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mercoledì 29 aprile 2009

NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 del decreto del ministro dell’Economia del 26 marzo 2008, entra in vigore il nuovo regime dell’IVA per cassa. Da oggi i soggetti che hanno realizzato nel 2008 o prevedono di realizzare nel 2009 in caso di avvio dell’attività un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 (e non hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive) possono decidere di emettere fatture a clienti (salvo quelli che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge) con IVA ad esigibilità differita.
Ciò significa che l’esigibilità dell’IVA non avviene più al momento dell’emissione della fattura, ma viene differita al momento del pagamento della stessa. Tale differimento non può comunque superare l’anno, trascorso il quale senza che il pagamento sia avvenuto, l’imposta diviene esigibile.
L’applicazione del regine prevede l’indicazione in fattura, a pena di decadenza dell’agevolazione, della dicitura “Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2”. Si rende noto infine che al differimento dell’esigibilità dell’IVA si accompagna il differimento della detraibilità dell’IVA per i soggetti che ricevono fatture con applicazione del nuovo regime. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: chi applica il regime deve essere consapevole che a fronte del beneficio che ricade sull’agente che emette la fattura ad esigibilità differita vi sarà un costo sulla casa mandante, che si vedrà costretta a procrastinare la detrazione dell’IVA.
Si sottolinea come l’applicazione del regime, studiato per sostenere la posizione finanziaria delle piccole imprese, comporterà la necessità di monitorare attentamente i movimenti finanziari connessi alle operazioni attive ad esigibilità differita. Si rende noto, infine, che il regime non deve necessariamente essere applicato a tutte le operazioni: è possibile selezionare quelle da sottoporre all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA con l’indicazione in fattura delle
indicazioni legislative sopra riportate.

giovedì 23 aprile 2009

Riunione Commissione degli Esperti sugli studi dei settore

Con la riunione del 4 aprile 2009, la Commissione degli Esperti sugli studi di settore ha formalizzato la presa di coscienza da parte dell’Amministrazione finanziaria dello stato di crisi in cui versa l’economia e della conseguente necessità di adottare provvedimenti restrittivi in relazione all’applicazione degli studi di settore nel periodo in questione.
Per quanto concerne la categoria degli agenti di commercio, la Commissione ha deciso un abbassamento del parametro relativo alle spese per carburante che dunque peseranno meno, rispetto al passato, nel calcolo dei ricavi
puntuali. Tale rettifica è giustificata dal fatto che le maggiori spese per carburanti sostenute nel 2008 rispetto al passato sono molto spesso non il frutto di una più intensa attività ma, più semplicemente, della crescita del costo del carburante.
L’operazione trova dunque giustificazione e non può che essere apprezzata. Come fatto notare tuttavia dall’ Usarci alla Commissione, un peso più rilevante ed altrettanto fondato avrebbe avuto, sul calcolo dei ricavi puntuali, anche una correzione del parametro legato al volume intermediato. E’ infatti di tutta evidenza come il periodo di crisi non comporterà solo una diminuzione dei volumi intermediati (elemento colto dallo studio di settore), ma anche una diminuzione delle provvigioni su questi percepite (elemento non colto dagli studi di settore).
Nondimeno, in sede di Commissione, l’Amministrazione pubblica ha promesso, nell’applicazione dello studio di settore per il periodo di crisi, una certa flessibilità di utilizzo in sede di accertamento ed un costante monitoraggio dell’andamento della situazione economica.

martedì 14 aprile 2009

L'Avvocato risponde: I soggetti del contratto di agenzia

I soggetti del contratto di agenzia

(rubrica a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola)


L’attività di agenzia, consistente nella promozione stabile di affari per conto del preponente in una zona determinata (art. 1742 c.c.), è in concreto espletabile nelle forme più svariate, e non necessariamente secondo canoni rigidi e prestabiliti: ciò perché le situazioni e le esigenze che si pongono sono diverse da settore a settore, nonché da caso a caso.
Da cui il possibile rifluire nell’alveo contrattuale tanto dell’agente che espleti l’attività avvalendosi di una organizzazione e di mezzi, quanto di quello che impieghi esclusivamente il proprio lavoro.