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martedì 20 settembre 2011

PEC OBBLIGATORIA DA NOVEMBRE 2011

Casella Email Certificata obbligatoria per Società di Capitali e Società di Persone

Il Decreto “Anti crisi” prevede l''adozione obbligatoria entro novembre 2011 della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni.
Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del soggetto interessato:
- per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società. Come precisato nella Nota Unioncamere del 11.2.2009, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che lasocietà abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata;
- per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registroimprese competente;
- per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti dellavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) diviene obbligatoria dal 29.11.2009. I professionisti hanno l’obbligo di comunicarel’indirizzo PEC al proprio ordine professionale.
N.B.: Sono esclusi da tale obbligo gli imprenditori individuali, i quali (al pari dei privati) possono in ogni caso, facoltativamente, richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata.

Caratteristiche della PEC:
Caratteristica della posta elettronica certificata è che i messaggi inviati attraverso la stessa casella assumono valore legale analogo alla raccomandata A/R e pertanto sono opponibili nei confronti dei terzi; i messaggi sono infatti trasmessi tramite gestori abilitati che ne garantiscono l’autenticità e l’integrità del messaggio, nonché il loro recapito.

N.B.: Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.

Comunicazione PEC al Registro delle Imprese
L'iscrizione o la modifica della PEC al Registro Imprese può essere effettuata:
- Tramite la Comunicazione Unica, utilizzando le funzioni di ComunicaStarweb: è necessario registrarsi e disporre di una firma digitale;
- oppure rivolgendosi al proprio consulente fiscale.

venerdì 16 settembre 2011

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%

Dal 17/09/2011 l’aliquota IVA ordinaria del 20% passa al 21% e si applicherà alle operazioni effettuate a partire da tale data a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138.
E’ quindi opportuno dal 17/09/2011 attivare tutte le necessarie modifiche informatiche per poter procedere alla fatturazione con la corretta aliquota Iva di Legge.

Di seguito si richiamano le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota.

1) Cessione di beni mobili
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16/09/2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%; per i beni consegnati dal 17/09/2011 si applica invece quella del 21%.

La fattura differita, per i beni consegnati fino al 16/09/2011, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 20%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui applicare l'aliquota al 20%, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota al 21%.
In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 17/09/2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (17/09/2011) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 20%;

2) Cessione di beni immobili
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 16/09/2011 sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le fatture di saldo emesse dalla data del 17/09/2011 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.
La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

3) Le prestazioni di servizio
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

- le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 20%;
- le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 21%.

4) Operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa
In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa entro il 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

5) Fatture emesse verso enti pubblici
Anche per le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l’importo dell’aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente. Per questo vale la regola seguente:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

6) Scorporo corrispettivi
Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 DPR 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno, perciò interessati all’aliquota del 21% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17/09/2011. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota.
Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.
A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.
I divisori previsti sono rispettivamente:
- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.

7) Note di variazione
Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.
Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:
- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.

giovedì 15 settembre 2011

NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E DENARO CONTANTE

Clausola Non Trasferibile e trasferimenti di denaro



Dal 13 agosto 2011, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 138 / 2011, sono state modificate le disposizioni previste in materia di utilizzo di assegni e di trasferimento di denaro contante. Con riferimento a quest'ultimo punto, non è possibile procedere al trasferimento di denaro contante verso nessun soggetto persona fisica (non sono ammessi trasferimenti neanche tra genitori e figli o nonni e nipoti) per importi pari o superiori a 2.500 €.
E' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.

Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.


Che cosa cambia?


Assegni NON TRASFERIBILI
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.

Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.


Nuovi libretti
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".

E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.


Assegni emessi a favore di se stessi ("a me medesimo" o "a me stesso").
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.


Cosa fare dei vecchi assegni?
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.

Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:


◦assegni bancari di importo pari o superiore a 2.500,00 € senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità;


◦assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;


Si ricorda inoltre che le norme vigenti vietano l'emissione di assegni post-datati o privi di data e che tale violazione è soggetta a sanzioni specifiche.
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.