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venerdì 4 dicembre 2009

ENASARCO: CESSIONE DEL QUINTO

PROGETTO DI CONVENZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha recentemente deliberato di dar via alle procedure affinché i propri pensionati possano contrarre prestiti secondo le modalità della cessione del quinto pensionistico (Legge n.80 del 14/05/05).
La Fondazione stipulerà al riguardo un’apposita convenzione con gli Istituti erogatori iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del D. Lgs n.385/93, perchè sia garantita la qualità del servizio e la possibilità di ottenere condizioni contrattuali favorevoli rispetto a quelle medie del mercato.
Riteniamo che il nuovo servizio sarà operativo nei primi mesi del prossimo anno e comunque non prima che la Fondazione abbia dato corso alle procedure necessarie per la stipula delle convenzioni con i migliori istituti eroganti; e sia inoltre stato realizzato all’interno del portale internet (www.enasarco.it) uno spazio dedicato al simultaneo raffronto di tutte le offerte disponibili.


lunedì 30 novembre 2009

CON AUTO IN LEASING PATENTI PIU' SICURE

Macchina in leasing? No alla decurtazione punti patente se l’agente di polizia non ha accertato l’identità del conducente

Con la sentenza n.20611/2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente nei confronti di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente : «in caso di violazione delle norma sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo connesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario conducente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 del nuovo Codice della Strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione».

venerdì 27 novembre 2009

USARCI: Rivendicazioni sindacali a carattere fiscale

Le organizzazioni sindacali nazionali degli agenti e rappresentanti di commercio presenteranno il giorno 3 dicembre 2009, a Roma presso l’Hotel Nazionale a Piazza Montecitorio, un documento unitario per chiedere a Governo e Parlamento l’introduzione di correttivi.


L’U.S.A.R.C.I. insieme a F.N.A.A.R.C., FIARC, UILTUCS – UIL, FISASCAT – CISL e UGL presenterà a Roma, nel corso di una conferenza stampa, un documento unitario riguardante le rivendicazioni fiscali degli agenti e rappresentanti di commercio.

La generale situazione di crisi economica si riflette con pesanti conseguenze sulla Categoria ed a questo si aggiunge il fatto che gli agenti non fruiscono di ammortizzatori sociali o di interventi di sostegno al reddito, come altre categorie lavorative.

La recessione economica del 2009 ha comportato per gli Agenti, che intermediano quasi il 70% del Pil una pesante diminuzione degli ordini, pari al 25%. E le stime sul 2010 non sono certo favorevoli!

Ecco perché le Organizzazioni sindacali nazionali hanno deciso di unire le loro voci.
Quella che preoccupa gli agenti di commercio è una situazione fiscale gravosa: per i sindacati occorrono interventi urgenti e la soluzione ai problemi non può essere ulteriormente procrastinata.

Gli interventi richiesti riguardano l’introduzione di diversi correttivi: dalla deducibilità della spesa di acquisto delle autovetture alla “sterilizzazione” degli studi di settore, dalla riduzione dei contributi di previdenza Inps all’inizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio alla definizione di “autonoma organizzazione” ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’Irap.

martedì 17 novembre 2009

RIMBORSO IRAP

Istanza di rimborso e contenzioso tributario

L'Agente di Commercio privo di autonoma organizzazione può presentare istanza di rimborso IRAP all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (clicca qui per verificare la propria posizione).

Il termine per presentare istanza di rimborso dell'IRAP non dovuta per mancanza del presupposto impositivo è di 48 mesi e decorre dalla data del versamento del saldo o dell'acconto.

Affrettati a presentare l’istanza per non perdere la possibilità del rimborso delle imposte non dovute e già pagate per le quali si prescrive il diritto.
(Esempio: il 30 novembre p.v. scade il termine per poter presentare istanza di rimborso relativa ai pagamenti Irap effettuati il 30/11/2005).

A fronte dell'istanza, l'Amministrazione finanziaria può:

negare esplicitamente il diritto al rimborso e in tal caso occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di diniego espresso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria;

negare il diritto al rimborso implicitamente con silenzio rifiuto della competente Agenzia, in tale caso occorre presentare ricorso dopo il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione dell'IRAP non dovuta non si prescriva.

La Lanarc Usarci, attraverso la fiduciaria CED IMPRESA, fornisce supporto per la predisposizione e presentazione dell'istanza per il rimborso IRAP eventualmente spettante ed, occorrendo, attraverso professionisti abilitati, l'instaurazione del relativo contenzioso tributario presso la Commissione Provinciale competente in caso di silenzio/diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il compenso per l'opera prestata sarà dovuto, nella misura preconcordata con l'interessato, unicamente al deposito della sentenza di primo grado favorevole all’agente salvo il rimborso delle spese vive (marche da bollo, raccomandate, ecc.) sostenute per l'avvio e l'istruttoria della pratica da corrispondersi all'atto della presentazione dell'istanza.

Per maggiori informazioni
contatta la Segreteria Lanarc Usarci

giovedì 12 novembre 2009

ENASARCO: POLIZZA ASSICURATIVA

Polizza Cumulativa di Assicurazione a favore degli Agenti di Commercio

La Fondazione Enasarco ha stipulato una polizza con la compagnia Assitalia per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio o malattia.
La copertura è in vigore dal 01 novembre 2009 al 30 aprile 2010.
Gli Uffici della segreteria Lanarc sono a Vs disposizione per fornirVi l'estratto completo della polizza e il supporto nella compilazione.


clicca qui per visualizzare la pagina dedicata Enasarco

lunedì 9 novembre 2009

L'USARCI in TV - Seconda puntata

Puntata del 15 ottobre 2009

2° Appuntamento televisivo della trasmissione dedicata agli Agenti di Commercio andata in onda su Carpediem Sat (canale SKY 932) e Telecittà il 15/10/2009.

Ospiti di questa puntata l'On. Prof. Iles Braghetto già Parlamentare Europeo, il Presidente Apindustria di Padova Tito Alleva, il docente "qualità agenti e rappresentanti" Ottavio Baia, l'Avvocato Alberto Clo ed il Dottore Commercialista Fabrizio Tagliabracci.
Conduce in studio il Presidente Usarci di Padova e Rovigo Claudio Bilato.

Vi ricordiamo che il prossimo incontro andrà in onda giovedi 12 novembre alle ore 21.30.

La trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso internet sul sito www.telecitta.tv.

Sono ben accetti commenti o consigli sulle tematiche da affrontare in trasmissione.


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martedì 20 ottobre 2009

L'Avvocato risponde: "Rassegna del Merito"

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

La Corte di Appello di Napoli rigetta le doglianze del ricorrente, agente monomandatario, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità, per insussistenza di giusta causa, del recesso dal contratto di agenzia intimatogli dalla società committente.
In particolare, la controversia verte sulla possibilità di qualificare uno specifico contegno dell’agente, consistente nella contestuale conduzione di due distinti contratti di agenzia con imprese tra loro non concorrenti, quale gravissimo inadempimento contrattuale, tale da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.).
Non trovano fondamento, nel convincimento dei giudici del gravame, le due principali argomentazioni avanzate a sostegno della tesi di parte attorea e dirette, da un lato, a dimostrare l’accondiscendenza della società recedente alla summenzionata situazione; dall’altro, a conferire particolare rilevanza al mancato inserimento del contestato contegno tra quelli espressamente annoverati, dal contratto individuale, quali cause di risoluzione dello stesso.
clicca quì per leggere l'intero articolo (pubblicato su Guida al Lavoro - Il sole 24 ore)

venerdì 16 ottobre 2009

IL PERICOLO DELLA CONCILIAZIONE

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

Con l'AEC settore commercio del marzo 2009, è stato inserito il diritto della mandante a PRETENDERE la conciliazione per pagare l'indennità suppletiva di clientela. Il rischio, non remoto, anzi certo, è che insieme alla indennità suppletiva di clientela la mandante furbescamente inserisca per l'ignaro e spesso ignorante agente, la clausola generale:” LE PARTI DICHIARANO DI NON AVER NULL'ALTRO A PRETENDEREPER IL RIPASSATO RAPPORTO DI AGENZIA” . Così facendo, anche se l'agente dovesse scoprire che la mandante non gli ha liquidato alcune provvigioni, gli ha sottaciuto consegne o altro, non può più rivendicare alcunchè, pertanto la conciliazione rappresenterebbe un vantaggio esclusivo per la sola mandante.
(continua...)

martedì 13 ottobre 2009

Mutui: via alle rinegoziazioni. Guida alla scelta

Tre mesi di tempo: è questo il limite a disposizione di tutti i mutuatari che hanno ricevuto la lettera dagli istituti di credito in cui si comunicano i termini della Convenzione tra le banche e il ministero del Tesoro sulla rinegoziazione dei mutui.
Ora chi ha sottoscritto un finanziamento a tasso variabile - prima del 29 maggio 2008 - può decidere se aderire alla proposta “Tremonti”, ma attenzione, l’opzione proposta non è l’unica strada percorribile per “modificare” il proprio mutuo.
Ci sono infatti altre possibilità per il mutuatario: la rinegoziazione "Bersani" (senza spese per il cliente), la portabilità gratuita del mutuo o l'estinzione del mutuo e la contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.

Ecco una piccola guida

RINEGOZIAZIONE (ABI-GOVERNO)
Con la rinegoziazione "imposta" il mutuo viene trasformato da tasso variabile al tasso fisso del 2006 e la durata si allunga: la differenza rispetto alla rata originaria viene accumulata su un conto di finanziamento accessorio sul quale grava il tasso Irs a 10 anni (maggiorabile fino allo 0,5%) e che dovrà essere restituito alla fine del periodo di ammortamento.
Nell'immediato i mutuatari pagheranno di meno, ma considerando l'allungamento della durata del mutuo e la variabilità del tasso del conto accessorio, il rischio è quello di trovarsi a pagare più di quanto previsto.
In pratica si tratta di un allungamento del piano di ammortamento del mutuo, e non di un risparmio, o uno sconto per il cliente.
La scelta sembra più adatta per chi si trova in effettiva e contingente difficoltà nel pagare le rate del mutuo o per chi è moroso e non può ottenere condizioni più vantaggiose né dalla propria né da altra banca.

RINEGOZIAZIONE BERSANI
E’ un atto unilaterale della banca (che può quindi rifiutarsi di concederla) attraverso il quale è possibile modificare lo spread applicato, il tipo di tasso (variabile, fisso o misto) o anche la durata del finanziamento.
Non è necessario stipulare un nuovo contratto, ha il pregio di essere gratuita, non comporta la perdita dei benefici fiscali e interessa potenzialmente tutte le tipologie di mutuo.

SURROGA
Con questa scelta si possono cambiare tutti i parametri del prestito (tasso, durata) e i costi sono in genere ridotti e inferiori a mille euro, dato che viene richiesto l'atto scritto (le cui spese vengono spesso rimborsate dalla banca che subentra) e la perizia sull'immobile.
Non è però possibile variare il debito residuo, una complicazione che rende inadatta questa soluzione a chi è alla ricerca di ulteriore liquidità o ha intenzione di consolidare altri debiti in corso.

NUOVO MUTUO
Questa è la possibilità più onerosa, poiché comporta il pagamento della penale di estinzione, ove prevista (e solo per i mutui stipulati anteriormente al febbraio 2007), la cancellazione dell'ipoteca e la stipula di un nuovo atto di mutuo dal notaio, una nuova perizia, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva (0,25% sull'erogato): spese che possono complessivamente arrivare anche a qualche migliaio di euro.

(fonte: finanzautile.org)

martedì 29 settembre 2009

L'USARCI in TV - Prima puntata

Puntata del 10 settembre 2009



Puntata inaugurale della nuova trasmissione televisiva dedicata agli Agenti di Commercio andata in onda su Telecittà il 10/09/2009.
Ospiti della trasmissione il Presidente Nazionale Federazione Usarci Umberto Mirizzi, il Presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco, il Presidente della Camera di Commercio di Padova Roberto Furlan, il Presidente Apindustria di Padova Tito Alleva e il docente "qualità agenti e rappresentanti" Ottavio Baia.
Conduce in studio il Presidente Usarci di Padova e Rovigo Claudio Bilato.
Vi ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda giovedi 15 ottobre alle ore 21.30.
La trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso internet sul sito www.telecitta.tv
Sono ben accetti commenti o consigli sulle tematiche da affrontare in trasmissione

giovedì 17 settembre 2009

L'Avvocato risponde: Il “merito” dell’agenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

Il presente contributo intende ripercorrere l’iter argomentativo seguito da alcuni giudici di merito campani all’atto della risoluzione di taluni dei più rilevanti e, talvolta, spigolosi aspetti della disciplina del contratto di agenzia. Le sentenze cui si fa rispettivamente riferimento, in ordine di trattazione, sono quella del Tribunale di Napoli, dott. RobertoPellecchia in funzione di Giudice del lavoro, del 4 giugno 2008, nonché quella del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Pasquale Serrao d’Aquino, del 12 luglio 2007.

Video-intervista a Roberto Giannecchini

"La crisi si farà ancora sentire": le ricette Usarci

Video-intervista a Roberto Giannecchini, vice presidente nazionale Usarci e presidente della sede Usarci di Savona.

Il sindacato autonomo degli agenti di commercio parla di una professione fondamentale per il nostro sistema produttivo. "Servono meno tasse e più sostegno al credito"...

giovedì 10 settembre 2009

Agenti di commercio e crisi economica

Il quadro della situazione del Segretario Nazionale Antonello Marzolla in un'intervista rilasciata a "il Sole 24 ore".

Stiamo vivendo una crisi molto profonda. A dirlo è Antonello Marzolla, segretario nazionale dell'Usarci e responsabile della omologa associazione piemontese Aparc.

"Assistiamo ad una ripresa a livello industriale, ma per la piccola e media impresa il percorso è ancora lungo e di riflesso anche per il nostro mondo, che è a metà tra i produttori e i venditori rimane la sofferenza.
(...continua)

Clicca qui per leggere l'intero articolo

martedì 8 settembre 2009

Trasmissione televisiva “Usarci”

L'Usarci in TV

L’Associazione di Padova e Rovigo ha raggiunto un importante accordo con l’emittente regionale “Telecittà”.
L’accordo permetterà di essere in onda ogni mese, a partire dal mese di settembre, con una propria trasmissione dedicata agli agenti di commercio.
Il programma verrà condotto dal Presidente di Padova e Rovigo Claudio Bilato e vi potranno partecipare avvocati, commercialisti e professionisti che collaborano con l’Usarci, oltre che i componenti della nostra Organizzazione.
Le trasmissioni potranno anche essere viste sull’emittente satellitare “Carpediem” (canale 932 di Sky) o in alternativa in streaming attraverso internet sui rispettivi siti www.telecitta.tv e www.carpediemsat.eu .
La nostra Federazione ha assicurato la presenza nella trasmissione inaugurale, in onda il 10 settembre p.v. alle ore 21:30, del Presidente Nazionale Umberto Mirizzi e del Presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco.

martedì 1 settembre 2009

Nuovo codice della strada del Ddl: tutte le novità

Dalle multe ai limiti a 150 km/h

Il nuovo codice della strada, approvato pochi giorni fa dalla Camera, è pronto per l'ultimo via libera sulle nuove norme su limiti di velocità, guida per i giovani, introiti delle multe e gestione dei punti della patente.
Punto primo: multe decisamente più pesanti per chi guida troppo veloce. Chi supererà di oltre 40 chilometri orari i limiti, avrà una multa alzata da 370 a 500 euro mentre per chi supererà di 60 all'ora oltre il limite, arriverà a 779 euro (ora è di 500). I primi, poi, perderanno sei punti invece di dieci, ma avranno la patente sospesa per un periodo doppio rispetto a oggi.
Tre punti in meno, invece, di cinque, per chi supera di poco i limiti. In autostrada, nei tratti sorvegliati dal Tutor, il limite si potrà alzare a 150 km/h. Niente più autovelox ‘all’ultimo minuto sulle strade’: l'apparecchio nelle strade extraurbane non potrà essere distante più di un chilometro dal segnale con il limite di velocità.
Niente più possibilità di noleggiare autovelox e apparecchi per infrazioni semaforiche, ripagando il noleggio con una quota degli introiti; i comuni potranno usare solo strumenti di loro proprietà o in leasing. Previsto anche un taglio del 3% nei trasferimenti statali ai comuni che non dedicheranno al miglioramento della rete stradale almeno il 50% dei soldi degli automobilisti.
Sarà possibile dilazionare fino a 60 rate se la multa supera i 400 euro e colpisce chi ha un reddito annuo inferiore a 10.628 euro. Per quanto riguarda i neo patentati, nei primi tre anni da patentati, però, si sarà soggetti a sospensioni della patente più lunghe di un terzo (alla prima infrazione) o della metà (dalle infrazioni successive) rispetto a quelle previste per gli altri automobilisti.
Tolleranza zero, invece, per chi guida in stato di ebrezza, con una multa da 155 euro (che raddoppia se si provoca un incidente) per chi nei primi tre anni di patente viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Le stesse regole sono previste per chi guida per professione, mentre per tutti gli altri rimane il limite europeo dello 0,5, con multe a partire da 500 euro e sospensione della patente fino a due anni. Sanzioni più gravi in caso di incidente.

giovedì 23 luglio 2009

SONO MERAVIGLIATO: Considerazione semiseria delle mandanti

Articolo tratto da www.agentierappresentanti.com
(di Gianni Di Pietro)

E' sufficiente che un agente si rivolga al proprio sindacato o al proprio legale per vedersi riconosciuti i propri crediti, che immancabilmente arriva la telefonata del titolare o amministratore, per lo più di medie o piccole imprese, che con toni paternalistici, e di rimprovero esordiscono:
"Giovanni, sono meravigliato nel leggere la lettera che mi hai fatto scrivere dal legale. Come, il nostro rapporto è stato così lineare, corretto, quasi fraterno, ed ora ti rivolgi al sindacato? Potevi telefonarmi e ci saremmo accordati, e poi cosa sono tutte quelle somme che mi chiedi?"
(continua...)

martedì 30 giugno 2009

l’Usarci ha ottenuto la vittoria sull’IRAP!

IRAP NON DOVUTA SE NON SUSSISTE AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Nei giorni scorsi è stata depositata una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 12110) a favore degli Agenti di Commercio sul tema IRAP. E’ questo l’ultimo tassello del lungo tira e molla tra contribuenti, la nostra Organizzazione e l’Amministrazione Finanziaria, che ha visto per lungo tempo avvicendamenti di fronte sull’assoggettabilità degli Agenti di Commercio a questa imposta. Tutti i gradi di giudizio sono stati interessati e dopo la sentenza del febbraio 2008 (n. 2702), questa ultima della Cassazione esamina la questione entrando nel dettaglio ed esprimendo un parere che riteniamo di condividere pienamente.
In questi anni abbiamo suggerito di proporre richiesta di rimborso dell’imposta pagata al fine di poter vantare il titolo, ove si fosse modificato il presupposto dell’assoggettabilità.
Ebbene, ora ciò è avvenuto e citando la sentenza ultima della Cassazione possiamo dire:“Pertanto, anche con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario (quest'ultimo per l'ipotesi che lo stesso non sia un "lavoratore dipendente", come è possibile che egli sia alla luce dell'art.31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:«In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all'art. art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni».
Ove quindi ricada in queste fattispecie l’imposta NON risulta più dovuta.
Clicca qui per verificare la propria posizione e valutare quale azione intraprendere per l’IRAP degli anni passati ed in particolare per il 2009.

mercoledì 17 giugno 2009

Recupero IRAP: Cosa fare

LE STRATEGIE DA ADOTTARE PER IL RECUPERO IRAP
(a cura del Centro Tribuario)

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione impongono lo studio di una strategia, da parte degli agenti di commercio senza autonoma organizzazione, per recuperare l’IRAP versata in passato ed evitarne il pagamento in futuro (sempreché persista l’assenza di autonoma organizzazione).

PRIMA DOMANDA: Esiste una autonoma organizzazione?

Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.

Se la risposta è:

SI: si continua ad essere soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dell’IRES o IRPEF pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma telematica a partire dal 14 settembre 2009 (l’avvio della procedura, originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).
NO: si può passare alla domanda successiva


SECONDA DOMANDA: Si sono già presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?

Se la risposta è:

NO:
occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.


PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
Le strade possibili sono:

IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze della Cassazione. In questo caso ci si continuerà
a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti sentenze e non versare l’IRAP. E’ possibile seguire questa strada utilizzando tre diverse modalità:
  1. Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
  2. Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell’anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.
  3. Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l’anno precedente andranno chiesti a rimborso.

Si ricorda che l’assenza di autonoma organizzazione e la strada da percorrere va attentamente valutata caso per caso e anno per anno.

Clicca qui per leggere la circolare del Centro Tributario

giovedì 28 maggio 2009

L'Avvocato risponde: Opportunità per gli agenti dal "nuovo" codice civile

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

Capita di frequente che la preponente ometta di inviare, specie dopo la risoluzione del rapporto, l’estratto conto delle vendite concluse con i clienti della zona fino alla cessazione del contratto e di quelle concluse dopo tale momento, semprechè relative ad affari trattati dall’agente prima di cessare la propria attività; capita, inoltre, che, ad insaputa dell’agente esclusivo, concluda affari con i clienti della sua zona senza dargliene comunicazione e soprattutto senza pagargli le relative provvigioni.

Da cui, visto il recente favorevole orientamento della Corte di Cassazione in tema d’indennità ex art. 1751 c.c., l’opportunità di acquisire la prova preventiva in ordine al procacciamento di nuovi clienti da parte dell’agente e/o allo sviluppo degli affari con quelli esistenti, come quella relativa
alla percezione di sostanziali vantaggi da parte della preponente.

venerdì 15 maggio 2009

Iniziative a favore agenti della regione Abruzzo

La Federazione, vicina al momento di profondo sconforto della gente abruzzese, sta vagliando tutte le ipotesi per dare un concreto sostegno ai nostri colleghi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso.
Crediamo nel nostro spirito associativo e siamo intenzionati a promuovere un’azione simile a quella comunicata dalla Fondazione Enasarco, andando a devolvere le somme raccolte a quegli iscritti che le Sedi Usarci sul territorio vorranno presentarci.

Al momento abbiamo provveduto ad aprire un conto corrente bancario apposito ove voler confluire tutte le donazioni:
USARCI "Emergenza terremoto Abruzzo"
Iban IT06 IOS41862 340113S7 0324 021

Vi comunichiamo sin da ora, nella fortunata ipotesi che nessuno dei nostri iscritti sia stato colpito da questa tragedia, che l’intero importo raccolto sarà devoluto ad un Ente governativo per l’acquisto di materiale/beni o mezzi per la ricostruzione di infrastrutture ad uso pubblico attraverso una donazione.

venerdì 8 maggio 2009

Auto: comprarla in un altro Stato europeo ora è più semplice. Ecco il motivo

Piccola rivoluzione nel mercato dell’auto: da oggi comprare un auto o un qualsivoglia autoveicolo all’estero, nell’ambito dei Paesi membri della UE, è diventato più facile.
E’ infatti entrato in vigore il nuovo regolamento della Commissione UE che permetterà all’acquirente di ottenere immediatamente dal concessionario che vende l’auto o il veicolo, un certificato di conformità – richiesto fino ad oggi da tutte le Motorizzazioni nazionali per immatricolare un veicolo acquistato all'estero - che gli consentirà di oltrepassare molto più facilmente tutte le controversie amministrative vigenti fino ad oggi.
Da oggi ci sarà dunque meno burocrazia e meno procedure da seguire per i cittadini che vogliono acquistare un veicolo nuovo in un altro Stato membro dell'Ue. Tale regolamento varrà per tutti quei veicoli che avranno ottenuto la Certificazione della UE dopo il 29 aprile 2008 e riguarderà esclusivamente gli autoveicoli nuovi.
Il possesso del certificato di conformità diventerà obbligatorio per l’immatricolazione di tutti i nuovi veicoli ed in tutti gli Stati Sarà il costruttore del veicolo a rilasciare il certificato, attestando che il veicolo è conforme alle disposizioni tecniche in vigore nell'Unione Europea e che può dunque circolare liberamente in tutti gli Stati membri. dell’Ue.
Per fare un esempio, sarà possibile acquistare, un’auto nuova in Germania immatricolandola in Italia, dove si risiede, presentando semplicemente il certificato di conformità europeo all'autorità responsabile dell'immatricolazione del proprio Paese di residenza.
Il certificato di conformità include anche dati relativi ai requisiti ambientali del veicolo, che sono indispensabili per i regimi fiscali applicati al veicolo.
fonte: finanzautile.org

mercoledì 29 aprile 2009

NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 del decreto del ministro dell’Economia del 26 marzo 2008, entra in vigore il nuovo regime dell’IVA per cassa. Da oggi i soggetti che hanno realizzato nel 2008 o prevedono di realizzare nel 2009 in caso di avvio dell’attività un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 (e non hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive) possono decidere di emettere fatture a clienti (salvo quelli che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge) con IVA ad esigibilità differita.
Ciò significa che l’esigibilità dell’IVA non avviene più al momento dell’emissione della fattura, ma viene differita al momento del pagamento della stessa. Tale differimento non può comunque superare l’anno, trascorso il quale senza che il pagamento sia avvenuto, l’imposta diviene esigibile.
L’applicazione del regine prevede l’indicazione in fattura, a pena di decadenza dell’agevolazione, della dicitura “Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2”. Si rende noto infine che al differimento dell’esigibilità dell’IVA si accompagna il differimento della detraibilità dell’IVA per i soggetti che ricevono fatture con applicazione del nuovo regime. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: chi applica il regime deve essere consapevole che a fronte del beneficio che ricade sull’agente che emette la fattura ad esigibilità differita vi sarà un costo sulla casa mandante, che si vedrà costretta a procrastinare la detrazione dell’IVA.
Si sottolinea come l’applicazione del regime, studiato per sostenere la posizione finanziaria delle piccole imprese, comporterà la necessità di monitorare attentamente i movimenti finanziari connessi alle operazioni attive ad esigibilità differita. Si rende noto, infine, che il regime non deve necessariamente essere applicato a tutte le operazioni: è possibile selezionare quelle da sottoporre all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA con l’indicazione in fattura delle
indicazioni legislative sopra riportate.

giovedì 23 aprile 2009

Riunione Commissione degli Esperti sugli studi dei settore

Con la riunione del 4 aprile 2009, la Commissione degli Esperti sugli studi di settore ha formalizzato la presa di coscienza da parte dell’Amministrazione finanziaria dello stato di crisi in cui versa l’economia e della conseguente necessità di adottare provvedimenti restrittivi in relazione all’applicazione degli studi di settore nel periodo in questione.
Per quanto concerne la categoria degli agenti di commercio, la Commissione ha deciso un abbassamento del parametro relativo alle spese per carburante che dunque peseranno meno, rispetto al passato, nel calcolo dei ricavi
puntuali. Tale rettifica è giustificata dal fatto che le maggiori spese per carburanti sostenute nel 2008 rispetto al passato sono molto spesso non il frutto di una più intensa attività ma, più semplicemente, della crescita del costo del carburante.
L’operazione trova dunque giustificazione e non può che essere apprezzata. Come fatto notare tuttavia dall’ Usarci alla Commissione, un peso più rilevante ed altrettanto fondato avrebbe avuto, sul calcolo dei ricavi puntuali, anche una correzione del parametro legato al volume intermediato. E’ infatti di tutta evidenza come il periodo di crisi non comporterà solo una diminuzione dei volumi intermediati (elemento colto dallo studio di settore), ma anche una diminuzione delle provvigioni su questi percepite (elemento non colto dagli studi di settore).
Nondimeno, in sede di Commissione, l’Amministrazione pubblica ha promesso, nell’applicazione dello studio di settore per il periodo di crisi, una certa flessibilità di utilizzo in sede di accertamento ed un costante monitoraggio dell’andamento della situazione economica.

martedì 14 aprile 2009

L'Avvocato risponde: I soggetti del contratto di agenzia

I soggetti del contratto di agenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)


L’attività di agenzia, consistente nella promozione stabile di affari per conto del preponente in una zona determinata (art. 1742 c.c.), è in concreto espletabile nelle forme più svariate, e non necessariamente secondo canoni rigidi e prestabiliti: ciò perché le situazioni e le esigenze che si pongono sono diverse da settore a settore, nonché da caso a caso.
Da cui il possibile rifluire nell’alveo contrattuale tanto dell’agente che espleti l’attività avvalendosi di una organizzazione e di mezzi, quanto di quello che impieghi esclusivamente il proprio lavoro.

martedì 31 marzo 2009

Semaforo rosso: la multa è nulla se non c'è il vigile

Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso non basta per fare una contravvenzione. Ci deve essere anche il vigile. Parola di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n.7388/2009 ha infatti stabilito che per fare la multa è necessaria la presenza di un agente sia perchè questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perchè, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci. D'ora in avanti dunque gli apparecchi fotografici di rilevamento automatico istallati nei pressi degli incroci potrebbero servire a poco a meno di non garantire per ognuno di essi la presenza di chi è abilitato a fare contravvenzioni. In un primo momento il caso era stato preso in esame dal Giudice di Pace che però aveva dato torto all'automobilista. Di diverso avviso la Corte che ha accolto in pieno il ricorso ribadendo la necessità della presenza in loco degli agenti.

Fonte: Roberto Cataldi

Da Pirelli incentivi per sostituire i pneumatici

Buona iniziativa del Gruppo Pirelli che lancia un programma di incentivi per la sostituzione dei pneumatici.
L’iniziativa, totalmente autofinanziata, prevede un contributo per l'acquisto di carburante a chi deciderà di sostituire le proprie gomme con prodotti eco-compatibili Pirelli.
La misura, come ha spiegato l’azienda "è finalizzata a sostenere la domanda in un difficile momento di congiuntura economica e a stimolare l'adozione di prodotti a basso impatto ambientale per ogni segmento del mercato dell'auto".
Il programma di incentivi prevede, in collaborazione con Eni e per i soci del programma You&Agip, un contributo per l’acquisto di carburante che può arrivare fino a 60 euro a seconda del tipo di pneumatico della famiglia Cinturato acquistato da fine maggio a fine luglio.

clicca qui per maggiori dettagli sul sito pirelli

lunedì 16 marzo 2009

L'Avvocato risponde: La promozione di affari

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)

L’art. 1742 c.c. individua nella promozione di affari – tal’è l’invito al cliente a formulare una determinata proposta – l’obbligazione fondamentale dell’agente, rispetto alla quale altre attività (come, a esempio, il prendere contatto con i clienti, l’esibire e comparare campionari e listini, il dare inizio a trattative, il trasmettere al preponente l’eventuale ordine), assumono una veste del
tutto secondaria.
È lecito chiedersi se tale prestazione si sostanzi in una obbligazione di risultato o piuttosto di mezzi.

lunedì 16 febbraio 2009

Rinnovo AEC settore Commercio

Settore Commercio: Firmato il nuovo Accordo Economico Collettivo

(dal sito Usarci)

Nella riunione del 16 febbraio u.s. svoltasi presso la sede della Confcommercio, dopo una vivace contrapposizione argomentata con molto vigore da entrambi le parti, datoriali ed agenti, si è giunti ad una sintesi che ha sostanzialmente soddisfatto entrambi i fronti, portando alla sottoscrizione dell’accordo economico collettivo da parte di tutte le Organizzazioni degli agenti senza nessuna esclusione.L’accesa discussione si è sviluppata nel confronto tra la proposta datoriale inviateci in data 12 febbraio u.s. e la piattaforma sottoscritta da tutte le Organizzazioni di parte agente (ad eccezione di Cgil – Filcams) consegnata alla Confcommercio in data 26 novembre 2008.La riunione si è conclusa alle ore 16:45 con la sottoscrizione dell’accordo economico allegato alla presente (allegato n.3).La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta con l’apposizione della firma dell’Usarci da parte di Umberto Mirizzi, Antonello Marzolla, Roberto Giannechini e Massimiliano Baldini e l’assenso del Presidente Onorario Ciano Donadon che ha partecipato alla riunione.A firma apposta in calce del nuovo AEC del Commercio non possiamo che commentare favorevolmente il nuovo accordo anche tenuto conto di due elementi:- la particolare situazione economica del nostro Paese;- la sottoscrizione del medesimo da parte di tutte le sigle consorelle, Cgil-Filcams compresa.

L'Avvocato risponde: il “passaggio” del contratto a società

Il "passaggio" del contratto alla società

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)


Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare casi in cui l’agente – vuoi per normale avvicendamenti societari, vuoi per esigenze di carattere fiscale – decide di «trasformarsi» costituendo una società (quasi sempre sas o snc) e «trasferendo» a tale nuovo soggetto il o i contratti di agenzia in essere.
Si tratta di un fenomeno assai diffuso nella pratica degli affari che, però, se non ben gestito, può determinare la perdita dell’ «anzianità» maturata e, quindi, delle indennità di cessato rapporto.
In casi come quello appena prospettato, per non perdere i diritti maturati, è necessario che l’agente cedente conferisca il mandato alla nuova società ovvero proponga alla mandante la cessione del contratto in essere.

lunedì 9 febbraio 2009

Da oggi TUTOR in Tangenziale di Napoli

Tutor Tangenziale di Napoli: 80 km/h ed incassi da favola

Le multe scattano da oggi, ma la sperimentazione effettuata nelle scorse settimane ha già fatto capire come andrà: sarà una “strage” di automobilisti beccati oltre il limite di velocità. Ovvero, multe a bizeffe. Dalla mezzanotte è ufficialmente entrato in funzione un terribile “mastino” elettronico: si chiama Tutor ed è quello che “segue” 24 ore su 24 gli automobilisti in Tangenziale, non gli dà scampo, li fotografa in ogni tratta e calcola impietosamente la media impiegata tra una fotocamera e la succesiva. Chi supera gli 80 chilometri all’ora è nei guai:

- 148 euro di sanzione se lo sforamento rientra nei 90 Km/h sul contachilometri;
- tra i 10 ed i 40 km/h in eccesso (quindi entro i 120 km/h) a casa verrà recapitato un verbale di 594 euro;
- oltre i 40 ed entro i 60 km/h oltre il limite la multa è fino a 1.458 euro;
- oltre i 60 km/h in eccesso di pagherà fino a 2000 euro.

Per le infrazioni superiori al limite dei 10 km/h scattano anche le decurtazioni dei punti sulla patente:
- 5 punti fino a 40 km/h in più,
- 10 punti in meno se si va oltre.

Ad esempio, un bolide sorpreso a superare i 150 all’ora comporta 2000 euro di multa, 10 punti in meno e la sospensione della licenza di guida per tre mesi. Superare per due volte il limite di oltre 60 km/h in un biennio porta al ritiro della patente. C’è poco da scherzare. «Anche perchè bisogna portare soprattutto a casa la pelle», dice il direttore dell’Aci di Napoli, Antonio Coppola. La Tangenziale è infatti da tempo in cima alla classifica italiana delle strade dove accadono gravi incidenti stradali, spesso mortali. Ora però si potrebbero annche studiare nuovi limiti di velocità, adeguandoli al livello dei controlli e alla tecnologia delle auto. E migliorare tanti punti della superstrada urbana: magari con più asfalto fonoassorbente e anti-accumulo dell’acqua piovana. Fanno paura i dati delle simulazioni effettuate finora con il Tutor che spiava (in gran segreto) i napoletani al volante: si arriva fino a 36.000 verbali al giorno. Se considerassimo solo quelli di fascia bassa (quindi da 148 euro), significherebbero 5 milioni 328.000 euro di introiti ogni 24 ore. Ovvio che la cifra crollerà, sapendo dell’esistenza del Tutor: ma si tratta comunque di incassi da favola, specie per la facilità con cui si rischia di superare un limite tanto basso su una strada “veloce”. Dove finirà il “fiume” d’oro che si prevede arrivi dalle tasche dei napoletani che viaggeranno oltre gli 80 km/h? I soldi andranno al Ministero dell’Interno tramite la Polizia Stradale. «Invece sarebbe giusto che una gran parte restasse qui, a Napoli, per garantire massicci investimenti proprio sulla sicurezza tradale e sui servizi da offrire agli automobilisti - dice il consigliere comunale Marco Mansueto (Ip) -. Non devo essere io a suggerire al ministro Maroni (della Lega) il “federalismo stradale”: se i multati sono in gran parte napoletani, perchè tutti i soldi devono finire altrove?». Anche il popolo di Facebook insorge a proposito del Tutor in Tangenziale ed è nato il gruppo: stavolta i 600 iscritti in poche ore (i dati sono di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato valori Collinari) chiedono che si «possa almeno andare a 100 all’ora, visto che il limite di marcia di 90 all’ora è previsto perfino sulle strade provinciali». Richiesta sensata: pare infatti che i tecnici siano al lavoro per alzare i limiti in alcuni tratti della Tangenziale. Ma non subito.
(fonte: notiziarioitaliano.it)
e tu cosa ne pensi? lascia un commento.

sabato 7 febbraio 2009

Auto: dal Governo via agli incentivi

Ecco in dettaglio i bonus approvati
Finalmente è arrivato il via libera del Cdm al decreto legge per il rilancio del settore auto e dei consumi.
La manovra si attesta tra 1,8 e 2 mld di euro e riguarderà le auto, veicoli commerciali, motorini, elettrodomestici e mobili. Il bonus rottamazione sia per i i veicoli commerciali che per le auto e i motorini durerà fino a dicembre.

AUTO
Gli incentivi varieranno a seconda delle caratteristiche dell'autovettura e delle emissioni di Co2.
Bonus di 1.500 euro per chi rottama una vecchia Euro 0-2 immatricolate entro il 1999 e acquista una Euro 4-5 con emissioni inferiori a 140 G/Km se a benzina e a 130 G/Km se diesel.
Bonus fino a 5.000 euro per i veicoli verdi, cioè quelli a Gpl, metano, idrogeno ed elettriche con emissioni di co2 inferiori a 120 grammi per Km e contemporaneamente rottama un veicolo vecchio.
Per chi acquista auto ecologiche senza rottamazione:
l'incentivo è di 1500 euro per auto alimentate a metano, elettricità e a idrogeno con emissioni maggiori di 120 g/Km di CO2.
3500 euro per auto alimentate a metano, elettricità e, idrogeno con emissioni inferiori a 120 g/Km di CO2
1500 euro per auto alimentate a Gpl con emissioni maggiori di 120 g/Km di CO2.
2000 euro per auto alimentate a Gpl con emissioni minori di 120 g/Km di CO2.
Per le auto ecologiche l'incentivo in caso di acquisto con rottamazione si cumula con i 1.500 euro previsti per la rottamazione.

VEICOLI COMMERCIALI
Incentivo di 2.500 euro anche per i veicoli commerciali leggeri a fronte di rottamazione di veicoli euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 31/12/1999.
Il bonus sale fino a 4.000 euro per acquisto (senza rottamazione) di veicoli nuovi innovativi alimentati a metano, Gpl o idrogeno.
In caso di rottamazione l'incentivo l'importo complessivo sale 6.500 euro.
Previsto anche un incentivo di 500 euro per trasformare le auto a benzina in Gpl e 600 euro per trasformare i veicoli da benzina a metano.

MOTO
Per le 2 ruote sono previsti incentivi pari a 500 euro per l'acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria Euro O, oppure Euro 1.
Salta sia per le auto che per i motorini l'ipotesi del bollo gratis.

ELETTRODOMESTICI E MOBILI
Per chi ristruttura casa e cambia il mobilio o acquista elettrodomestici nuovi (frigo e lavatrici) c'è un bonus fiscale che può arrivare fino a 2.000 euro.
In pratica il Dl introduce una detrazione Irpef del 20% per chi acquista elttrodomestici o mobili ed ha effettuato lavori di ristrutturazione dell'immobile.
La spesa complessiva su cui si potrà calcolare il bonus fiscale è fissata in 10.000 euro.
(fonte finanzautile.org)

mercoledì 4 febbraio 2009

Decreto Anticrisi - Indennizzo aziende commerciali

Circolare n° 09/09

Riceviamo pronta e precisa informazione dal nostro rappresentante al Comitato amministratore della Gest. Contributi e Prestazioni prev. degli esercenti attività commerciali presso l’Inps, Federico Rossetto, dell’avvenuta proroga del dispositivo di cui all’oggetto che di seguito riportiamo.
Nel DDL 1315 “Anticrisi” recentemente approvato, all’art. 19-quater, è stata introdotta la proroga per gli anni 2009/2011 dell’Indennizzo per la Cessazione Anticipata dell’attività previsto dal precedente D.L. n. 207 del 28.3.1996
Inoltre è stato stabilito che l’indennizzo, ora, verrà corrisposto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. E’ stato posto rimedio al vuoto che si era creato, dopo l’introduzione delle “finestre” per la pensione di vecchiaia, fra il momento del compimento dei 65 anni (60 se donna) e la decorrenza della pensione.
Il decreto legge, soprannominato della “Rottamazione delle licenze”, interessa, come in passato, anche gli Agenti di Commercio.

(...continua)

clicca qui per leggere l'intera circolare

giovedì 29 gennaio 2009

L'Avvocato risponde: Obbligo d’invio relazioni periodiche alla mandante

Relazioni alla mandante

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)



Sovente ci si chiede se l’agente sia obbligato ad inviare relazioni periodiche alla mandante e se,
per questa attività, abbia diritto ad un compenso aggiuntivo.
Per poter rispondere al quesito è necessario individuare gli obblighi dell’agente, i relativi limiti ed
i suoi corrispondenti diritti. Al riguardo è bene premettere che, ex art. 1746 c.c. e art 1, AEC 20 marzo 2002 e 26 febbraio 2002, l’agente deve, tra l’altro, fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Se questo è l’obbligo gravante sull’agente, può affermarsi che illegittimo è il comportamento di quelle case mandanti che pretendono l’invio di rapporti giornalieri oppure settimanali sulle visite effettuate alla clientela, sulle somme incassate e su tutte le eventuali ulteriori attività richieste.

mercoledì 28 gennaio 2009

60 anni di Usarci: Buon Compleanno!

Buon Compleanno USARCI!

Al termine della seconda guerra mondiale, tutte le categorie professionali tentarono di affrancarsi dal sistema corporativo e tra queste anche quella degli Agenti e Rappresentanti di Commercio che in varie parti d’Italia iniziarono ad organizzarsi.
A Venezia un gruppo di Agenti, guidati da Ernesto Borella e Vittorio Todesco, promosse la costituzione di un’Associazione territoriale per essere svincolati dalla Confederazione del Commercio. Questa associazione operò per due anni, per fare proselitismo, senza norme statutarie ma con le regole della democrazia.
Il 6 marzo 1948 il Sindacato di Venezia formalizzò la sua costituzione.
L’anno precedente, il 1947, i veneti cominciarono a prendere contatti con un’analoga organizzazione esistente a Bari, fondata il 9 gennaio 1945 e denominata “Sarci”, e cominciarono a porsi l’obiettivo di creare una Unione Nazionale dei Sindacati di Categoria.
Fu nell’incontro del maggio 1948 che i sindacati di Venezia e di Bari, concordarono la costituzione di quella che è oggi la Federazione Nazionale Usarci e così nominato un Comitato promotore, finalmente, il 1949, dinanzi al notaio dott. Vico di Bologna, nacque formalmente al quale partecipò anche il neo costituito Sindacato di Parma.
La sede della Federazione fu collocata a Venezia; medesima città del primo Presidente Nazionale Ernesto Borella. L’ubicazione della sede nazionale nella città del Presidente eletto è stata consuetudine durata sino al 1990 quando la Federazione Nazionale fu definitivamente stabilita in Roma.
Successe al dimissionario Borella, nel 1952, l’allora Vicepresidente Enrico Martucci di Bari e nel frattempo ai tre Sindacati originari se ne erano aggiunti altri quattordici .
L’Usarci, assunse pertanto quella configurazione di rappresentatività che le consentì di ottenere il riconoscimento da parte delle Autorità Governative e fu chiamata ad esprimere un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Enasarco.
Conquista storica fu poi il riconoscimento conferito negli stessi anni dalle Organizzazioni delle Case Mandanti che apprezzarono subito le impostazioni dell’U.S.A.R.C.I. come garante della Categoria e come controparte nelle trattative per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi.
Il primo Accordo Economico Collettivo sottoscritto dall’USARCI insieme ad altre organizzazioni di categoria (che nel frattempo si erano costituite) porta la data del 20 giugno 1956. Da allora il Sindacato non ha mai mancato un appuntamento che fosse utile per gli Agenti e Rappresentanti che con lungimiranza ha rappresentato e continua a rappresentare.
L’USARCI, pur non avendo mai manifestato la presunzione di essere la prima della classe, ha centrato, nel corso degli anni, una serie di obiettivi che si sono poi tradotti in norme legislative. Si rammentano in particolare, i più significativi che hanno modificato la figura dell’Agente commerciale in merito alla sua professionalità ed al suo futuro:

- La legge 12 marzo 1968 n. 361 ha introdotto il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio garantendo, per la prima volta, la professionalità della Categoria.
- Il D.P.R. 30 aprile 1968 n.758 ha ristrutturato l’intero sistema previdenziale dell’ENASARCO consentendo un calcolo ai fini pensionistici che potesse tener conto della effettiva situazione contributiva dell’Agente e Rappresentante.
Da queste due prime fondamentali tappe normative sono poi scaturite la Legge 2 febbraio 1973 n. 12 sulla natura e i compiti dell’ENASARCO e la Legge 3 maggio 1985 n. 204 che rinnovando il Ruolo Agenti ha ancora più qualificato l’Agente di Commercio.
Fondamentale è stata l’attività dei vertici della Federazione Nazionale per giungere –negli anni- al riconoscimento dell’ENASARCO come Fondazione, eliminando, il rischio di assorbimenti da parte di altri Enti. Con la privatizzazione del 1994 si è inteso migliorare la qualità dei sevizi, ma essenzialmente si è voluto che la Fondazione fosse governata dagli Agenti di Commercio.
Non poche sono state le conquiste anche in sede fiscale: in più occasioni, è stata riconosciuta espressamente l’esistenza della Categoria degli Agenti e Rappresentanti. Nel 1994, a maggior tutela della Categoria, è stato istituito, con lo scopo di fornire a tutti gli associati una adeguata assistenza fiscale, il Caaf Usarci: unico centro autorizzato di assistenza fiscale per i professionisti delle vendite riconosciuto con Decreto direttoriale del 1998.
Non si possono, e non si devono dimenticare le tante battaglie che sono state affrontate per il bene comune della Categoria e che hanno portato ad una maggior tutela della professione: citarle tutte sarebbe impossibile ma ricordare le ultime è doveroso:
- Nel 1992 la Legge 128 ha riconosciuto la competenza nelle controversie di lavoro del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente;
- nel 1999 l’abolizione Star del Credere e l’anno successivo la regolamentazione del Patto di non concorrenza post contrattuale.
Sintetizzare in poche righe il lavoro pluridecennale di tante persone è impresa non facile che rischia di rimanere astratta e quindi priva di valore, se non viene almeno in parte legata a tutti coloro che, nel tempo, hanno rappresentato l’USARCI. Ciascuno, con le proprie caratteristiche, con i propri pregi ed i propri difetti, ha operato e continua ad operare con la convinzione che l’USARCI deve andare avanti, si deve distinguere e deve garantire la Categoria.
I Presidenti che si sono susseguiti nel corso degli anni sono stati:
Ernesto BORELLA (Venezia)
Enrico MARTUCCI (Bari)
Adriano PRETTI (Torino)
Elio DE PADOVA (Torino)
Leone ALBERTI (Genova)
Enrico NICOLINI (Genova)
Francesco DE PASQUALE (Napoli)
Lorenzo RIGHETTI (Torino)
Ciano DONADON (Treviso)
Umberto MIRIZZI (Bari) – attualmente in carica

Grazie a loro tutti e, naturalmente, grazie a tutte le Sedi che costituiscono il Sindacato, a tutti i componenti dei Consigli Direttivi, ai collaboratori ed al personale succedutosi negli anni: tutti quanti insieme hanno reso possibile questa grande e significativa esperienza sindacale che fonda le sue radici sulla indipendenza e sulla effettiva rappresentanza delle istanze della Categoria.
L’USARCI festeggia quest’anno i suoi 60 anni di vita e con Lei ogni agente di commercio che le ha dato fiducia ed il proprio appoggio.

Roma 29 gennaio 2009

giovedì 22 gennaio 2009

FIRR: Indennità di Risoluzione Rapporto

Le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia

(rubrica a cura del dott. Mario Marsico)



Con il presente articolo, e con quelli che seguiranno, vengono affrontate le complesse problematiche in ordine alla spettanza e quantificazione delle indennità di fine rapporto competenti all’agente, nonché al trattamento fiscale delle stesse.
Trattasi di una materia di particolare interesse per l’operatore pratico di diritto, vertendo gran
parte del contenzioso giudiziario al riguardo sul riconoscimento del an, e sulla determinazione del
quantum, debeatur in base alle disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e da quella prevista dagli accordi collettivi vigenti nel settore (AEC).
Si rende, quindi, preliminarmente opportuno ricostruire il dato positivo distinguendo tra regole
poste dal nostro codice civile e quelle venutesi a formare con gli AEC stipulati tra le organizzazioni sindacali delle case mandanti e quelle rappresentative della categoria
degli agenti.

martedì 20 gennaio 2009

Modifiche alla normativa tributaria riguardante il ravvedimento operoso

Il Centro tributario ci segnala una novità nel settore fiscale riguardante il ravvedimento operoso, ossia la possibilità per il contribuente di provvedere autonomamente, senza che sia intervenuto accertamento da parte dell’Amministrazione tributaria a regolare il mancato o insufficiente pagamento di un’imposta, con l’applicazione di una sanzione e di un interesse ridotti rispetto a quanto sarebbe liquidato in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di agevolare la ripresa economica, il legislatore ha inteso venire incontro alle esigenze delle imprese disponendo la riduzione della sanzione:

• Qualora la violazione venga sanata entro un mese dalla scadenza del tributo, la sanzione prevista passa dal 3,75 % al 2,50%;

• Qualora invece il contribuente provveda a versare il tributo in data successiva ai trenta giorni dalla scadenza e comunque entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è avvenuta la violazione, la sanzione applicata sarà del 3% anziché del 6%


leggi il comunicato Usarci

mercoledì 14 gennaio 2009

Dl anticrisi: le principali misure per le famiglie

Novità per mutui, affitti e bollette
Il governo ha incassato la fiducia della Camera sul testo del dl anticrisi, come modificato dalle commissioni di Montecitorio. Ora il provvedimento dovrà passerà all'esame del Senato, per essere convertito, senza ulteriori modifiche, entro il 28 gennaio.

BONUS FAMIGLIE
Nel 2009 arriverà un bonus da un minimo di 200 euro fino a 1.000 euro per famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un reddito fra i 15 e i 22 mila euro.
Il tetto sale a 35 mila euro per i nuclei familiari con un portatore di handicap a carico. Il beneficio verrà modulato in base al numero dei figli e al reddito e il termine per la domanda e' fissato al 28 febbraio. L'operazione costa 2,4 miliardi.

MUTUI
Lo Stato si accollerà parte delle rate sui mutui per la prima casa. Pagherà di tasca propria la parte eccedente della rata di un mutuo a tassa variabile quando il tasso di riferimento supererà il 4 per cento.

AFFITTI
In arrivo 20 milioni per l'anno 2009 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

BONUS PANNOLINI
Arriva un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale per i figli da 0 a 3 mesi. L'aiuto è riservato alla platea che ha gia' diritto alla social card.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le tutele vengono estese anche ai lavoratori che finora ne erano esclusi, come gli atipici. Potrà variare il mix di contributi regionali e statali ma non il tetto massimo del sostegno.
Le risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione potranno essere usate per il sostegno al reddito, ma occorrerà prima il sì della conferenza unificata e della Ue.

BONUS ENERGIA
Torna l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5 anni.

LUCE E GAS
Le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica, avranno diritto anche allo sconto sulla bolletta del gas.

PEDAGGI AUTOSTRADE
Gli adeguamenti delle tariffe autostradali restano congelati fino al 30 aprile, pur restando validi "i contratti di concessione e le relative previsioni tariffarie.

TRENI
Arriva il blocco delle tariffe ferroviarie sulle tratte regionali per aiutare i pendolari.

DETASSAZIONE PREMI
Viene prorogata la detassazione dei premi di produttività, ma non varrà per gli straordinari. Aumenta inoltre il tetto di reddito da 30 a 35 mila euro e sale anche la quota dei premi detassabili da 3 mila a 6 mila euro.

(fonte: finanzautile.org)

martedì 13 gennaio 2009

Il giornale dell'Agente di Commercio

ONLINE IL NUOVO NUMERO



PAG 1: L’augurio del Presidente della LANARC
PAG 2: Nuovi uffici per la LANARC
PAG 3: Modifiche al regime dell’IVA
PAG 4: Diritti e doveri del “subagente”
PAG 5: Enasarco & Lehman Brothers
PAG 6: La bacheca dell’associazione