizzazioni delle Case Mandanti che apprezzarono subito le impostazioni dell’U.S.A.R.C.I. come garante della Categoria e come controparte nelle trattative per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi.
Il primo Accordo Economico Collettivo sottoscritto dall’USARCI insieme ad altre organizzazioni di categoria (che nel frattempo si erano costituite) porta la data del 20 giugno 1956. Da allora il Sindacato non ha mai mancato un appuntamento che fosse utile per gli Agenti e Rappresentanti che con lungimiranza ha rappresentato e continua a rappresentare.
L’USARCI, pur non avendo mai manifestato la presunzione di essere la prima della classe, ha centrato, nel corso degli anni, una serie di obiettivi che si sono poi tradotti in norme legislative. Si rammentano in particolare, i più significativi che hanno modificato la figura dell’Agente commerciale in merito alla sua professionalità ed al suo futuro:

- La legge 12 marzo 1968 n. 361 ha introdotto il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio garantendo, per la prima volta, la professionalità della Categoria.
- Il D.P.R. 30 aprile 1968 n.758 ha ristrutturato l’intero sistema previdenziale dell’ENASARCO consentendo un calcolo ai fini pensionistici che potesse tener conto della effettiva situazione contributiva dell’Agente e Rappresentante.
Da queste due prime fondamentali tappe normative sono poi scaturite la Legge 2 febbraio 1973 n. 12 sulla natura e i compiti dell’ENASARCO e la Legge 3 maggio 1985 n. 204 che rinnovando il Ruolo Agenti ha ancora più qualificato l’Agente di Commercio.
Fondamentale è stata l’attività dei vertici della Federazione Nazionale per giungere –negli anni- al riconoscimento dell’ENASARCO come Fondazione, eliminando, il rischio di assorbimenti da parte di altri Enti. Con la privatizzazione del 1994 si è inteso migliorare la qualità dei sevizi, ma essenzialmente si è voluto che la Fondazione fosse governata dagli Agenti di Commercio.
Non poche sono state le conquiste anche in sede fiscale: in più occasioni, è stata riconosciuta espressamente l’esistenza della Categoria degli Agenti e Rappresentanti. Nel 1994, a maggior tutela della Categoria, è stato istituito, con lo scopo di fornire a tutti gli associati una adeguata assistenza fiscale, il Caaf Usarci: unico centro autorizzato di assistenza fiscale per i professionisti delle vendite riconosciuto con Decreto direttoriale del 1998.
Non si possono, e non si devono dimenticare le tante battaglie che sono state affrontate per il bene comune della Categoria e che hanno portato ad una maggior tutela della professione: citarle tutte sarebbe impossibile ma ricordare le ultime è doveroso:
- Nel 1992 la Legge 128 ha riconosciuto la competenza nelle controversie di lavoro del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente;
- nel 1999 l’abolizione Star del Credere e l’anno successivo la regolamentazione del Patto di non concorrenza post contrattuale.
Sintetizzare in poche righe il lavoro pluridecennale di tante persone è impresa non facile che rischia di rimanere astratta e quindi priva di valore, se non viene almeno in parte legata a tutti coloro che, nel tempo, hanno rappresentato l’USARCI. Ciascuno, con le proprie caratteristiche, con i propri pregi ed i propri difetti, ha operato e continua ad operare con la convinzione che l’USARCI deve andare avanti, si deve distinguere e deve garantire la Categoria.
I Presidenti che si sono susseguiti nel corso degli anni sono stati:
Ernesto BORELLA (Venezia)
Enrico MARTUCCI (Bari)
Adriano PRETTI (Torino)
Elio DE PADOVA (Torino)
Leone ALBERTI (Genova)
Enrico NICOLINI (Genova)
Francesco DE PASQUALE (Napoli)
Lorenzo RIGHETTI (Torino)
Ciano DONADON (Treviso)
Umberto MIRIZZI (Bari) – attualmente in carica

Grazie a loro tutti e, naturalmente, grazie a tutte le Sedi che costituiscono il Sindacato, a tutti i componenti dei Consigli Direttivi, ai collaboratori ed al personale succedutosi negli anni: tutti quanti insieme hanno reso possibile questa grande e significativa esperienza sindacale che fonda le sue radici sulla indipendenza e sulla effettiva rappresentanza delle istanze della Categoria.
L’USARCI festeggia quest’anno i suoi 60 anni di vita e con Lei ogni agente di commercio che le ha dato fiducia ed il proprio appoggio.

Roma 29 gennaio 2009

giovedì 22 gennaio 2009

FIRR: Indennità di Risoluzione Rapporto

Le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia

(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)



Con il presente articolo, e con quelli che seguiranno, vengono affrontate le complesse problematiche in ordine alla spettanza e quantificazione delle indennità di fine rapporto competenti all’agente, nonché al trattamento fiscale delle stesse.
Trattasi di una materia di particolare interesse per l’operatore pratico di diritto, vertendo gran
parte del contenzioso giudiziario al riguardo sul riconoscimento del an, e sulla determinazione del
quantum, debeatur in base alle disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e da quella prevista dagli accordi collettivi vigenti nel settore (AEC).
Si rende, quindi, preliminarmente opportuno ricostruire il dato positivo distinguendo tra regole
poste dal nostro codice civile e quelle venutesi a formare con gli AEC stipulati tra le organizzazioni sindacali delle case mandanti e quelle rappresentative della categoria
degli agenti.

martedì 20 gennaio 2009

Modifiche alla normativa tributaria riguardante il ravvedimento operoso

Il Centro tributario ci segnala una novità nel settore fiscale riguardante il ravvedimento operoso, ossia la possibilità per il contribuente di provvedere autonomamente, senza che sia intervenuto accertamento da parte dell’Amministrazione tributaria a regolare il mancato o insufficiente pagamento di un’imposta, con l’applicazione di una sanzione e di un interesse ridotti rispetto a quanto sarebbe liquidato in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di agevolare la ripresa economica, il legislatore ha inteso venire incontro alle esigenze delle imprese disponendo la riduzione della sanzione:

• Qualora la violazione venga sanata entro un mese dalla scadenza del tributo, la sanzione prevista passa dal 3,75 % al 2,50%;

• Qualora invece il contribuente provveda a versare il tributo in data successiva ai trenta giorni dalla scadenza e comunque entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è avvenuta la violazione, la sanzione applicata sarà del 3% anziché del 6%


leggi il comunicato Usarci

mercoledì 14 gennaio 2009

Dl anticrisi: le principali misure per le famiglie

Novità per mutui, affitti e bollette
Il governo ha incassato la fiducia della Camera sul testo del dl anticrisi, come modificato dalle commissioni di Montecitorio. Ora il provvedimento dovrà passerà all'esame del Senato, per essere convertito, senza ulteriori modifiche, entro il 28 gennaio.

BONUS FAMIGLIE
Nel 2009 arriverà un bonus da un minimo di 200 euro fino a 1.000 euro per famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un reddito fra i 15 e i 22 mila euro.
Il tetto sale a 35 mila euro per i nuclei familiari con un portatore di handicap a carico. Il beneficio verrà modulato in base al numero dei figli e al reddito e il termine per la domanda e' fissato al 28 febbraio. L'operazione costa 2,4 miliardi.

MUTUI
Lo Stato si accollerà parte delle rate sui mutui per la prima casa. Pagherà di tasca propria la parte eccedente della rata di un mutuo a tassa variabile quando il tasso di riferimento supererà il 4 per cento.

AFFITTI
In arrivo 20 milioni per l'anno 2009 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

BONUS PANNOLINI
Arriva un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale per i figli da 0 a 3 mesi. L'aiuto è riservato alla platea che ha gia' diritto alla social card.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le tutele vengono estese anche ai lavoratori che finora ne erano esclusi, come gli atipici. Potrà variare il mix di contributi regionali e statali ma non il tetto massimo del sostegno.
Le risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione potranno essere usate per il sostegno al reddito, ma occorrerà prima il sì della conferenza unificata e della Ue.

BONUS ENERGIA
Torna l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5 anni.

LUCE E GAS
Le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica, avranno diritto anche allo sconto sulla bolletta del gas.

PEDAGGI AUTOSTRADE
Gli adeguamenti delle tariffe autostradali restano congelati fino al 30 aprile, pur restando validi "i contratti di concessione e le relative previsioni tariffarie.

TRENI
Arriva il blocco delle tariffe ferroviarie sulle tratte regionali per aiutare i pendolari.

DETASSAZIONE PREMI
Viene prorogata la detassazione dei premi di produttività, ma non varrà per gli straordinari. Aumenta inoltre il tetto di reddito da 30 a 35 mila euro e sale anche la quota dei premi detassabili da 3 mila a 6 mila euro.

(fonte: finanzautile.org)

martedì 13 gennaio 2009

Il giornale dell'Agente di Commercio

ONLINE IL NUOVO NUMERO



PAG 1: L’augurio del Presidente della LANARC
PAG 2: Nuovi uffici per la LANARC
PAG 3: Modifiche al regime dell’IVA
PAG 4: Diritti e doveri del “subagente”
PAG 5: Enasarco & Lehman Brothers
PAG 6: La bacheca dell’associazione

sabato 10 gennaio 2009

Fisco e Previdenza: Spese per Ristoranti e Alberghi

Trattamento delle spese per prestazioni di ristoranti e alberghi

(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)


La manovra estiva di recente applicazione (D.L. 25 giugno 2008 n. 112) ha apportato delle modifiche al regime dell’IVA per le spese di ristoranti ed alberghi. Oggi l’IVA su tali prestazioni è divenuta pienamente detraibile se il servizio è inerente ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto e, quindi, nel rispetto del principio dell’ ”inerenza” sancito dall’art. 19 commi 1 e 2 del richiamato decreto IVA per cui a detraibilità è ammessa per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività dai titolari dell’impresa e dai loro collaboratori e dipendenti.
Sul versante delle imposte sul reddito, al fine del recupero del gettito perso con la predetta detraibilità dell’iva è stata modificata (L. 133 6/8/2008), ai fini delle imposte dirette, per le spese alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, dall’1/1/2009 la detraibilità è ridotta al 75% del relativo importo, ovviamente se tale spese sono inerenti.

clicca quì per leggere l'intero articolo

venerdì 9 gennaio 2009

L'Avvocato risponde: Il contratto di Subagenzia

Il contratto di Subagenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)


La subagenzia costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato (alla stregua del subappalto, della sublocazione, del sub trasporto ecc.), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (Cass. n. 15190/2004; Cass. n. 17992/2002).
Ne consegue che l’invalidità o scioglimento di quest’ultimo comporta l’invalidità o scioglimento del contratto di subagenzia, senza necessità di un’apposita manifestazione di volontà a opera delle parti.
Il subagente è quindi un agente a tutti gli effetti, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1742-1753 c.c., nonché alle previsioni degli AEC erga omnes (30 giugno 1938 per il commercio e 20 giugno 1956 per l’industria), e, se richiamate, a quelle degli AEC di diritto comune, pena altrimenti la loro non applicabilità (sempre che l’agente non risulti iscritto all’associazione imprenditoriale firmataria: Cass. n. 5557/1999).