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martedì 30 giugno 2009

l’Usarci ha ottenuto la vittoria sull’IRAP!

IRAP NON DOVUTA SE NON SUSSISTE AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Nei giorni scorsi è stata depositata una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 12110) a favore degli Agenti di Commercio sul tema IRAP. E’ questo l’ultimo tassello del lungo tira e molla tra contribuenti, la nostra Organizzazione e l’Amministrazione Finanziaria, che ha visto per lungo tempo avvicendamenti di fronte sull’assoggettabilità degli Agenti di Commercio a questa imposta. Tutti i gradi di giudizio sono stati interessati e dopo la sentenza del febbraio 2008 (n. 2702), questa ultima della Cassazione esamina la questione entrando nel dettaglio ed esprimendo un parere che riteniamo di condividere pienamente.
In questi anni abbiamo suggerito di proporre richiesta di rimborso dell’imposta pagata al fine di poter vantare il titolo, ove si fosse modificato il presupposto dell’assoggettabilità.
Ebbene, ora ciò è avvenuto e citando la sentenza ultima della Cassazione possiamo dire:“Pertanto, anche con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario (quest'ultimo per l'ipotesi che lo stesso non sia un "lavoratore dipendente", come è possibile che egli sia alla luce dell'art.31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:«In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all'art. art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni».
Ove quindi ricada in queste fattispecie l’imposta NON risulta più dovuta.
Clicca qui per verificare la propria posizione e valutare quale azione intraprendere per l’IRAP degli anni passati ed in particolare per il 2009.

mercoledì 17 giugno 2009

Recupero IRAP: Cosa fare

LE STRATEGIE DA ADOTTARE PER IL RECUPERO IRAP
(a cura del Centro Tribuario)

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).

PRIMA DOMANDA: Esiste una autonoma organizzazione?

Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.

Se la risposta è:

SI: si continua ad essere soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dell’IRES o IRPEF pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma telematica a partire dal 14 settembre 2009 (l’avvio della procedura, originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).
NO: si può passare alla domanda successiva


SECONDA DOMANDA: Si sono già presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?

Se la risposta è:

NO:
occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.


PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
Le strade possibili sono:

IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze della Cassazione. In questo caso ci si continuerà
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti sentenze e non versare l’IRAP. E’ possibile seguire questa strada utilizzando tre diverse modalità:
  1. Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
  2. Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell’anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.
  3. Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l’anno precedente andranno chiesti a rimborso.

Si ricorda che l’assenza di autonoma organizzazione e la strada da percorrere va attentamente valutata caso per caso e anno per anno.

Clicca qui per leggere la circolare del Centro Tributario