Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 del decreto del ministro dell’Economia del 26 marzo 2008, entra in vigore il nuovo regime dell’IVA per cassa. Da oggi i soggetti che hanno realizzato nel 2008 o prevedono di realizzare nel 2009 in caso di avvio dell’attività un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 (e non hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive) possono decidere di emettere fatture a clienti (salvo quelli che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge) con IVA ad esigibilità differita.
Ciò significa che l’esigibilità dell’IVA non avviene più al momento dell’emissione della fattura, ma viene differita al momento del pagamento della stessa. Tale differimento non può comunque superare l’anno, trascorso il quale senza che il pagamento sia avvenuto, l’imposta diviene esigibile.
L’applicazione del regine prevede l’indicazione in fattura, a pena di decadenza dell’agevolazione, della dicitura “Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2”. Si rende noto infine che al differimento dell’esigibilità dell’IVA si accompagna il differimento della detraibilità dell’IVA per i soggetti che ricevono fatture con applicazione del nuovo regime. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: chi applica il regime deve essere consapevole che a fronte del beneficio che ricade sull’agente che emette la fattura ad esigibilità differita vi sarà un costo sulla casa mandante, che si vedrà costretta a procrastinare la detrazione dell’IVA.
Si sottolinea come l’applicazione del regime, studiato per sostenere la posizione finanziaria delle piccole imprese, comporterà la necessità di monitorare attentamente i movimenti finanziari connessi alle operazioni attive ad esigibilità differita. Si rende noto, infine, che il regime non deve necessariamente essere applicato a tutte le operazioni: è possibile selezionare quelle da sottoporre all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA con l’indicazione in fattura delle
indicazioni legislative sopra riportate.
Ciò significa che l’esigibilità dell’IVA non avviene più al momento dell’emissione della fattura, ma viene differita al momento del pagamento della stessa. Tale differimento non può comunque superare l’anno, trascorso il quale senza che il pagamento sia avvenuto, l’imposta diviene esigibile.
L’applicazione del regine prevede l’indicazione in fattura, a pena di decadenza dell’agevolazione, della dicitura “Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2”. Si rende noto infine che al differimento dell’esigibilità dell’IVA si accompagna il differimento della detraibilità dell’IVA per i soggetti che ricevono fatture con applicazione del nuovo regime. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: chi applica il regime deve essere consapevole che a fronte del beneficio che ricade sull’agente che emette la fattura ad esigibilità differita vi sarà un costo sulla casa mandante, che si vedrà costretta a procrastinare la detrazione dell’IVA.
Si sottolinea come l’applicazione del regime, studiato per sostenere la posizione finanziaria delle piccole imprese, comporterà la necessità di monitorare attentamente i movimenti finanziari connessi alle operazioni attive ad esigibilità differita. Si rende noto, infine, che il regime non deve necessariamente essere applicato a tutte le operazioni: è possibile selezionare quelle da sottoporre all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA con l’indicazione in fattura delle
indicazioni legislative sopra riportate.