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giovedì 24 giugno 2010

APPELLO DELL'USARCI AL GOVERNO

Gli Agenti di Commercio difendono l'ente pensionistico
(articolo tratto da “Giornale del Piemonte”)

L’Usarci, Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, lancia il suo appello al governo Berlusconi. Quello legato al recente decreto legge sulla finanza pubblica voluto dall’esecutivo, infatti, è stato un risveglio piuttosto brusco per la categoria degli agenti, che hanno visto una spada di Damocle materializzarsi non tanto sulle loro teste, quanto sull’Enasarco, ovvero l’ente previdenziale e pensionistico. Il decreto legge, infatti, prevede un forte ridimensionamento dell’indipendenza della cassa, che è stata invece privatizzata da due decreti legislativi, uno del 1994 e uno del 1996. Insomma, una sorpresa sgradita, che ha lasciato gli agenti di commercio piuttosto stupiti e che ora li
spinge a chiedere al governo di porre rimedio in occasione della conversione in legge del decreto.
Per far sentire la propria voce, Usarci si è unita alle altre sigle della categoria (da Fnaarc a Fiarc, da Filcams Cigl a Fisascat Cisl, fino a Ugl terziario e Uiltucs
Uil) e ha firmato un documento in cui rilancia la questione all’esecutivo. «È vero che svolgiamo una funzione pubblicistica, visto che ci occupiamo di dare pensioni, ma
questo non implica il controllo pubblico diretto sull’attività dell’Enasarco», dice Antonello Marzolla, segretario nazionale dell’Usarci. «Da anni, infatti, la legge ci ha dato una dimensione privata e non vogliamo che si torni indietro, cancellando 70
anni di storia con un colpo di spugna». Da qui, dunque, l’appello accorato che l’intera categoria rivolge al governo: «Speriamo che in occasione della discussione per la conversione del decreto in legge ci sia la volontà di porre rimedio a questo
comma che ci riguarda e che è comparso improvvisamente, tra una versione e l’altra del testo del decreto», aggiunge Marzolla.
Uno spiraglio di dialogo, peraltro, emerge se si pensa al discorso che un esponente del governo ha fatto poco tempo fa proprio di fronte a una platea di agenti di commercio: «Il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, a Verona ci aveva rassicurato sul ruolo privatistico delle casse professionali», sottolinea Marzolla. L’appello è lanciato, ora si attende la risposta del governo.

giovedì 17 giugno 2010

Spese per vitto ed alloggio: fatture facoltative

Trasferta più leggera

Possono non essere richieste le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione - semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa - qualora i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.

È prassi sufficientemente normale che il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella contrattualmente stabilita, corrispondendo a fronte di questo spostamento una indennità e/o il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in questa occasione.

Fiscalmente si hanno criteri diversi di imposizione delle indennità e dei rimborsi a seconda che si tratti di trasferte effettuate nell'ambito del comune dove si trova la sede di lavoro o che si tratti di trasferte effettuate al di fuori da detto comune. Solo in quest'ultimo caso le indennità e i rimborsi spese godono di un regime di particolare favore, disciplinato dal comma 5 dell'articolo 51 del D.P.R. 917/86 (Tuir).

Per le indennità inerenti a trasferte fuori del comune sede di lavoro è stabilito che esse siano imponibili per la parte che eccede euro 46,48. al giorno elevate a euro 77,47 se la trasferta si svolge all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Sono espressamente escluse non solo le spese di viaggio bere e proprie, ma anche quelle di trasporto (Taxi, autobus,...) con ciò uniformando la disciplina a quella delle trasferte nell'ambito del territorio comunale ove trovasi la sede di lavoro.

Il comma 5 dell'articolo stabilisce ancora che, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio ovvero di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite della esenzione è ridotto di un terzo. Detto limite è ridotto di due terzi nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o se, entrambi, sono forniti gratuitamente.

Si è, di fatto, inteso disciplinare il caso di rimborso misto che si verifica quando al dipendente, oltre alla indennità sia riconosciuto anche il rimborso analitico delle spese di vitto e di alloggio sostenute per la trasferta. In tal caso si verificherà:

• la riduzione di un terzo nel caso di rimborso solo di una delle due tipologie di spese – alloggio o vitto- o, in quei casi in cui l'alloggio o il vitto sono forniti gratuitamente;
• la riduzione di due terzi nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che delle spese di vitto,o, in quei casi in cui le spese sia di vitto che di alloggio sono fornite gratuitamente.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferta o missione fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro non concorrono alla formazione del reddito:

• i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fermo restando che fra le spese di viaggio sono comprese anche quelle erogate sotto forma di indennità chilometrica;
• i rimborsi di altre spese, sostenute dal dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di euro 15,49 su territorio nazionale elevate a euro 25,82 per le trasferte all'estero. Sono da includere in questa voce spese quali quelle riferite al telefono, la lavanderia, le mance, i parcheggi.Con la circolare n.25/E del 19 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce una interessante precisazione sulle modalità di documentazione delle spese per vitto ed alloggio sostenute, dal lavoratore, in occasione della trasferta.

Modificando il precedente orientamento espresso con la circolare del 3 marzo 2009, n.6/E, l'Agenzia riconosce che possono non essere richieste le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa – qualora i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile. In tal caso, poiché la scelta dell'operatore configura la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e ammetterne, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Con la precedente circolare, invece, l'Agenzia aveva sostenuto la indetraibilità del costo relativo all'IVA nel caso in cui, il beneficiario del servizio di ristorazione o alberghiero, avendo diritto al rilascio della fattura non l'avesse richiesta.

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa

UNICO 2010: slitta al 6 luglio la scadenza per i versamenti

Ecco cosa cambia

E' stato rinviato dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, il termine per il versamento di Unico.
La proroga, si legge in una nota del Tesoro, e' stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il decreto prevede la possibilita' di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

Lo stesso decreto stabilisce anche a favore dei Caf e dei professionisti abilitati un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2010 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.

Il differimento e' stato concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei Cud/2010 da parte dei sostituti d'imposta.

È il terzo anno che viene concessa la proroga (la prima nel 2007, ma si saltò il 2008), sfruttando una possibilità concessa dalla legge. Negli ultimi due anni, in particolare, la ragione dello slittamento è stata determinata dal ritardo del rilascio della versione definitiva di Gerico, fatto a sua volta dovuto alla necessità di elaborare i correttivi per adeguare gli studi di settore alla crisi economica e finanziaria in atto. Utilizzando il tempo fissato dalla legge, lo slittamento dei termini fissato dal Dpcm è quindi di 20 giorni.

Riepilogando, quindi, la scadenza del 16 giugno si sposta al 6 luglio 2010, mentre quella del 16 luglio 2010 – che comporta l'obbligo del pagamento dello 0,40% in più, si sposta dal 7 luglio al 5 agosto 2010.

La mini-proroga di 20 giorni dei versamenti riguarda, come detto, i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, partecipanti compresi.

Per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, rimane invece fermo il termine del 16 giugno 2010 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2009, nonché a titolo di acconto della prima rata 2010, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Aumento che è invece dovuto per i contribuenti estranei agli studi di settore che pagano dal 17 giugno al 16 luglio 2010. Sono "estranei" agli studi di settore anche i contribuenti che applicano il regime dei minimi e quindi anche per costoro rimangono fermi gli ordinari termini per i versamenti.

Il differimento a favore dei contribuenti "interessati" dagli studi di settore si estende a tutti i versamenti "legati" al termine per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Unico compreso.

Ad esempio, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore, così come per tutti gli altri versamenti che i contribuenti "interessati" dagli studi di settore devono effettuare entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Con la mini-proroga dei versamenti si modificano anche gli importi dovuti dai contribuenti interessati dagli studi di settore che pagano a rate le imposte di Unico 2010.

Al riguardo, si ricorda che sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula: "C" per "i" per "t" diviso 36mila, in cui "C" è l'importo, "i" è l'interesse del 4% annuo, e "t" è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il "metodo commerciale", intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.

In proposito, va tenuto conto che, applicando il "metodo commerciale", si considerano 360 giorni annui e, per coerenza, tutti i mesi vengono considerati di 30 giorni.

La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima si determina quindi considerando che: tutti i mesi sono di 30 giorni; gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.

A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.

(tratto da finanzautile.org)

mercoledì 9 giugno 2010

NUOVA SEZIONE DEL SITO LANARCUSARCI.IT

INAUGURATA LA SEZIONE "UTILITY DOWNLOAD"

Il sito lanarcusarci.it inaugura una nuova sezione dedicata alle utility/download.
In questa sezione verranno pubblicati documenti, moduli, schede e vari file che potranno esserti utili nella tua attività di agente di commercio.

La sezione sarà continuamente aggiornata anche grazie ai vostri consigli e suggerimenti (lascia un commento su questo post oppure inviaci una email)

lunedì 7 giugno 2010

ENASARCO: RATEO PENSIONE GIUGNO/LUGLIO 2010

ANOMALIA RATEO PENSIONE
La Fondazione ci segnala, con nota dell’Ufficio Servizio Prestazioni e Gestione Pensioni del 4 giugno 2010, una anomalia che di seguito dettagliamo.
Nella fase di test dei dati per il pagamento del rateo di pensione Giugno-Luglio 2010, è stato rilevato uno scarto da parte del sistema informatico interbancario, con conseguente blocco del pagamento, per circa 8.900 pensioni che solitamente vengono accreditate mediante bonifico bancario.
Gli accertamenti effettuati tempestivamente dalla Fondazione hanno individuato quale causa del fenomeno la riorganizzazione interna di alcuni istituti bancari che ha portato alla modifica dei codici IBAN di numerosi correntisti, tuttavia senza successiva comunicazione alla Fondazione di tali cambiamenti da parte ne degli Istituti di credito ne dei singoli interessati.
La Fondazione quindi, aI fine di garantire comunque il pagamento del rateo di pensione, ha disposto, nei confronti di detti pensionati, la trasformazione temporanea della modalità di pagamento da accredito sul conto corrente (non attivabile in presenza di un codice IBAN errato) ad assegno circolare da recapitarsi a mezzo posta.
Contemporaneamente è stata inviata a ciascuno degli 8.900 pensionati, con posta prioritaria, una comunicazione in cui si avverte che il prossimo rateo di pensione sarà corrisposto a mezzo assegno bancario e che per ripristinare la modalità di pagamento mediante bonifico è necessario che il pensionato comunichi alla Fondazione Ie sue nuove coordinate bancarie.
II Contact Center e gli uffici centrali/periferici della Fondazione sono a disposizione per ogni chiarimento del caso.

QUOTE ROSA ALLA LANARC

Nada Ciullini neo Consigliere di Presidenza

Nel consiglio direttivo della nostra associazione, per una sempre piu' ampia partecipazione democratica all'attivita' associativa ed al fine di rappresentare al meglio le esperienze lavorative dell'intera categoria, è stata nominata Consigliere di Presidenza la collega Nada Ciullini.

Alla stessa gli auguri di un proficuo lavoro e di futuri successi.

Clicca qui per l'organigramma Lanarc

sabato 5 giugno 2010

XXII CONGRESSO NAZIONALE USARCI

















Il XXII Congresso USARCI si è tenuto nella città di Verona.
Il nostro sindacato era rappresentato da tre delegati: il Presidente Federico Parlato, il Vicepresidente Luciano Falgiano e il segretario Luigi Doppietto; hanno partecipato, inoltre, per quanto riguarda i loro impegni congressuali, l’avvocato Alessandro Limatola, il dottor Marco Marsico e il dottor Roberto Ruffino.
Il giorno dell’apertura ha visto la presenza di oltre 300 persone che hanno assistito alla relazione del Presidente nazionale Umberto Mirizzi e al saluto delle numerose autorità presenti, fra le quali il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi.

Dopo il saluto delle autorità sono iniziati i lavori congressuali con gli interventi dei delegati che, nella quasi totalità, hanno posto l’accento su due argomenti: la formazione professionale e l’unità sindacale tanto auspicata e finalmente ritrovata.
Terminati gli interventi si è dato luogo alle elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali USARCI: Mirizzi confermato alla Presidenza.
“Gli obiettivi che intenderò raggiungere nel corso del prossimo mandato triennale saranno quelli di rafforzare la presenza dell’Unione sul territorio, di dare maggior dignità alla nostra categoria professionale e di fare squadra per ottenere i risultati che meritiamo” ha sottolineato il rieletto presidente. Mirizzi ha inoltre fatto sapere che intende promuovere “un tavolo di concertazione permanente con tutte le altre sigle sindacali della categoria degli agenti di commercio”.

Nel corso dei lavori congressuali sono state messe in luce le principali tematiche che interessano la categoria: dall’aggiornamento della regolamentazione fiscale (con specifico riferimento alla deduzione dell’automezzo e all’esenzione Irap) all’accordo economico collettivo con Confindustria.
Il lavoro del nostro sindacato napoletano è stato premiato con l’elezione di un consigliere, Doppietto, un membro effettivo dei Probiviri, Parlato, ed un membro supplente dei sindaci, Falgiano. Un buon risultato che deve essere da sprone per continuare ad impegnarci sempre di più a tutela della nostra categoria, soprattutto in questo periodo difficile, attraversato da una profonda crisi economica.

Visualizza il nuovo organigramma Usarci


INDENNIZZO INPS PER CESSAZIONE ANTICIPATA ATTIVITA'

E' utile ricordare a tutti i colleghi che nel DDL n. 1315 "Anticrisi" è stato reintrodotta la possibilità di richiedere all'INPS per gli anni 2009/2011 l'indennizzo per la cessazione anticipata dell'attività.

Il decreto legge, soprannominato della "Rottamazione delle Licenze", interessa, come in passato, anche gli Agenti di Commercio, ed è particolarmente interessante in questo momento in cui molti colleghi sono costretti a cessare l'attività in conseguenza della grave crisi economica.


Chi ha diritto "all'indennizzo" quando e quanto:

- chi ha compiuto i 62 anni (57 se donna)

- e che ha almeno 5 anni di versamenti nella Gestione Commercianti INPS

- deve cessare l'attività fra 1/1/2009 e il 31/12/2011

- deve cancellarsi dal Registro Imprese

- deve cancellarsi anche dal Ruolo Agenti di Commercio

- non deve prestare altra attività lavorativa

- l'assegno viene erogato anche a chi percepisce già pensione INPS o Enasarco

- l'indennizzo ammonta a € 443,12 (nel 2008)(2010 non ancora noto)

- viene pagato dal mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS

- fino al raggiungimento di 65 anni se uomo, 60 se donna

Per una vacatio legis, nessuna possibilità di ottenere l'indennizzo è riconosciuta a coloro che hanno cessato l'attività durante il 2008. Tutte le domande presentate vengono regolarmente respinte dall'INPS.

CLICCA QUI PER IL MODULO DA PRESENTARE ALL'INPS

giovedì 3 giugno 2010

IRAP - Circolare n. 28 E del 28 maggio 2010

Notizie positive per gli Agenti di Commercio dall'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 28 E del 28 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate fa esplicito riferimento agli agenti di commercio e ai promotori finanziari per quanto concerne l’assoggettamento IRAP.

In estrema sintesi vengono ripresi gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e viene aperta la strada alla valutazione caso per caso della mancanza di autonoma organizzazione che è il presupposto indispensabile per il non assoggettamento all’Irap.

In sostanza viene abbandonata la tesi rigida espressa dalla precedente circolare n. 45/E del 2008 per la quale l’agente di commercio solo perchè incluso nel reddito di impresa è automaticamente soggetto Irap.

E’ con tutta evidenza che l’attività di pressione svolta dall’USARCI, con le altre organizzazioni sindacali, ha prodotto risultati concreti, ottenuti con una attività incessante ed impegnativa (e poi ancora ci sono agenti che sostengono che il sindacato non serve!!).

clicca qui per scaricare la circolare

Direttiva “Bolkestein” e Legge 204/85

Abolito il Ruolo Agenti ma vengono mantenuti i requisiti professionali per accedere all'attività
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato lievemente la legge 204/85 istitutrice del ruolo Agenti e rappresentanti di commercio.

Dall’ 8 maggio 2010 infatti (data in cui è entrato in vigore del DLgs 26.03.2010) è stato soppresso il Ruolo Agenti pertanto, coloro che intendano accedere alla professione dovranno attenersi alle nuove disposizioni normative.

La Circolare Ministeriale (n. 3635/C del 6.05.2010), che fornisce le prime indicazioni procedurali, stabilisce che per svolgere l’attività di agente di commercio è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi, morali e professionali:
1) Non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
2) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali e giuridiche;

In alternativa a quanto previsto dal punto 2:
- aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non
continuamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
oppure
- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale riconosciuto.