La manovra Monti riduce a 1.000 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'utilizzo di assegni trasferibili (o liberi) e al saldo dei libretti al portatore
mercoledì 21 dicembre 2011
mercoledì 14 dicembre 2011
NATALE 2011 - BRINDA CON NOI !!!
AUGURI DI NATALE 2011
La serata sarà allietata dalla musica dagli SCANZONATOS.
È indispensabile ed inderogabile la prenotazione.
L’importo verrà riscosso in occasione dell’incontro.
MI RACCOMANDO, NON MANCARE !!!
Anche quest’anno la LANARC USARCI intende celebrare le festività natalizie insieme a tutti i suoi soci.
A tale scopo Ti invitiamo a prendere parte, il giorno 22 Dicembre alle ore 18,30 alla Messa per gli agenti di commercio che si celebrerà presso la Parrocchia S.Antonio di Padova a la Pineta Viale dei Pini 53 80131 Napoli.
Dopo la messa TUTTI IN PIZZERIA con le nostre consorti, presso la Pizzeria "Napoli Napoli" Via Tommaso De Amicis, 12 - 80145 Napoli per gli assaggi dei prodotti tipici del Natale napoletano con un contributo a persona di € 20,00.
A tale scopo Ti invitiamo a prendere parte, il giorno 22 Dicembre alle ore 18,30 alla Messa per gli agenti di commercio che si celebrerà presso la Parrocchia S.Antonio di Padova a la Pineta Viale dei Pini 53 80131 Napoli.
Dopo la messa TUTTI IN PIZZERIA con le nostre consorti, presso la Pizzeria "Napoli Napoli" Via Tommaso De Amicis, 12 - 80145 Napoli per gli assaggi dei prodotti tipici del Natale napoletano con un contributo a persona di € 20,00.
La serata sarà allietata dalla musica dagli SCANZONATOS.
È indispensabile ed inderogabile la prenotazione.
L’importo verrà riscosso in occasione dell’incontro.
Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria Lanarc al numero 081.761.35.41
MI RACCOMANDO, NON MANCARE !!!
giovedì 1 dicembre 2011
SERATA TEATRALE DI BENEFICENZA
FILUMENA MARTURANO - Teatro Politeama
L'incasso sarà totalmente devoluto a favore di "Missione EFFATA' onlus".
Sabato 17 Dicembre 2011 alle ore 20,30 presso il Teatro Politeama di Napoli, la "Compagnia del mare" del Circolo Nautico Posillipo rappresenterà la commedia in tre atti di E. De Filippo "Filumena Marturano".
L'incasso sarà totalmente devoluto a favore di "Missione EFFATA' onlus".
I biglietti sono disponibili presso la segreteria Lanarc (tel 081.7613541) al costo di 15,00 euro.
Vi aspettiamo numerosi !!!
giovedì 24 novembre 2011
Convenzione Banca di Credito Popolare
Convenzione BANCA DI CREDITO POPOLARE
La LANARC Usarci ha stipulato una convenzione esclusiva con la Banca di Credito Popolare.
Ecco le principali caratteristiche:
› Numero 60 operazioni annue (15 a trimestre): comprese nel canone
› Carta bancomat internazionale BCP CARD: gratuita
› Carta Si Base Business Plus (visa o mastercard): gratuita per il 1° anno
› Canone mensile servizio Internet Banking BCP@Home profilo Business: gratuito fino al 31/10/2012 (dal 01/11/2012 canone mensile € 3,50)
› Bonifico verso altre banche effettuato tramite internet banking BCP@Home: €0,75
› Fido per elasticità di cassa in conto corrente
› Tasso debitore entro fido variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi/365MMP +spread: 7,50%
› Finanziamento a Medio/Lungo Termine per finalità connesse all'attività svolta: Mutuo Chirografario importo max € 15.000,00 durata max 5 anni, tasso fisso EurIRS durata/lettera +spread: 6% Spese di Istruttoria: 1% (min. € 100,00) Commissione di gestione una tantum: 0,50% dell'importo finanziato
CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI
PER INFORMAZIONI SULLA CONVENZIONE
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA LANARC
La LANARC Usarci ha stipulato una convenzione esclusiva con la Banca di Credito Popolare.
Ecco le principali caratteristiche:
› Numero 60 operazioni annue (15 a trimestre): comprese nel canone
› Carta bancomat internazionale BCP CARD: gratuita
› Carta Si Base Business Plus (visa o mastercard): gratuita per il 1° anno
› Canone mensile servizio Internet Banking BCP@Home profilo Business: gratuito fino al 31/10/2012 (dal 01/11/2012 canone mensile € 3,50)
› Bonifico verso altre banche effettuato tramite internet banking BCP@Home: €0,75
› Fido per elasticità di cassa in conto corrente
› Tasso debitore entro fido variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi/365MMP +spread: 7,50%
› Finanziamento a Medio/Lungo Termine per finalità connesse all'attività svolta: Mutuo Chirografario importo max € 15.000,00 durata max 5 anni, tasso fisso EurIRS durata/lettera +spread: 6% Spese di Istruttoria: 1% (min. € 100,00) Commissione di gestione una tantum: 0,50% dell'importo finanziato
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RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA LANARC
mercoledì 26 ottobre 2011
Convegno "L'Agente di Commercio: CONDIZIONI E PROSPETTIVE"
Il 20 ottobre 2011 la LANARC USARCI ha organizzato presso la Camera di Commercio di Napoli il Convegno “L’agente di commercio – Condizione e prospettive”. Davanti ad una folta ed attenta platea si sono alternati sul palco il Presidente Nazionale USARCI, Umberto Mirizzi, il Segretario Nazionale USARCI Antonello Marzolla, il Direttore Dipartimento Ingegneria Economica e Gestionale dell'Università Federico II, Prof. Mario Raffa, l’Assessore allo sviluppo del Comune di Napoli, Dott. Marco Esposito, i consulenti avvocato Alessandro Limatola e i dottori Mario e Marco Marsico e il nostro Presidente Lanarc Luciano Falgiano. Nel corso del convegno gli intervenuti hanno avuto modo di esplorare a fondo la condizione in cui si trova la professione dell’agente di commercio e hanno visto additata la prospettiva a cui tende il loro lavoro nell’attuale situazione economica avendo così gli strumenti per affrontare con rinnovato vigore il loro impegno. Momenti salienti della manifestazione sono stati il vivace dibattito intercorso tra la platea e i relatori e la premiazione di coloro tra gli iscritti che vantavano più di 20 anni di militanza nel nostro sindacato.
Clicca qui per il programma del convegno
Clicca qui per il discorso del Presidente Luciano Falgiano
Leggi gli articoli su "IL DENARO" (articolo 1) (articolo 2)
Clicca qui per la rassegna stampa
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tg3 del 21/10/2011 - denaro TV e photogallery
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FLASH USARCI N.21: NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO
Nel nuovo Regolamento delle attività istituzionali
della Fondazione Enasarco viene reso esplicito l'obbligo per la ditta di esercitare la trattenuta dei contributi a carico dell'agente al momento del pagamento delle provvigioni.
Se questa non effettua la trattenuta alla fonte al momento di pagare le provvigioni e omette o evade il contributo, quest'ultimo sarà interamente a suo carico e l'azienda non potrà rivalersi sull'agente.
della Fondazione Enasarco viene reso esplicito l'obbligo per la ditta di esercitare la trattenuta dei contributi a carico dell'agente al momento del pagamento delle provvigioni.
Se questa non effettua la trattenuta alla fonte al momento di pagare le provvigioni e omette o evade il contributo, quest'ultimo sarà interamente a suo carico e l'azienda non potrà rivalersi sull'agente.
continua a leggere... Clicca qui la news integrale USARCI FLASH
FLASH USARCI N.20: NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO
Il nuovo Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, che sarà in vigore dal primo Gennaio 2012, introdurrà alcune modifiche relative ai massimali provvigionali e ai minimali contributivi.
La soglia dei massimali aumenterà gradualmente, crescendo in quattro anni (dal 2012 al 2015) di circa 10 mila euro.
Non cambiano invece i minimali
FLASH USARCI N.19: NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO
Anche nel nuovo regolamento resta la contribuzione volontaria che, a differenza di quella facoltativa, può essere versata da chi ha già
cessato l'attività di agenzia ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione.
I requisiti per accedervi sono stati modificati:
cessato l'attività di agenzia ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione.
I requisiti per accedervi sono stati modificati:
dal 2012 occorreranno infatti 5 anni e non più 7 di anzianità contributiva, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività lavorativa.
martedì 25 ottobre 2011
FLASH USARCI N.18: NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO
Con il nuovo Regolamento ci saranno alcuni cambiamenti anche per il contributo previdenziale obbligatorio, che va pagato per ogni rapporto di agenzia ed è calcolato su tutte le somme (inclusi acconti e premi) spettanti all'agente, anche se non ancora liquidate.
Il contributo obbligatorio va versato anche per gli agenti operanti in forma societaria o associata (ad esclusione delle società di capitali), dal 2012 verrà però ripartito tra i soci illimitatamente responsabili solo sulla base delle quote di partecipazione societarie, senza più alcun riferimento alla ripartizione degli utili.
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FLASH USARCI N.17: NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO
Il nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco, che sarà in vigore a partire dall'1 gennaio 2012, introdurrà diverse novità relative sia alla contribuzione sia alle prestazioni.
Col nuovo Regolamento gli agenti avranno a disposizione oltre al contributo previdenziale obbligatorio, a quello per gli agenti operanti in forma di società di capitali e al contributo volontario, una nuova possibilità: quella di un contributo facoltativo.
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Col nuovo Regolamento gli agenti avranno a disposizione oltre al contributo previdenziale obbligatorio, a quello per gli agenti operanti in forma di società di capitali e al contributo volontario, una nuova possibilità: quella di un contributo facoltativo.
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lunedì 24 ottobre 2011
ENASARCO: Nuovo regolamento
Il nuovo regolamento della Fondazione ENASARCO è stato approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19/07/2011 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata nella Fazzetta Ufficiale in data 11 Agosto 2011.
Il nuovo regolamento sarà in vigore a partire dall'1 gennaio 2012.
martedì 20 settembre 2011
PEC OBBLIGATORIA DA NOVEMBRE 2011
Casella Email Certificata obbligatoria per Società di Capitali e Società di Persone
Il Decreto “Anti crisi” prevede l''adozione obbligatoria entro novembre 2011 della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni.
Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del soggetto interessato:
- per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società. Come precisato nella Nota Unioncamere del 11.2.2009, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che lasocietà abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata;
- per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registroimprese competente;
- per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti dellavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) diviene obbligatoria dal 29.11.2009. I professionisti hanno l’obbligo di comunicarel’indirizzo PEC al proprio ordine professionale.
N.B.: Sono esclusi da tale obbligo gli imprenditori individuali, i quali (al pari dei privati) possono in ogni caso, facoltativamente, richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata.
Caratteristiche della PEC:
Caratteristica della posta elettronica certificata è che i messaggi inviati attraverso la stessa casella assumono valore legale analogo alla raccomandata A/R e pertanto sono opponibili nei confronti dei terzi; i messaggi sono infatti trasmessi tramite gestori abilitati che ne garantiscono l’autenticità e l’integrità del messaggio, nonché il loro recapito.
N.B.: Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.
Comunicazione PEC al Registro delle Imprese
L'iscrizione o la modifica della PEC al Registro Imprese può essere effettuata:
- Tramite la Comunicazione Unica, utilizzando le funzioni di ComunicaStarweb: è necessario registrarsi e disporre di una firma digitale;
- oppure rivolgendosi al proprio consulente fiscale.
Il Decreto “Anti crisi” prevede l''adozione obbligatoria entro novembre 2011 della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni.
Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del soggetto interessato:
- per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società. Come precisato nella Nota Unioncamere del 11.2.2009, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che lasocietà abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata;
- per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registroimprese competente;
- per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti dellavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) diviene obbligatoria dal 29.11.2009. I professionisti hanno l’obbligo di comunicarel’indirizzo PEC al proprio ordine professionale.
N.B.: Sono esclusi da tale obbligo gli imprenditori individuali, i quali (al pari dei privati) possono in ogni caso, facoltativamente, richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata.
Caratteristiche della PEC:
Caratteristica della posta elettronica certificata è che i messaggi inviati attraverso la stessa casella assumono valore legale analogo alla raccomandata A/R e pertanto sono opponibili nei confronti dei terzi; i messaggi sono infatti trasmessi tramite gestori abilitati che ne garantiscono l’autenticità e l’integrità del messaggio, nonché il loro recapito.
N.B.: Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.
Comunicazione PEC al Registro delle Imprese
L'iscrizione o la modifica della PEC al Registro Imprese può essere effettuata:
- Tramite la Comunicazione Unica, utilizzando le funzioni di ComunicaStarweb: è necessario registrarsi e disporre di una firma digitale;
- oppure rivolgendosi al proprio consulente fiscale.
venerdì 16 settembre 2011
VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%
Dal 17/09/2011 l’aliquota IVA ordinaria del 20% passa al 21% e si applicherà alle operazioni effettuate a partire da tale data a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138.
E’ quindi opportuno dal 17/09/2011 attivare tutte le necessarie modifiche informatiche per poter procedere alla fatturazione con la corretta aliquota Iva di Legge.
Di seguito si richiamano le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota.
1) Cessione di beni mobili
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16/09/2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%; per i beni consegnati dal 17/09/2011 si applica invece quella del 21%.
La fattura differita, per i beni consegnati fino al 16/09/2011, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 20%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui applicare l'aliquota al 20%, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota al 21%.
In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 17/09/2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (17/09/2011) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 20%;
2) Cessione di beni immobili
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 16/09/2011 sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le fatture di saldo emesse dalla data del 17/09/2011 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.
La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.
3) Le prestazioni di servizio
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
- le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 20%;
- le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 21%.
4) Operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa
In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa entro il 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
5) Fatture emesse verso enti pubblici
Anche per le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l’importo dell’aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente. Per questo vale la regola seguente:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
6) Scorporo corrispettivi
Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 DPR 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno, perciò interessati all’aliquota del 21% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17/09/2011. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota.
Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.
A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.
I divisori previsti sono rispettivamente:
- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.
7) Note di variazione
Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.
Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:
- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.
E’ quindi opportuno dal 17/09/2011 attivare tutte le necessarie modifiche informatiche per poter procedere alla fatturazione con la corretta aliquota Iva di Legge.
Di seguito si richiamano le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota.
1) Cessione di beni mobili
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16/09/2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%; per i beni consegnati dal 17/09/2011 si applica invece quella del 21%.
La fattura differita, per i beni consegnati fino al 16/09/2011, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 20%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui applicare l'aliquota al 20%, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota al 21%.
In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 17/09/2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (17/09/2011) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 20%;
2) Cessione di beni immobili
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 16/09/2011 sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le fatture di saldo emesse dalla data del 17/09/2011 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.
La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.
3) Le prestazioni di servizio
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
- le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 20%;
- le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 21%.
4) Operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa
In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa entro il 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
5) Fatture emesse verso enti pubblici
Anche per le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l’importo dell’aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente. Per questo vale la regola seguente:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
6) Scorporo corrispettivi
Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 DPR 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno, perciò interessati all’aliquota del 21% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17/09/2011. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota.
Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.
A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.
I divisori previsti sono rispettivamente:
- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.
7) Note di variazione
Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.
Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:
- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.
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giovedì 15 settembre 2011
NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E DENARO CONTANTE
Clausola Non Trasferibile e trasferimenti di denaro
◦assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;
Dal 13 agosto 2011, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 138 / 2011, sono state modificate le disposizioni previste in materia di utilizzo di assegni e di trasferimento di denaro contante. Con riferimento a quest'ultimo punto, non è possibile procedere al trasferimento di denaro contante verso nessun soggetto persona fisica (non sono ammessi trasferimenti neanche tra genitori e figli o nonni e nipoti) per importi pari o superiori a 2.500 €.
E' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.
Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.
E' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.
Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.
Che cosa cambia?
◦Assegni NON TRASFERIBILI
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
◦Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
◦Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
◦Nuovi libretti
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".
E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".
E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.
◦Assegni emessi a favore di se stessi ("a me medesimo" o "a me stesso").
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
Cosa fare dei vecchi assegni?
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
◦assegni bancari di importo pari o superiore a 2.500,00 € senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità;
◦assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;
Si ricorda inoltre che le norme vigenti vietano l'emissione di assegni post-datati o privi di data e che tale violazione è soggetta a sanzioni specifiche.
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.
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lunedì 11 luglio 2011
54 ASSEMBLEA NAZIONALE USARCI
La 54^ Assemblea Nazionale si e' svolta a Roma il 10 e 11 giugno presso l'Hotel Haran Mantegna.
La nutrita delegazione di Napoli era composta dal neo Presidente Falgiano, dal Vicepresidente Doppietto, dai Consiglieri Pastore Carbone e Travaglini.
La nutrita delegazione di Napoli era composta dal neo Presidente Falgiano, dal Vicepresidente Doppietto, dai Consiglieri Pastore Carbone e Travaglini.
Dopo il discorso d’apertura del Presidente Nazionale Mirizzi si e' passati al saluto degli ospiti. Particolarmente toccante il momento per ricordare il nostro compianto Presidente Federico Parlato.
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ENASARCO MAGAZINE: IL NUOVO NUMERO E' ONLINE
Al suo interno, tra l'altro, :
- una importante riflessione sul lavoro che il Cda della Fondazione, giunto alla sua scadenza naturale, ha compiuto in questi anni;
- partecipazione della Fondazione alla Giornata Nazionale della Previdenza, un'occasione per riflettere sulle tematiche del welfare;
- un articolo sulle donne che sempre più spesso scelgono di intraprendere la professione di agente, tra difficoltà ma anche molti successi;
Da questo numero inizia anche un breve viaggio a puntate tra le prestazioni integrative che la Fondazione offre agli iscritti.
Clicca qui per il giornale in pdf
- una importante riflessione sul lavoro che il Cda della Fondazione, giunto alla sua scadenza naturale, ha compiuto in questi anni;
- partecipazione della Fondazione alla Giornata Nazionale della Previdenza, un'occasione per riflettere sulle tematiche del welfare;
- un articolo sulle donne che sempre più spesso scelgono di intraprendere la professione di agente, tra difficoltà ma anche molti successi;
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mercoledì 8 giugno 2011
Assemblea Annuale 2011: Rinnovato il Consiglio direttivo
Luciano Falgiano eletto Presidente
Rinnovo delle cariche, approvazione del bilancio, relazione del Presidente sui programmi di sviluppo: si è riunita con questi ordini del giorno, l'assemblea degli associati LANARC Usarci di Napoli. Quanto all'elezione del direttivo, l'assemblea ha nominato Presidente dell’Associazione Luciano Falgiano, Vice Presidente e segretario ad interim Luigi Doppietto, Achille Esposito (tesoriere), Nada Ciullini, Angelo Padrone, Antonio Pastore Carbone, Luigi Ricciardi, Guglielmo Travaglini, Daniele Tulino (consiglieri). Per la carica di probiviri sono stati eletti Vincenzo Semeraro, Luca Frattasio e Giuseppe Ribera. Formeranno il Collegio dei revisori Luigi Finicelli, Giuseppe Ramarony e Riccardo Santorelli. Alessandro Limatola, Marco Marsico, Vincenzo Semeraro, Francesco Farkas, Dario Carrano sono stati nominati Consiglieri di Presidenza.
Espletati gli adempimenti formali il presidente Falgiano ha illustrato i nuovi programmi per lo sviluppo dell'attività dell'associazione, la fidelizzazione degli associati e l'attrazione di nuovi iscritti nell'orbita del sindacato. Punto nodale della nuova organizzazione è il potenziamento del portale Lanarc Usarci, in parte già avviato ed il maggiore utilizzo degli strumenti telematici per lo scambio di informazioni con i soci e l'espletamento di nuovi servizi. Il tutto secondo il motto della Lanarc "AL CENTRO CI SEI TU", con uno spirito di fattiva collaborazione e nuovo entusiasmo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Successivamente l’Avv. Alessandro Limatola, con ampia disamina, ha fornito una serie di chiarimenti sulle complesse problematiche connesse agli Accordi Economici Collettivi di categoria soffermandosi in particolare su diversi aspetti normativi e contrattuali riguardanti le indennità di fine rapporto del mandato.
Il Dott. Mario Marsico ha fornito un’ampia panoramica delle novità riguardanti l’applicazione degli Studi di Settore per gli agenti di commercio e lo stato del contenzioso Irap alla luce delle ultime interpretazioni giurisprudenziali e amministrative.
Infine il Dott. Marco Marsico, responsabile dei servizi Web dell’Associazione e dei servizi di conciliazione sindacale nelle controversie di lavoro degli agenti di commercio, ha illustrato le nuove attività di comunicazione a favore degli associati.
Clicca qui per leggere la lettera del Presidente Falgiano
Clicca qui per il nuovo organigramma Lanarc Usarci
Rinnovo delle cariche, approvazione del bilancio, relazione del Presidente sui programmi di sviluppo: si è riunita con questi ordini del giorno, l'assemblea degli associati LANARC Usarci di Napoli. Quanto all'elezione del direttivo, l'assemblea ha nominato Presidente dell’Associazione Luciano Falgiano, Vice Presidente e segretario ad interim Luigi Doppietto, Achille Esposito (tesoriere), Nada Ciullini, Angelo Padrone, Antonio Pastore Carbone, Luigi Ricciardi, Guglielmo Travaglini, Daniele Tulino (consiglieri). Per la carica di probiviri sono stati eletti Vincenzo Semeraro, Luca Frattasio e Giuseppe Ribera. Formeranno il Collegio dei revisori Luigi Finicelli, Giuseppe Ramarony e Riccardo Santorelli. Alessandro Limatola, Marco Marsico, Vincenzo Semeraro, Francesco Farkas, Dario Carrano sono stati nominati Consiglieri di Presidenza.
Espletati gli adempimenti formali il presidente Falgiano ha illustrato i nuovi programmi per lo sviluppo dell'attività dell'associazione, la fidelizzazione degli associati e l'attrazione di nuovi iscritti nell'orbita del sindacato. Punto nodale della nuova organizzazione è il potenziamento del portale Lanarc Usarci, in parte già avviato ed il maggiore utilizzo degli strumenti telematici per lo scambio di informazioni con i soci e l'espletamento di nuovi servizi. Il tutto secondo il motto della Lanarc "AL CENTRO CI SEI TU", con uno spirito di fattiva collaborazione e nuovo entusiasmo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Successivamente l’Avv. Alessandro Limatola, con ampia disamina, ha fornito una serie di chiarimenti sulle complesse problematiche connesse agli Accordi Economici Collettivi di categoria soffermandosi in particolare su diversi aspetti normativi e contrattuali riguardanti le indennità di fine rapporto del mandato.
Il Dott. Mario Marsico ha fornito un’ampia panoramica delle novità riguardanti l’applicazione degli Studi di Settore per gli agenti di commercio e lo stato del contenzioso Irap alla luce delle ultime interpretazioni giurisprudenziali e amministrative.
Infine il Dott. Marco Marsico, responsabile dei servizi Web dell’Associazione e dei servizi di conciliazione sindacale nelle controversie di lavoro degli agenti di commercio, ha illustrato le nuove attività di comunicazione a favore degli associati.
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mercoledì 23 febbraio 2011
IRAP: NOVITA' SUL MODELLO 2011
NO IRAP PER AGENTI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
Con provvedimento del 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni del modello IRAP2011 che guiderà la compilazione del modello IRAP relativo all’anno 2010 per imprese e professionisti. Rispetto all’edizione precedente del modello (IRAP2010) balza all’occhio una evidente differenza. E’ scomparso dalle istruzioni relative alle persone fisiche (pag. 12) un inciso che fino all’anno scorso era presente e recitava: "si precisa che le attività produttive, ai fini fiscali, di reddito d’impresa, (come ad es. quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest’ultimo è connaturato alla nozione di impresa (cfr. circ. n. 45 del 13 giugno 2008)".
Questa assenza si fa sentire! Questo breve inciso infatti stava a testimoniare la posizione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate in tema di IRAP fino alla circolare n. 45 del 2008 che riteneva agenti di commercio e promotori finanziari sempre e comunque soggetti. A seguito delle sentenze della Cassazione del 26 maggio 2009, favorevoli invece agli agenti di commercio, l’Agenzia aveva invece mutato indirizzo e lo aveva fatto esplicitamente con la circolare n. 28 del 28/5/2010. Oggi, finalmente, l’Agenzia si adegua al nuovo indirizzo giurisprudenziale anche in sede di istruzioni alla compilazione del modello IRAP.
Gli ultimi dubbi sono dunque fugati: da oggi gli agenti di commercio senza autonoma organizzazione potranno senza preoccupazioni evitare di presentare il modello IRAP e di versare l’imposta relativa. (Centro Tributario Usarci)
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mercoledì 16 febbraio 2011
Il giornale dell'Agente di Commercio
PAG 1: ENASARCO: SALDA CERTEZZA IN UN MERCATO PRECARIO
PAG 2: Anno nuovo: tra bilanci e propositi
PAG 2: LA NOTA: L’arte è condivisione, volàno di idee e progetti
PAG 3: L'ANGOLO DEL COMMERCIALISTA: Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia
PAG 4: L'AVVOCATO RISPONDE: “...sugli ordini non confermati dalla mandante e sugli affari inevasi"
PAG 5: NUOVI STRUMENTI DA ADOTTARE: La PEC e FIRMA DIGITALE
PAG 6: LA BACHECA DELL'ASSOCIAZIONE
PAG 7: SERVIZI E CONVENZIONI
PAG 8: Scheda di adesione
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giovedì 20 gennaio 2011
ENASARCO: Polizza Assicurativa Agenti e Rappresentanti
La Fondazione Enasarco ha rinnovato la polizza con la compagnia Assitalia per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio o malattia.
La copertura è in vigore dal 01 novembre 2010 al 31 ottobre 2011.
Novità positiva è l'aumento della diaria giornaliera che può arrivare sino ad un massimo di € 87 (rispetto ai € 50 della precedente polizza).
Gli Uffici della segreteria Lanarc sono a Vs disposizione per fornirVi l'estratto completo della polizza e il supporto nella compilazione.
clicca qui per visualizzare la pagina dedicata Enasarco
è possibile, inoltre, estendere la sola garanzia Grandi Interventi Chirurgici ai familiari fiscalmente a carico tramite adesione volontaria.
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LA BUONAFEDE ( o la malafede)
di Gianni Di Pietro
(tratto da La Voce degli Agenti e Rappresentanti di Commercio)
“La buona fede comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole".
Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, per cui i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione ma anche sulla correttezza.
La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
buona fede soggettiva: ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (per esempio, art. 1147: Possesso di buona fede)
buona fede oggettiva (o correttezza): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente. “ WIKIPEDIA.
La buona fede è stata trattata per la prima volta nel rapporto di agenzia dalla direttiva europea 653/86 e successivamente recepita da nostro codice civile e ripresa poi dagli AA.EE.CC. sostituendo la vecchia formula “ il buon padre di famiglia”.
Certo è che doveva trattarsi di un Padre padrone, visto che i mandati di agenzia, quelli sottoscritti tra ditta mandante ed agente, prevedevano esclusivamente doveri verso il padre (dita) senza alcun richiamo o riferimento ai diritti dell'agente.
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(tratto da La Voce degli Agenti e Rappresentanti di Commercio)
“La buona fede comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole".
Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, per cui i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione ma anche sulla correttezza.
La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
buona fede soggettiva: ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (per esempio, art. 1147: Possesso di buona fede)
buona fede oggettiva (o correttezza): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente. “ WIKIPEDIA.
La buona fede è stata trattata per la prima volta nel rapporto di agenzia dalla direttiva europea 653/86 e successivamente recepita da nostro codice civile e ripresa poi dagli AA.EE.CC. sostituendo la vecchia formula “ il buon padre di famiglia”.
Certo è che doveva trattarsi di un Padre padrone, visto che i mandati di agenzia, quelli sottoscritti tra ditta mandante ed agente, prevedevano esclusivamente doveri verso il padre (dita) senza alcun richiamo o riferimento ai diritti dell'agente.
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