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giovedì 15 settembre 2011

NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E DENARO CONTANTE

Clausola Non Trasferibile e trasferimenti di denaro



Dal 13 agosto 2011, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 138 / 2011, sono state modificate le disposizioni previste in materia di utilizzo di assegni e di trasferimento di denaro contante. Con riferimento a quest'ultimo punto, non è possibile procedere al trasferimento di denaro contante verso nessun soggetto persona fisica (non sono ammessi trasferimenti neanche tra genitori e figli o nonni e nipoti) per importi pari o superiori a 2.500 €.
E' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.

Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.


Che cosa cambia?


Assegni NON TRASFERIBILI
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.

Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.


Nuovi libretti
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".

E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.


Assegni emessi a favore di se stessi ("a me medesimo" o "a me stesso").
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.


Cosa fare dei vecchi assegni?
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.

Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:


◦assegni bancari di importo pari o superiore a 2.500,00 € senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità;


◦assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;


Si ricorda inoltre che le norme vigenti vietano l'emissione di assegni post-datati o privi di data e che tale violazione è soggetta a sanzioni specifiche.
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.

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