Dal 13 agosto 2011, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 138 / 2011, sono state modificate le disposizioni previste in materia di utilizzo di assegni e di trasferimento di denaro contante. Con riferimento a quest'ultimo punto, non è possibile procedere al trasferimento di denaro contante verso nessun soggetto persona fisica (non sono ammessi trasferimenti neanche tra genitori e figli o nonni e nipoti) per importi pari o superiori a 2.500 €.
E' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.
Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.
E' quindi necessario utilizzare altri strumenti di pagamento come, ad esempio, assegni e bonifici.
Di seguito alcune indicazioni relative agli assegni.
Che cosa cambia?
◦Assegni NON TRASFERIBILI
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
◦Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
La soglia di non trasferibilità si riduce a 2.500,00 €
Tutti gli assegni di importo pari o superiore devono riportare l’indicazione “NON TRASFERIBILE” su ogni singolo assegno.
◦Assegni TRASFERIBILI
Le girate dell’assegno emesso in forma libera (assegni trasferibili) devono riportare in modo chiaro e leggibile la firma di chi gira l’assegno (giratario). In caso contrario l'assegno sarà nullo.
◦Nuovi libretti
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".
E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.
I libretti rilasciati dalle banche a partire dal 30 aprile 2008 riportano prestampata la dicitura "NON TRASFERIBILE".
E' possibile richiedere assegni senza la dicitura di non trasferibilità prestampata pagando un’imposta di bollo di 1,50 € l’uno (15,00 € a libretto).
E' comunque necessario apporre la dicitura "NON TRASFERIBILE" qualora l’importo di emissione sia pari o superiore a 2.500 €.
◦Assegni emessi a favore di se stessi ("a me medesimo" o "a me stesso").
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
Possono essere girati per l'incasso agli sportelli delle banche unicamente dalla persona che emette l'assegno. Non sono consentite altre girate.
Cosa fare dei vecchi assegni?
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
◦Sono ancora validi, ma a partire dal 30 aprile 2008 vanno utilizzati nel rispetto delle nuove norme.
◦Per importi pari o superiori a 2.500,00 € devono riportare la clausola "NON TRASFERIBILE".
◦Per importi inferiori possono essere usati anche senza tale dicitura e non sono soggetti al bollo di 1,50 €.
Cosa succede in caso di errata compilazione?
Rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo facciale del titolo chi dovesse staccare:
◦assegni bancari di importo pari o superiore a 2.500,00 € senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità;
◦assegni intestati a "me medesimo", ma che riportano più di una girata;
Si ricorda inoltre che le norme vigenti vietano l'emissione di assegni post-datati o privi di data e che tale violazione è soggetta a sanzioni specifiche.
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al momento della compilazione dell'assegno.
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