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lunedì 20 ottobre 2008

L'indennità per cessazione del rapporto di agenzia deve essere determinata secondo la Normativa Europea

Sentenza Corte di Cassazione – art. 1751 c.c.
"In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della Direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art. 17, n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione. Pertanto l'art.1751c.c. (anche nel testo successivo al D.Lgs. n.65 del 1999) va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.
Tale conclusione non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per l'art. 17 della direttiva gli stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente".
clicca qui per il testo integrale della sentenza

lunedì 6 ottobre 2008

RISCHIO FALLIMENTO: Quali rischi corrono i correntisti e gli azionisti bancari?

I correntisti bancari non vanno confusi con gli azionisti - i primi godono delle tutele più ampie, ed è pressoché trascurabile la possibilità di danni, mentre i secondi, in quanto soci, chiaramente risentono appieno dei cattivi risultati economici dell'azienda.
Proviamo a fare qualche ragionamento sugli effetti di (ipotetiche in Italia, per il momento) difficoltà di una banca.
Parliamo degli effetti diretti (cioè solo quelli relativi al rapporto banca-cliente, non consideriamo le conseguenze di effetti sull'economia di una crisi bancaria)

1) Correntisti
Possiamo dire tranquillamente che i correntisti possono dormire sonni tranquilli, in quanto in caso di fallimento e liquidazione di una banca sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Deposti (fino a 103 mila euro per posizione)
Ma soprattutto, l'eventualità di un fallimento di una banca commerciale è piuttosto remota: la strada percorsa è sempre stata quella della vendita forzata ad un altro soggetto (a volte, di fatto, allo Stato), che subentra quindi alla banca in difficoltà come controparte.

2) Anche chi ha un mutuo o un prestito, per gli stessi motivi, rischia poco. Va però evidenziato che in qualche contratto di prestito la banca si riserva la facoltà di chiedere la restituzione immediata dell'intera cifra prestata.
L'applicazione di queste clausole è improbabile anche in caso di grosse difficoltà (e l'eventuale legittimità nell'applicazione andrebbe verificata), però se questa clausola è presente, avrebbe senso prepararsi almeno mentalmente un "piano B", per poter restituire il prestito (cioè per farsi prestare i soldi da qualcun altro, in pratica - chiedo un altro prestito per restituire l'attuale).
Credo che valga come regola generale che non bisogna farsi cogliere di sorpresa da quello che è scritto nei contratti che si è firmato.

3) Azionisti
Chiaramente i soci di un'azienda in difficoltà sono coloro che subiscono in modo più forte le conseguenze di una crisi dell'azienda, e di conseguenza gli azionisti sono quelli più esposti a perdite in queste situazioni: in caso di fallimento di una società, gli azionisti possono perdere anche l'intero capitale versato.

4) Investitori
L'aver sottoscritto un fondo o simili gestito da una banca o una finanziaria in difficoltà non causa necessariamente la perdita del proprio investimento: dipende, fondamentalmente, da che cosa ha in portafoglio il fondo.
Se, per fare un esempio limite, il fondo ha investito in Titoli di Stato, questi non si azzerano certo di valore perché il gestore del fondo entra in crisi.
Chiaramente, in caso di liquidazione del fondo (e di rimborso delle quote) la vendita non viene fatta alle migliori condizioni possibili, e quindi è possibile in questo caso perdere qualcosa, ma si tratta normalmente di una frazione del valore, non dell'intero investimento.