Con la sentenza n.20611/2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente nei confronti di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente : «in caso di violazione delle norma sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo connesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario conducente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 del nuovo Codice della Strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione».
lunedì 30 novembre 2009
CON AUTO IN LEASING PATENTI PIU' SICURE
Con la sentenza n.20611/2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente nei confronti di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente : «in caso di violazione delle norma sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo connesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario conducente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 del nuovo Codice della Strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione».
venerdì 27 novembre 2009
USARCI: Rivendicazioni sindacali a carattere fiscale
La generale situazione di crisi economica si riflette con pesanti conseguenze sulla Categoria ed a questo si aggiunge il fatto che gli agenti non fruiscono di ammortizzatori sociali o di interventi di sostegno al reddito, come altre categorie lavorative.
La recessione economica del 2009 ha comportato per gli Agenti, che intermediano quasi il 70% del Pil una pesante diminuzione degli ordini, pari al 25%. E le stime sul 2010 non sono certo favorevoli!
Ecco perché le Organizzazioni sindacali nazionali hanno deciso di unire le loro voci.
Quella che preoccupa gli agenti di commercio è una situazione fiscale gravosa: per i sindacati occorrono interventi urgenti e la soluzione ai problemi non può essere ulteriormente procrastinata.
Gli interventi richiesti riguardano l’introduzione di diversi correttivi: dalla deducibilità della spesa di acquisto delle autovetture alla “sterilizzazione” degli studi di settore, dalla riduzione dei contributi di previdenza Inps all’inizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio alla definizione di “autonoma organizzazione” ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’Irap.
martedì 17 novembre 2009
RIMBORSO IRAP
L'Agente di Commercio privo di autonoma organizzazione può presentare istanza di rimborso IRAP all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (clicca qui per verificare la propria posizione).
Il termine per presentare istanza di rimborso dell'IRAP non dovuta per mancanza del presupposto impositivo è di 48 mesi e decorre dalla data del versamento del saldo o dell'acconto.
Affrettati a presentare l’istanza per non perdere la possibilità del rimborso delle imposte non dovute e già pagate per le quali si prescrive il diritto.
(Esempio: il 30 novembre p.v. scade il termine per poter presentare istanza di rimborso relativa ai pagamenti Irap effettuati il 30/11/2005).
A fronte dell'istanza, l'Amministrazione finanziaria può:
• negare esplicitamente il diritto al rimborso e in tal caso occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di diniego espresso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria;
• negare il diritto al rimborso implicitamente con silenzio rifiuto della competente Agenzia, in tale caso occorre presentare ricorso dopo il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione dell'IRAP non dovuta non si prescriva.
La Lanarc Usarci, attraverso la fiduciaria CED IMPRESA, fornisce supporto per la predisposizione e presentazione dell'istanza per il rimborso IRAP eventualmente spettante ed, occorrendo, attraverso professionisti abilitati, l'instaurazione del relativo contenzioso tributario presso la Commissione Provinciale competente in caso di silenzio/diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il compenso per l'opera prestata sarà dovuto, nella misura preconcordata con l'interessato, unicamente al deposito della sentenza di primo grado favorevole all’agente salvo il rimborso delle spese vive (marche da bollo, raccomandate, ecc.) sostenute per l'avvio e l'istruttoria della pratica da corrispondersi all'atto della presentazione dell'istanza.
Per maggiori informazioni
contatta la Segreteria Lanarc Usarci
giovedì 12 novembre 2009
ENASARCO: POLIZZA ASSICURATIVA
clicca qui per visualizzare la pagina dedicata Enasarco
lunedì 9 novembre 2009
L'USARCI in TV - Seconda puntata
2° Appuntamento televisivo della trasmissione dedicata agli Agenti di Commercio andata in onda su Carpediem Sat (canale SKY 932) e Telecittà il 15/10/2009.
Vi ricordiamo che il prossimo incontro andrà in onda giovedi 12 novembre alle ore 21.30.
La trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso internet sul sito www.telecitta.tv.
Sono ben accetti commenti o consigli sulle tematiche da affrontare in trasmissione.