Tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa itinerante e che richiede (obbligatoriamente) spostamenti urbani, extraurbani ed autostradali sono soggetti in misura maggiore (si potrebbe tranquillamente dire in modo penalizzante) ai rischi della circolazione. Parliamo degli aspetti di sicurezza, di salute ed anche di rispetto delle regole del Codice della Strada.
L’introduzione della “patente a punti”, nel luglio 2003 è stata certamente salutata come un provvedimento teso a garantire una maggior sicurezza sulla strada. Si è allo scopo rivelato uno strumento utile, ma nel contempo per talune categorie professionali si è rivelato uno strumento “restrittivo” nell’esercizio del diritto costituzionale al lavoro, e ove abusato anche vessatorio.
E' facile comprendere come chi fa un uso professionale del mezzo di trasporto non possa essere paragonato al privato cittadino, ne in termini di percorrenza annua, ne in termini di assiduità di utilizzo e soprattutto nemmeno in termini di esposizione al rischio. E' questo il punto su quale il legislatore ha posto scarsa attenzione e che ha omologato ad un’unica fattispecie tutti coloro che “guidano” (indipendente dal mezzo e dal modo).
Analogamente è questo il motivo che porta la nostra Organizzazione, l’USARCI, a farsi garante di una improcrastinabile iniziativa a tutela della Categoria volta ad istituire la cosiddetta “patente professionale”. Uno strumento che certamente non sana l’aspetto sicurezza ma che potrebbe dare equilibrio agli aspetti legati al rispetto delle regole del Codice della Strada.
Uno strumento “dovuto”, secondo l’USARCI, a chi ogni giorno, professionalmente intermedia per conto del tessuto produttivo e commerciale qualsivoglia tipologia di prodotto o servizio, dal bene di consumo al macchinario industriale, dal materiale edile all’alimentare, dalla pubblicità all’abbigliamento e tutto ciò che la fantasia in termini merceologici suggerisce. Infatti, per svolgere questa attività di intermediazione, è necessario disporre di una vettura, è necessario recarsi presso i proprii clienti presidiando la zona di lavoro, ogni giorno, tutti i giorni con ogni condizione meteo, favorevole o meno.
Ai lettori, raccontando della “nostra attività” non diciamo nulla di nuovo, tutti loro infatti conoscono perfettamente le modalità operative dell’attività di agenzia. E’ bene, però che prendano coscienza di quel che davvero accade anche le istituzioni preposte, perché si colmi quel divario che distanzia anni luce una casalinga da un agente di commercio, un impiegato bancario da un agente di commercio, un impiegato pubblico da un agente di commercio, un commerciante da un agente di commercio ecc.
Il “divario oggettivo” di cui parliamo, oltre che palese nella sua semplicità descrittiva, è sancito dall’amministrazione finanziaria con una specifica disposizione che pone gli Agenti di Commercio quale unica deroga al disposto dell’art. 19 bis 1 (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni) per totale detrazione dell’I.V.A. gravante sul costo del veicolo. Ma non finisce qui, il Testo Unico delle Imposte sui redditi, all’art 164, cita: “b) nella misura dell’80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). omissis …
Il predetto limite di euro 18.075,99 per le autovetture è elevato a euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio”, definendo uno status ad hoc e riconoscendo per l’attività specifica misure difformi dalla totalità dei contribuenti. Aggiungiamo che “l’interpretazione” data da alcuni amministrazioni comunali del disposto del Codice della Strada, soprattutto in ambito della repressione (o presunta tale) delle infrazioni è del tutto opinabile. L’occultamento dei dispositivi autovelox, l’abuso nell’uso dei T-red, l’accanimento al solo fine di generare introiti economici ha reso la giornata lavorativa di un Agente di Commercio un percorso ad ostacoli. Perché se è legittimo il rispetto delle norme, questo dovrebbe essere disposto lecitamente e non in modo artefatto, perché a farne le spese sarà sempre più chi dell’automobile fa un uso professionale e che a questa è legato in modo indissolubile per adempiere al proprio mandato.
Non si tratta quindi di “presunzione” o di “mania di persecuzione”, ma di una evidente differenza di comportamento nell’uso dell’autovettura da parte di colui che lo fa professionalmente e da chi invece lo fa, seppur quotidianamente, per diporto.
A margine di quanto fin qui esposto vorremmo ancora fare una considerazione di carattere puramente economico. Perché oltre a quanto già detto, l’agente di commercio fronteggia – in particolare negli ultimi 48 mesi - un ulteriore elemento di aggravio alla propria attività che è rappresentato dal caro carburanti. Se è inconfutabile quanto detto sull’obbligatorietà della mobilità, con ogni tempo, per ogni giorno, esposti ai rischi della guida e altrettanto vero che l’aumento dei carburanti ha ulteriormente aggravato la situazione di chi “non” può scegliere di svolgere la propria professione in altro modo. Su questo argomento ci sarebbe da aprire un ulteriore tavolo di discussione, su cui l’USARCI sta da tempo valutando azioni concrete e risolutive. Detto ciò, l’ipotesi che prospettiamo e su cui chiediamo l’intervento della Categoria tutta e quello di realizzare un omologo della patente individuale e personale che si chiama appunto “
patente professionale”. Un ulteriore documento che attesta specificatamente la professione di Agente o Rappresentante di Commercio e che in virtù di questo requisito genera un’assegnazione di ulteriori 20 punti (tanti quanti quelli della patente personale) da utilizzarsi per la propria attività.
Il meccanismo, semplicissimo nella sua descrizione e comprensione, potrebbe prevedere un requisito di accesso quale ad esempio l’iscrizione al Ruolo Professionale o al Registro delle Imprese con attività prevalente quella di agenzia ed un apposito regolamento per il recupero dei punti analogamente a quanto previsto all’art. 126 bis del Codice della Strada per la patente personale. Il metodo individuato per la realizzazione di questo strumento è la raccolta di intenti da parte della Categoria attraverso il
modello pubblicato qui e la successiva trasmissione, per il tramite della nostra Organizzazione, al Ministro competente. Questo non vuol dire comunque che adotteremo un atteggiamento distensivo o attendista, questo vuol solo dire, che a differenza di manifestazioni facinorose ed intenti bellicosi, adotteremo una linea consona alla tipologia di attività, puntando sull’universale accoglimento dell’istanza da parte degli Agenti di Commercio italiani e soprattutto puntando al riconoscimento di un diritto finora leso da parte del legislatore che è quello “del lavoro”. Crediamo che tutti, ma proprio tutti troveranno condivisibile la nostra iniziativa ed anzi chiediamo che ognuno si faccia promotore della diffusione di questa “opportunità” al fine di giungere all’appuntamento con il Ministro rappresentativi del volere del maggior numero possibile di Agenti. La nostra professione merita questo tangibile segno di attenzione del Governo per l’importanza del ruolo socio/economico che ricopre e per la manifesta incompatibilità dell’attuale norma rispetto all’esponenziale rischio cui la Categoria è sottoposta.
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