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venerdì 16 settembre 2011

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%

Dal 17/09/2011 l’aliquota IVA ordinaria del 20% passa al 21% e si applicherà alle operazioni effettuate a partire da tale data a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138.
E’ quindi opportuno dal 17/09/2011 attivare tutte le necessarie modifiche informatiche per poter procedere alla fatturazione con la corretta aliquota Iva di Legge.

Di seguito si richiamano le principali regole da osservare nella applicazione dell'aumento dell'aliquota.

1) Cessione di beni mobili
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16/09/2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%; per i beni consegnati dal 17/09/2011 si applica invece quella del 21%.

La fattura differita, per i beni consegnati fino al 16/09/2011, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 20%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui applicare l'aliquota al 20%, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota al 21%.
In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 17/09/2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (17/09/2011) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 20%;

2) Cessione di beni immobili
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 16/09/2011 sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le fatture di saldo emesse dalla data del 17/09/2011 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.
La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'IVA va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

3) Le prestazioni di servizio
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

- le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 20%;
- le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 17/09/2011 sono soggette all'aliquota del 21%.

4) Operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa
In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa entro il 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

5) Fatture emesse verso enti pubblici
Anche per le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l’importo dell’aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente. Per questo vale la regola seguente:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 16/09/2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

6) Scorporo corrispettivi
Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 DPR 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno, perciò interessati all’aliquota del 21% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17/09/2011. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota.
Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.
A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.
I divisori previsti sono rispettivamente:
- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.

7) Note di variazione
Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.
Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:
- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.

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